Giudice di Pace

 

 

 

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Cause avanti al GIUDICE DI PACE

Questa  ufficio giudiziario è competente per:

MATERIA CIVILE

   Sono attribuite al Giudice di Pace le cause relative ai beni mobili di valore non superiore a € 2.582,28 € 5.000,00 (dal 4/7/09), quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice, e le cause concernenti la circolazione di veicoli e natanti sinistri stradali etc. (cosidetta RCA) purché il valore della controversia non superi € 15.493,71 € 20.000,00 (dal 4/7/09).

    può decidere secondo equità: senza seguire rigidamente le norme di diritto ma decidendo secondo i principi regolatori della materia nel rispetto delle norme costituzionali ma solo per cause fino ad € 1.100.

E' sempre competente per la seguente materia:

  • le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
  • le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case;
  • le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità .
  • LE OPPOSIZIONI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE, MULTE DA CODICE DELLA STRADA, RICORSI C.D.S. ETC.
  • (3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.(dal 4/7/09)

 

MATERIA PENALE DEL GIUDICE DI PACE

Attenzione: molti reati di competenza del Giudice di pace sono perseguibili solo a querela della parte offesa, o mediante azione diretta della parte tramite il proprio avvocato.

Il termine per presentare la querela è di tre mesi dal giorno in cui è avvenuto il fatto o da quando se ne è venuti a conoscenza.

I reati di competenza esclusiva del Giudice di Pace sono:

  • abbandono e introduzione di animali sul fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.);
  • acquisto macchine utensili (art. 15, legge n. 1329/1965);
  • appropriazione di cose abusive (art. 647 c.p.);
  • atti contrari alla pubblica decenza (art. 726, primo comma, c.p.);
  • codice della navigazione (artt. 1094, 1096, 1119, R.D. n. 327/1942);
  • danneggiamento (art. 635, primo comma, c.p.);
  • determinazione in altri dello stato di ubriachezza (art. 690 c.p.);
  • deturpazione ed imbrattamento di cose altrui (art. 638, primo comma, c.p.);
  • deviazione di acque e modifica luoghi (art. 632 c.p.);
  • diffamazione (art. 595, primo e secondo comma, c.p.);
  • disciplina rifugi alpini (art. 3, D.P.R. n. 918/1957);
  • dispositivi medici (artt. 10, primo comma, D.Lgs. n. 507/1992; 23, secondo comma, D.Lgs. n. 46/1997);
  • elezione Camera dei Deputati (D.P.R. n. 361/1957);
  • elezioni amministrative comunali (D.P.R. n. 570/1960);
  • furto punibile a querela (art. 626 c.p.);
  • giocattoli, sicurezza, direttive CEE (D.Lgs. n. 313/91);
  • guida in stato di ebbrezza con rifiuto di sottoporsi al test (artt. 186, secondo e sesto comma; 187, quarto e quinto comma, codice della strada);
  • ingiuria (art. 594 c.p.);
  • ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.);
  • inosservanza dell’obbligo di istruzione di minori (art. 731 c.p.);
  • invasione terreni o edifici (art. 633, primo comma, c.p.);
  • lesione personale punibile a querela (art. 582, secondo comma, c.p.);
  • lesioni personali punibili a querela con esclusione di colpa professionale o infortuni sul lavoro con durata superiore a venti giorni (art. 590 c.p.);
  • lotto, ordinamento del gioco (artt. 18 e 20, legge n. 528/1982);
  • materia di sicurezza (artt. 25 e 62, R.D. n. 773/1931);
  • minaccia (art. 612, primo comma, c.p.);
  • percosse (art. 581, primo comma, c.p.);
  • polizia, sicurezza, esercizio FF.SS. e trasporti (D.P.R. n. 753/1980);
  • pubblicità ingannevole, direttive CEE (D.Lgs. n. 74/1992);
  • recipienti semplici ed a pressione, direttive CEE (D.Lgs. n. 313/1991);
  • referendum (art. 51, legge n. 352/1970);
  • sangue, trasfusioni (art. 17, terzo comma, legge n. 107/1990);
  • settore farmaceutico (art. 3, legge n. 362/1991);
  • somministrazione di alcolici a persone ubriache (art. 691 c.p);
  • somministrazione di bevande alcoliche a minori ed infermi di mente (art. 689 c.p.);
  • sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.);
  • trasfusione di sangue (art. 17, terzo comma, legge n. 107/1990);
  • uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638, primo comma, c.p.);
  • usurpazione (art. 631 c.p.).

Materia Amministrativa

Presso l’ufficio del Giudice di Pace si può:

  • asseverare con il giuramento una perizia stragiudiziale o una traduzione;
  • richiedere la certificazione di conformità di atti in possesso dell’utente;
  • richiedere l’autentica della firma su atti da produrre alla pubblica amministrazione;
  • fare una dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà o di certificazione;
  • autenticare la firma, direttamente da un Giudice di Pace, per la richiesta di referendum.
 

Caratteristiche

Lo studio offre consulenza ed assistenza legale  in materia penale e civile avanti agli uffici Giudiziari in tutta Italia:

rappresentanza diretta dei clienti e domiciliazione di altri Avvocati presso l'ufficio del Giudice di Pace di Roma e di Fiumicino (sede distaccata di Civitavecchia).


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Aggiornato il: 27 gennaio 2010 -