|





| |
OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE (MULTE
CODICE DELLA STRADA ETC.)

Sei stato fermato dalla Polizia stradale, dai
Carabinieri o dai Vigili e ti hanno ritirato o sospeso la patente?
Hai "preso" una o più multe da
polizia municipale, da ausiliari del traffico o simili?
Vuoi fare ricorso o contestazione della
multa, ricorsi per verbali con decurtazione punti della
patente in genere?
Ti servono informazioni corrette su termine
ricorsi, modulo ricorsi, modello ricorsi, prescrizione multe?
La nostra consulenza online
ti metterà a disposizione uno dei nostri avvocati, esperto di
contestazioni del codice della strada, ricorsi per contravvenzioni,
ricorsi sanzioni amministrative, ricorsi sanzioni, ricorsi
contestazioni multe.
Tipi di contestazioni multe
Ecco alcuni esempi di ricorsi e
contestazioni di multe varie:
- ricorsi multe eccesso di velocità
- ricorsi multe autovelox
- ricorsi multe divieto di sosta
- ricorsi multe ausiliari
- punti patente multe
- ricorsi multe telelaser
- ricorsi multe semaforo rosso
- ricorsi multe ztl
- ricorsi PER RITIRO PATENTE GUIDA IN STATO DI
EBBREZZA ALCOLICA
|
Non appena ricevuto conferma sull'incarico potrete inviarci
via mail o direttamente su chat il verbale da contestare e la documentazione allegata; prima di mettere
in lavorazione il ricorso sarebbe utile avere delle eventuali annotazioni sui
fatti e/o brevi considerazioni sulle modalità di fatto attuate dagli operanti
che vi hanno fermato ed elevato la contravvenzione.
Provvederemo a valutare i motivi di impugnazione, scegliere la strada migliore
e, non appena riceveremo l'accredito del saldo parcella , ad inviarvi a mezzo email
il ricorso, corredato da tutte le istruzioni per la corretta sottoscrizione ed
invio postale per la iscrizione al ruolo direttamente presso il Giudice di Pace
competente territorialmente. Il fondo spese previsto,
tramite bonifico bancario
o paypal, pari ad € 500,00 compresi di IVA e CAP è considerato a forafait
per tutta la attività, comprese le successive udienze (solo Roma e/o Fiumicino) e fino alla
sentenza.
Se siete fuori dal Comune di Roma o Fiumicino e volete fare
ricorso è obbligatorio domiciliarvi, in caso contrario le
notifiche e la fissazione della udienza vengono fatte in cancelleria e non vi
verrà mai comunicato quando il giudice ha disposto la udienza. Per la sola domiciliazione (Roma o Fiumicino) l'importo del
fondo spese è pari ad € 150,00, e non comprende la redazione del ricorso e/o
attività di udienza, ma solo gli obblighi di comunicazione.
N.B. il comma 212 dell'articolo 2 della ultima legge Finanziaria ha introdotto
il versamento del contributo unificato (€ 30,00 + marca da bollo da € 8,00)
anche per questi procedimenti, e che, reperibile presso le tabaccherie con
valori bollati, dovrà pertanto allegare al ricorso al momento della spedizione.
Guida in stato di ebbrezza, ritiro e sospensione della patente
L’organo di polizia accertatore
dell’infrazione è tenuto a inviare alla prefettura competente – entro 5 giorni -
la patente di guida del conducente; il Prefetto in base ai risultati
dell'etilometro deve emettere l’ordinanza di sospensione nei 15 giorni
successivi all’invio. Il provvedimento Ti essere immediatamente comunicato (ma
non c'è un termine perentorio); se il Prefetto non si pronuncia sulla
sospensione entro i 15 giorni, il conducente sanzionato può richiedere la
restituzione della patente di guida. In alcuni casi succede, anche se di solito
arriva il verbale del Prefetto "retrodatato", cioè arriva la notifica ben oltre
i 20 giorni ma con la data del provvedimento emessa nel termine previsto: IN
QUESTI CASI E' CONTESTABILE LA VALIDITA' DELLA SOSPENSIONE SE SI PRESENTA SUBITO
ISTANZA DI RESTITUZIONE O RICORSO AL G.d.P.
L'accertamento sullo stato di ebbrezza può esser svolto con etilometro
(quantità di alcol contenuta nell’aria espirata) o con prelievo ematico
(es. in caso di incidenti)
In base ai rilievi:
- A un tasso alcolemico tra 0,5 g/l e
0,8 g/l corrisponderà una ammenda da € 500 a € 2.000 e la sospensione della
patente da 3 a 6 mesi.
- A un tasso alcolemico tra 0,8 e
1,5g/l corrisponderà una ammenda da € 800 a € 3.200, l’arresto fino a 6 mesi
e la sospensione della patente per un periodo di tempo compreso fra 6 mesi e
1 anno.
- Ove il tasso alcolemico superi i 1,5
g/l, è prevista l’ammenda tra €1.500 e € 6.000, l’arresto da tre mesi a 1
anno, la sospensione della patente da 1 a 2 anni e la confisca del veicolo,
cioè lo vendono all'asta.
Quindi nel primo caso si rimane in ambito di
una normale sanzione amministrativa, nei due ultimi casi invece si aggiunge
anche un vero e proprio procedimento penale a carico del soggetto. Il
provvedimento di sospensione della patente è una sanzione amministrativa, o
viene ordinata dal giudice nel caso di definizione del procedimento penale,
anche nel caso di applicazione di pena su richiesta delle parti ex art. 444
c.p.p. (patteggiamento).
In tutti i casi è prevista la sottrazione di 10 punti dalla patente, e in
ipotesi di reiterazione della condotta nel biennio, la patente viene revocata
definitivamente.
COSA FARE
Aspettare dopo il 16mo giorno dal fermo e, in caso di mancata comunicazione
della sospensione prefettizia presentare istanza per la restituzione; in questo
caso decade la sanzione accessoria e resta la principale (ammenda pecuniaria +
reato penale)
Se viene comunicato il provvedimento del Prefetto entro i 16 giorni dal fermo,
proporre ricorso al Giudice di Pace nei 30 gg. dalla notifica, si può cercare di
ottenere una riduzione della sanzione e una restituzione in caso di patente che
serva per lavoro, per poter fronteggiare emergenze particolari (parente
handicappato etc.)
Nel processo penale si può patteggiare la pena (la pena è sospesa e il reato si
estingue e cancella automaticamente nei 5 anni successivi) oppure affrontare il
processo con il dibattimento, per dimostrare che nonostante la presenza di
alcool il soggetto era perfettamente in grado di guidare, non essendo stati
rilevati problemi nel muoversi, parlare etc...;
QUINDI
inviaci tempestivamente il provvedimento di sospensione definitivo del Prefetto
non appena notificato, od avvisaci dopo il 15 giorno se non Ti è stato
comunicato
PER I COSTI
Istanza restituzione, REPERIBILE ONLINE GRATIS
RICORSO GDP: € 500,00
PENALE: Patteggiamento € 1.500,00 - Dibattimento € 3.000,00 fondo spese
VADEMECUM PER RICORSI OSA
Descrizione
Il ricorso è l'atto con il quale il cittadino contesta
la violazione addebitatagli ai sensi del Codice della
strada.
A seguito di contestazione immediata o di notificazione
di copia del verbale di accertamento di infrazione alle
norme del codice della strada, se si ritiene che la
violazione sia ingiusta, è possibile fare ricorso
al Prefetto o, in alternativa, al Giudice
di pace territorialmente competente (cioè della
località dove è stata rilevata l'infrazione).
Motivi frequenti di ricorso
- L'interessato ritiene di non aver commesso il fatto
addebitatogli;
- il verbale è stato notificato oltre i 150 giorni dalla
data di accertamento dell'infrazione;
- il tipo di veicolo indicato non corrisponde a quello
in sua proprietà e, pertanto, la targa è errata;
- il verbale non riporta le modalità di presentazione
del ricorso;
- il verbale non riporta a chi spetta la somma da pagare
e le relative modalità di pagamento;
- le generalità del trasgressore o del proprietario del
veicolo (responsabile in solido) non sono esatte;
- i riferimenti sono relativi a un veicolo venduto prima
della data dell'infrazione.
ATTENZIONE: è inutile presentare ricorso sulla base del
preavviso di contravvenzione che i vigili lasciano sulle
auto in sosta. Il ricorso può essere presentato solo
dopo la notifica del verbale d'accertamento di
infrazione (contestazione immediata o notifica di copia
del verbale).
Modalità per il ricorso al Prefetto
COME FARE RICORSO
Il trasgressore o gli altri soggetti responsabili, se
non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, ed ENTRO
60 GIORNI dalla data di contestazione o notificazione
del verbale, possono proporre ricorso al Prefetto di
Padova, allegando i documenti ritenuti idonei e/o
chiedendo l'audizione personale.
Il ricorso va inoltrato:
- con raccomandata a.r., o consegnato direttamente, al
Comando Polizia Municipale o autorità che che ha elevato
la multa;
- con raccomandata a.r. alla Prefettura competente -
ufficio territoriale del Governo.
COSA SCRIVERE NEL RICORSO
Nel ricorso vanno indicate le generalità e i dati
dell'autovettura, gli identificativi del verbale, i
motivi per i quali si ritiene che la sanzione sia
ingiusta e ogni altra informazione utile. Bisogna
inoltre allegare copia del verbale e tutta la
documentazione che possa provare la tesi sostenuta,
nonché i nomi delle persone disponibili a testimoniare.
COSA FA IL PREFETTO
Pervenuto il ricorso, il comando di Polizia Municipale
deve trasmettere, entro il termine di 60 giorni, gli
atti al Prefetto.
Il Prefetto si pronuncia, entro i successivi 120 giorni
dalla data di ricezione del fascicolo da parte della
Polizia Municipale, come segue:
1. ricorso accolto - in questo caso il Prefetto emette
una ordinanza motivata di archiviazione e provvede a
trasmetterla al reparto contravvenzioni, il quale, a sua
volta, ne dà comunicazione al ricorrente;
2. ricorso non accolto - in questo caso il Prefetto
emette una ordinanza motivata con la quale impone il
pagamento di una somma pari a metà del massimo della
sanzione prevista per legge (circa il doppio della
sanzione originaria) più le spese di accertamento e di
notifica. Il pagamento deve essere effettuato entro 30
giorni dalla notifica dell'ordinanza.
L'interessato può fare ricorso al Giudice di pace contro
la decisione del Prefetto entro 30 giorni, o 60 giorni
se risiede all'estero, dalla data di notifica
dell'ordinanza.
Il termine di 120 giorni per l'emissione dell'ordinanza
s'interrompe in caso di richiesta di audizione e rimane
sospeso fino alla data dell'audizione stessa.
L'ordinanza ingiunzione deve essere notificata entro 150
giorni dalla data della sua emissione (360 gg se il
destinatario risiede all'estero).
Nel caso in cui il Prefetto non abbia, entro il termine
su indicato di 120 giorni, emesso (firmato) l'ordinanza
di ingiunzione di pagamento, il ricorso si considera
accolto.
IMPUGNAZIONE IN CASO DI RIGETTO DEL PREFETTO
Contro il provvedimento con il quale il Prefetto
respinge il ricorso, è possibile ricorrere al Giudice di
pace.
COME FARE RICORSO
In alternativa al ricorso proponibile al Prefetto, se
non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, ed ENTRO
60 GIORNI dalla data di contestazione o notificazione
del verbale, il trasgressore o gli altri soggetti
responsabili possono proporre ricorso al Giudice
di Pace. Il ricorso va depositato direttamente
presso l'ufficio di cancelleria, o inoltrato tramite
raccomandata a.r.
COSA SCRIVERE NEL RICORSO
Nel ricorso vanno indicati le generalità e i dati
dell'autovettura, gli identificativi del verbale, i
motivi per i quali si ritiene che la sanzione sia
ingiusta e ogni altra informazione utile. Bisogna
inoltre allegare copia del verbale e tutta la
documentazione che possa provare la tesi sostenuta,
nonché i nomi delle persone disponibili a testimoniare.
COSA FA IL GIUDICE DI PACE
Pervenuto il ricorso, la cancelleria del Giudice di pace
notifica al ricorrente (se residente nel Comune,
altrimenti il cittadino deve
domiciliarsi presso un
avvocato) la data fissata per l'udienza, notifica
inoltre al al Sindaco e, se lo ritiene il caso, al
Prefetto o altro soggetto interessato, la data di
fissazione dell'udienza e copia del ricorso, disponendo
la comparizione e la produzione degli atti.
All'udienza il Giudice di pace, sentite le parti, si
pronuncia come segue:
1. ricorso accolto;
2. ricorso non accolto - in questo caso il Giudice di
pace rigetta il ricorso con possibile onere del
pagamento delle spese di giudizio.
La sentenza del Giudice di pace non ammette appello.
ULTERORI INFORMAZIONI
Si sottolinea che né i giudici né il personale della
cancelleria del Giudice di pace generalmente amano
fornire "consulenza" in materia, pertanto è inutile non
chiedere, anche telefonicamente, informazioni o
chiarimenti in tal senso.
Avvertenza
Se entro i termini previsti non è stato proposto ricorso
e/o non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, il
verbale costituisce titolo esecutivo (cartella
esattoriale) per una somma pari alla metà del
massimo previsto per legge con aggiunte le spese di
procedimento (secondo le modalità ed i termini
richiamati dagli artt. 203 comma 3 e 206 del codice
della strada, in relazione all'art. 27 della legge
24/11/81 n. 689).
|