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| | Cause avanti al GIUDICE DI PACE
Questa ufficio giudiziario è competente per:
Sono attribuite al Giudice di Pace le cause relative ai
beni mobili di valore non superiore a
€ 2.582,28
€ 5.000,00
(dal 4/7/09), quando dalla legge non sono attribuite alla
competenza di altro giudice, e le cause concernenti la circolazione di
veicoli e natanti sinistri stradali etc. (cosidetta
RCA) purché il valore della
controversia non superi €
15.493,71 € 20.000,00
(dal 4/7/09).
può decidere secondo equità:
senza seguire rigidamente le norme di diritto ma decidendo secondo i principi
regolatori della materia nel rispetto delle norme costituzionali ma solo
per cause fino ad € 1.100.
E' sempre competente per la seguente materia:
- le cause relative ad
apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge,
dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle
siepi;
- le cause relative alla
misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case;
- le cause relative a rapporti
tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in
materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e
simili propagazioni che superino la normale tollerabilità .
-
LE
OPPOSIZIONI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE, MULTE DA CODICE DELLA STRADA,
RICORSI C.D.S. ETC.
-
(3-bis)
per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di
prestazioni previdenziali o assistenziali.(dal
4/7/09)
Il termine per presentare la querela è di tre mesi dal giorno
in cui è avvenuto il fatto o da quando se ne è venuti a conoscenza.
I reati di competenza esclusiva del Giudice di Pace sono:
- abbandono e introduzione di
animali sul fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.);
- acquisto macchine utensili
(art. 15, legge n. 1329/1965);
- appropriazione di cose
abusive (art. 647 c.p.);
- atti contrari alla pubblica
decenza (art. 726, primo comma, c.p.);
- codice della navigazione
(artt. 1094, 1096, 1119, R.D. n. 327/1942);
- danneggiamento (art. 635,
primo comma, c.p.);
- determinazione in altri
dello stato di ubriachezza (art. 690 c.p.);
- deturpazione ed
imbrattamento di cose altrui (art. 638, primo comma, c.p.);
- deviazione di acque e
modifica luoghi (art. 632 c.p.);
- diffamazione (art. 595,
primo e secondo comma, c.p.);
- disciplina rifugi alpini
(art. 3, D.P.R. n. 918/1957);
- dispositivi medici (artt.
10, primo comma, D.Lgs. n. 507/1992; 23, secondo comma, D.Lgs. n. 46/1997);
- elezione Camera dei Deputati
(D.P.R. n. 361/1957);
- elezioni amministrative
comunali (D.P.R. n. 570/1960);
- furto punibile a querela
(art. 626 c.p.);
- giocattoli, sicurezza,
direttive CEE (D.Lgs. n. 313/91);
- guida in stato di ebbrezza
con rifiuto di sottoporsi al test (artt. 186, secondo e sesto comma; 187,
quarto e quinto comma, codice della strada);
- ingiuria (art. 594 c.p.);
- ingresso abusivo nel fondo
altrui (art. 637 c.p.);
- inosservanza dell’obbligo di
istruzione di minori (art. 731 c.p.);
- invasione terreni o edifici
(art. 633, primo comma, c.p.);
- lesione personale punibile a
querela (art. 582, secondo comma, c.p.);
- lesioni personali punibili a
querela con esclusione di colpa professionale o infortuni sul lavoro con
durata superiore a venti giorni (art. 590 c.p.);
- lotto, ordinamento del gioco
(artt. 18 e 20, legge n. 528/1982);
- materia di sicurezza (artt.
25 e 62, R.D. n. 773/1931);
- minaccia (art. 612, primo
comma, c.p.);
- percosse (art. 581, primo
comma, c.p.);
- polizia, sicurezza,
esercizio FF.SS. e trasporti (D.P.R. n. 753/1980);
- pubblicità ingannevole,
direttive CEE (D.Lgs. n. 74/1992);
- recipienti semplici ed a
pressione, direttive CEE (D.Lgs. n. 313/1991);
- referendum (art. 51, legge
n. 352/1970);
- sangue, trasfusioni (art.
17, terzo comma, legge n. 107/1990);
- settore farmaceutico (art.
3, legge n. 362/1991);
- somministrazione di alcolici
a persone ubriache (art. 691 c.p);
- somministrazione di bevande
alcoliche a minori ed infermi di mente (art. 689 c.p.);
- sottrazione di cose comuni
(art. 627 c.p.);
- trasfusione di sangue (art.
17, terzo comma, legge n. 107/1990);
- uccisione o danneggiamento
di animali altrui (art. 638, primo comma, c.p.);
- usurpazione (art. 631 c.p.).
Presso l’ufficio del Giudice di Pace si può:
- asseverare con il giuramento
una perizia stragiudiziale o una traduzione;
- richiedere la certificazione
di conformità di atti in possesso dell’utente;
- richiedere l’autentica della
firma su atti da produrre alla pubblica amministrazione;
- fare una dichiarazione
sostitutiva di atti di notorietà o di certificazione;
- autenticare la firma,
direttamente da un Giudice di Pace, per la richiesta di referendum.
Caratteristiche
Lo studio offre consulenza ed assistenza legale in materia
penale e civile avanti agli uffici Giudiziari in
tutta Italia:
rappresentanza diretta dei clienti e
domiciliazione di altri Avvocati presso l'ufficio del Giudice di Pace di
Roma e di Fiumicino (sede distaccata di Civitavecchia).
Account di riferimento

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