OSA

 

 

 

Home
Pagina Su

 

 

localizzazione dei visitatori

 

OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE (MULTE CODICE DELLA STRADA ETC.)

Sei stato fermato dalla Polizia stradale, dai Carabinieri o dai Vigili e ti hanno ritirato o sospeso la patente?

Hai "preso" una o più multe da polizia municipale, da ausiliari del traffico o simili?

Vuoi fare ricorso o contestazione della multa, ricorsi per verbali con decurtazione punti della patente in genere?

Ti servono informazioni corrette su termine ricorsi, modulo ricorsi, modello ricorsi, prescrizione multe?

La nostra consulenza online ti metterà a disposizione uno dei nostri avvocati, esperto di contestazioni del codice della strada, ricorsi per contravvenzioni, ricorsi sanzioni amministrative, ricorsi sanzioni, ricorsi contestazioni multe.

Tipi di contestazioni multe

Ecco alcuni esempi di ricorsi e contestazioni di multe varie:

  • ricorsi multe eccesso di velocità
  • ricorsi multe autovelox
  • ricorsi multe divieto di sosta
  • ricorsi multe ausiliari
  • punti patente multe
  • ricorsi multe telelaser
  • ricorsi multe semaforo rosso
  • ricorsi multe ztl
  • ricorsi PER RITIRO PATENTE GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOLICA

Non appena ricevuto conferma sull'incarico potrete inviarci via mail o direttamente su chat il verbale da contestare e la documentazione allegata; prima di mettere in lavorazione il ricorso sarebbe utile avere delle eventuali annotazioni sui fatti e/o brevi considerazioni sulle modalità di fatto attuate dagli operanti che vi hanno fermato ed elevato la contravvenzione.

Provvederemo a valutare i motivi di impugnazione, scegliere la strada migliore e, non appena riceveremo l'accredito del saldo parcella , ad  inviarvi a mezzo email il ricorso, corredato da tutte le istruzioni per la corretta sottoscrizione ed invio postale per la iscrizione al ruolo direttamente presso il Giudice di Pace competente territorialmente. Il fondo spese previsto, tramite bonifico bancario o paypal, pari ad € 500,00 compresi di IVA e CAP è considerato a forafait per tutta la attività, comprese le successive udienze (solo Roma e/o Fiumicino) e fino alla sentenza.

Se siete fuori dal Comune di Roma o Fiumicino e volete fare ricorso è obbligatorio domiciliarvi, in caso contrario le notifiche e la fissazione della udienza vengono fatte in cancelleria e non vi verrà mai comunicato quando il giudice ha disposto la udienza. Per la sola domiciliazione (Roma o Fiumicino) l'importo del fondo spese è pari ad € 150,00, e non comprende la redazione del ricorso e/o attività di udienza, ma solo gli obblighi di comunicazione.

N.B. il comma 212 dell'articolo 2 della ultima legge Finanziaria ha introdotto il versamento del contributo unificato (€ 30,00 + marca da bollo da € 8,00) anche per questi procedimenti, e che, reperibile presso le tabaccherie con valori bollati, dovrà pertanto allegare al ricorso al momento della spedizione.
 

Guida in stato di ebbrezza, ritiro e sospensione della patente

L’organo di polizia accertatore dell’infrazione è tenuto a inviare alla prefettura competente – entro 5 giorni - la patente di guida del conducente; il Prefetto in base ai risultati dell'etilometro deve emettere l’ordinanza di sospensione nei 15 giorni successivi all’invio. Il provvedimento Ti essere immediatamente comunicato (ma non c'è un termine perentorio); se il Prefetto non si pronuncia sulla sospensione entro i 15 giorni, il conducente sanzionato può richiedere la restituzione della patente di guida. In alcuni casi succede, anche se di solito arriva il verbale del Prefetto "retrodatato", cioè arriva la notifica ben oltre i 20 giorni ma con la data del provvedimento emessa nel termine previsto: IN QUESTI CASI E' CONTESTABILE LA VALIDITA' DELLA SOSPENSIONE SE SI PRESENTA SUBITO ISTANZA DI RESTITUZIONE O RICORSO AL G.d.P.

L'accertamento sullo stato di ebbrezza può esser svolto con etilometro (quantità di alcol contenuta nell’aria espirata) o con prelievo ematico (es. in caso di incidenti)

In base ai rilievi:
  • A un tasso alcolemico tra 0,5 g/l e 0,8 g/l corrisponderà una ammenda da € 500 a € 2.000 e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi.
  • A un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5g/l corrisponderà una ammenda da € 800 a € 3.200, l’arresto fino a 6 mesi e la sospensione della patente per un periodo di tempo compreso fra 6 mesi e 1 anno.
  • Ove il tasso alcolemico superi i 1,5 g/l, è prevista l’ammenda tra €1.500 e € 6.000, l’arresto da tre mesi a 1 anno, la sospensione della patente da 1 a 2 anni e la confisca del veicolo, cioè lo vendono all'asta.
Quindi nel primo caso si rimane in ambito di una normale sanzione amministrativa, nei due ultimi casi invece si aggiunge anche un vero e proprio procedimento penale a carico del soggetto. Il provvedimento di sospensione della patente è una sanzione amministrativa, o viene ordinata dal giudice nel caso di definizione del procedimento penale, anche nel caso di applicazione di pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (patteggiamento).

In tutti i casi è prevista la sottrazione di 10 punti dalla patente, e in ipotesi di reiterazione della condotta nel biennio, la patente viene revocata definitivamente.

COSA FARE

Aspettare dopo il 16mo giorno dal fermo e, in caso di mancata comunicazione della sospensione prefettizia presentare istanza per la restituzione; in questo caso decade la sanzione accessoria e resta la principale (ammenda pecuniaria + reato penale)

Se viene comunicato il provvedimento del Prefetto entro i 16 giorni dal fermo, proporre ricorso al Giudice di Pace nei 30 gg. dalla notifica, si può cercare di ottenere una riduzione della sanzione e una restituzione in caso di patente che serva per lavoro, per poter fronteggiare emergenze particolari  (parente handicappato etc.)

Nel processo penale si può patteggiare la pena (la pena è sospesa e il reato si estingue e cancella automaticamente nei 5 anni successivi) oppure affrontare il processo con il dibattimento, per dimostrare che nonostante la presenza di alcool il soggetto era perfettamente in grado di guidare, non essendo stati rilevati problemi nel muoversi, parlare etc...;

QUINDI

inviaci tempestivamente il provvedimento di sospensione definitivo del Prefetto non appena notificato, od avvisaci dopo il 15 giorno se non Ti è stato comunicato

PER I COSTI

Istanza restituzione, REPERIBILE ONLINE GRATIS
RICORSO GDP: € 500,00
PENALE: Patteggiamento € 1.500,00 - Dibattimento € 3.000,00 fondo spese
 

VADEMECUM PER RICORSI OSA

Descrizione

Il ricorso è l'atto con il quale il cittadino contesta la violazione addebitatagli ai sensi del Codice della strada.
A seguito di contestazione immediata o di notificazione di copia del verbale di accertamento di infrazione alle norme del codice della strada, se si ritiene che la violazione sia ingiusta, è possibile fare ricorso al Prefetto o, in alternativa, al Giudice di pace territorialmente competente (cioè della località dove è stata rilevata l'infrazione).

Motivi frequenti di ricorso

- L'interessato ritiene di non aver commesso il fatto addebitatogli;
- il verbale è stato notificato oltre i 150 giorni dalla data di accertamento dell'infrazione;
- il tipo di veicolo indicato non corrisponde a quello in sua proprietà e, pertanto, la targa è errata;
- il verbale non riporta le modalità di presentazione del ricorso;
- il verbale non riporta a chi spetta la somma da pagare e le relative modalità di pagamento;
- le generalità del trasgressore o del proprietario del veicolo (responsabile in solido) non sono esatte;
- i riferimenti sono relativi a un veicolo venduto prima della data dell'infrazione.

ATTENZIONE: è inutile presentare ricorso sulla base del preavviso di contravvenzione che i vigili lasciano sulle auto in sosta. Il ricorso può essere presentato solo dopo la notifica del verbale d'accertamento di infrazione (contestazione immediata o notifica di copia del verbale).

Modalità per il ricorso al Prefetto

COME FARE RICORSO
Il trasgressore o gli altri soggetti responsabili, se non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, ed ENTRO 60 GIORNI dalla data di contestazione o notificazione del verbale, possono proporre ricorso al Prefetto di Padova, allegando i documenti ritenuti idonei e/o chiedendo l'audizione personale.
Il ricorso va inoltrato:
- con raccomandata a.r., o consegnato direttamente, al Comando Polizia Municipale o autorità che che ha elevato la multa;
-  con raccomandata a.r. alla Prefettura competente - ufficio territoriale del Governo.

COSA SCRIVERE NEL RICORSO
Nel ricorso vanno indicate le generalità e i dati dell'autovettura, gli identificativi del verbale, i motivi per i quali si ritiene che la sanzione sia ingiusta e ogni altra informazione utile. Bisogna inoltre allegare copia del verbale e tutta la documentazione che possa provare la tesi sostenuta, nonché i nomi delle persone disponibili a testimoniare.

COSA FA IL PREFETTO
Pervenuto il ricorso, il comando di Polizia Municipale deve trasmettere, entro il termine di 60 giorni, gli atti al Prefetto.
Il Prefetto si pronuncia, entro i successivi 120 giorni dalla data di ricezione del fascicolo da parte della Polizia Municipale, come segue:
1. ricorso accolto - in questo caso il Prefetto emette una ordinanza motivata di archiviazione e provvede a trasmetterla al reparto contravvenzioni, il quale, a sua volta, ne dà comunicazione al ricorrente;
2. ricorso non accolto - in questo caso il Prefetto emette una ordinanza motivata con la quale impone il pagamento di una somma pari a metà del massimo della sanzione prevista per legge (circa il doppio della sanzione originaria) più le spese di accertamento e di notifica. Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza.

L'interessato può fare ricorso al Giudice di pace contro la decisione del Prefetto entro 30 giorni, o 60 giorni se risiede all'estero, dalla data di notifica dell'ordinanza.
Il termine di 120 giorni per l'emissione dell'ordinanza s'interrompe in caso di richiesta di audizione e rimane sospeso fino alla data dell'audizione stessa.
L'ordinanza ingiunzione deve essere notificata entro 150 giorni dalla data della sua emissione (360 gg se il destinatario risiede all'estero).
Nel caso in cui il Prefetto non abbia, entro il termine su indicato di 120 giorni, emesso (firmato) l'ordinanza di ingiunzione di pagamento, il ricorso si considera accolto.
 
IMPUGNAZIONE IN CASO DI RIGETTO DEL PREFETTO
Contro il provvedimento con il quale il Prefetto respinge il ricorso, è possibile ricorrere al Giudice di pace.

Modalità per il ricorso al Giudice di Pace

COME FARE RICORSO
In alternativa al ricorso proponibile al Prefetto, se non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, ed ENTRO 60 GIORNI dalla data di contestazione o notificazione del verbale, il trasgressore o gli altri soggetti responsabili possono proporre ricorso al Giudice di Pace. Il ricorso va depositato direttamente presso l'ufficio di cancelleria, o inoltrato tramite raccomandata a.r.

COSA SCRIVERE NEL RICORSO
Nel ricorso vanno indicati le generalità e i dati dell'autovettura, gli identificativi del verbale, i motivi per i quali si ritiene che la sanzione sia ingiusta e ogni altra informazione utile. Bisogna inoltre allegare copia del verbale e tutta la documentazione che possa provare la tesi sostenuta, nonché i nomi delle persone disponibili a testimoniare.

COSA FA IL GIUDICE DI PACE
Pervenuto il ricorso, la cancelleria del Giudice di pace notifica al ricorrente (se residente nel Comune, altrimenti il cittadino deve domiciliarsi presso un avvocato) la data fissata per l'udienza, notifica inoltre al al Sindaco e, se lo ritiene il caso, al Prefetto o altro soggetto interessato, la data di fissazione dell'udienza e copia del ricorso, disponendo la comparizione e la produzione degli atti.
All'udienza il Giudice di pace, sentite le parti, si pronuncia come segue:
1. ricorso accolto;
2. ricorso non accolto - in questo caso il Giudice di pace rigetta il ricorso con possibile onere del pagamento delle spese di giudizio.
La sentenza del Giudice di pace non ammette appello.

ULTERORI INFORMAZIONI
Si sottolinea che né i giudici né il personale della cancelleria del Giudice di pace generalmente amano fornire "consulenza" in materia, pertanto è inutile non chiedere, anche telefonicamente, informazioni o chiarimenti in tal senso.

Avvertenza

Se entro i termini previsti non è stato proposto ricorso e/o non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale costituisce titolo esecutivo (cartella esattoriale) per una somma pari alla metà del massimo previsto per legge con aggiunte le spese di procedimento (secondo le modalità ed i termini richiamati dagli artt. 203 comma 3 e 206 del codice della strada, in relazione all'art. 27 della legge 24/11/81 n. 689). 

 

                                                Home ] Pagina Su ] Attività ] Chi siamo ] Dove siamo ] Domiciliazioni ] Chat ] Links ] Praticanti ] Avvocato ]

Copyright © 2000  - STUDIO LEGALE GABRIELLI http://www.studio-gabrielli.it
Aggiornato il: 15/12/2011