Registrazione e rinnovo del Marchio Nazionale Italiano

La registrazione di un marchio conferisce il potere di usare in via esclusiva il marchio e di vietare a terzi, salvo consenso, di immettere sul mercato beni o servizi facenti parte della stessa classe merceologica di quelli contraddistinti dal segno distintivo di cui si è precedentemente acquisito il diritto di esclusiva.

Al titolare del marchio spetta l’uso esclusivo dello stesso non solo per i prodotti specifici indicati nella domanda di registrazione ma anche per tutti i prodotti che fanno parte della stessa classe merceologica.

Si può registrare come marchio un nome, una o più parole oppure un nome con una grafica particolare o addirittura solo una grafica, un suono o una particolare combinazione di colori. Perché sia registrabile, un marchio deve essere nuovo, ma si può registrare in Italia anche un marchio che sia registrato solo all’estero (a differenza di quanto accade con i brevetti) purché non abbia una notorietà diffusa e la registrazione non avvenga in malafede.             

[protezione del marchio]

Chi registra un marchio può impedire che altri utilizzino il suo stesso segno nelle attività commerciali e può sfruttarlo economicamente nello stato in cui lo ha protetto, utilizzandolo in proprio o concedendolo in licenza ad altri, dietro il pagamento di una somma di denaro. Prima di scegliere un nome, come identificativo della propria impresa o di un prodotto, è di fondamentale importanza, anche per chi non intende registrarlo come marchio, accertarsi che non sia già stato registrato da altri, in quanto se così fosse, si rischierebbe di doverlo cambiare e magari essere anche tenuti a pagare un risarcimento danni.

[il marchio di fatto]

Il marchio “di fatto”, che è quello utilizzato ma non registrato, ha una debole protezione ed è soggetto a tutti i rischi di contraffazione o limitazione d’uso che possono derivare da una successiva registrazione altrui. L’esperienza dimostra che registrare un marchio è molto conveniente, sia per i bassi costi sia per gli enormi vantaggi, pratici ed economici, che se ne traggono.

 Per la registrazione del tuo marchio ci occupiamo di tutto noi : Ti aiutiamo nella scelta tra le classi (leggi le 45 classi), compiliamo i modelli, paghiamo i bollettini, depositiamo la domanda di registrazione del marchio e dopo il deposito, Ti spediamo l’attestato.

Rinnovare un marchio comunitario (http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/renewals.it.do)

Un marchio comunitario registrato è valido per dieci anni dalla data di deposito della domanda di registrazione. La registrazione può essere rinnovata indefinitamente per ulteriori periodi di dieci anni.

La procedura

  • Almeno sei mesi prima della scadenza della registrazione l’UAMI informa per iscritto il titolare o il suo rappresentante o qualsiasi altro titolare di diritti iscritti nel registro dei marchi comunitari che la registrazione dev’essere rinnovata.
  • La domanda di rinnovo dev’essere presentata e la tassa di rinnovo dev’essere pagata nei sei mesi che precedono l’ultimo giorno del mese in cui scade il periodo di protezione (6 mesi dalla scadenza marchio).
  • Se non viene depositata in tempo alcuna domanda, è ancora possibile un rinnovo tardivo entro un termine supplementare di sei mesi. Va presentata la domanda di rinnovo tardiva e la tassa di rinnovo deve essere pagata con una sovrattassa del 25% prima dello scadere del periodo di tolleranza, che decorre dal giorno successivo all’ultimo giorno del mese in cui il marchio avrebbe dovuto essere rinnovato.
  • Se non viene presentata alcuna domanda di rinnovo, o se una domanda è presentata dopo la scadenza del termine supplementare, l’UAMI informa per iscritto il titolare del marchio comunitario che il marchio è stato cancellato e radiato dal registro e che ne verrà data comunicazione nel Bollettino dei marchi comunitari.

  

RINNOVO DI  MARCHIO NAZIONALE UIBM

________________________________________________________

Rinnovo marchio nazionale

Per rinnovare un marchio nazionale registrato, si deve depositare un’apposita domanda di rinnovo presso l’ufficio Brevetti e Marchi di una qualsiasi Camera di Commercio; la domanda deve essere effettuata nei 12 mesi antecedenti la scadenza del marchio (**). Tale domanda deve essere accompagnata dal pagamento di una tassa. È comunque ammesso il rinnovo entro sei mesi dalla scadenza, dietro pagamento di una tassa supplementare  (Da sito UIBM): La durata della protezione del marchio è di 10 anni dalla data del primo deposito. La registrazione può essere rinnovata a tempo indeterminato (per periodi di 10 anni consecutivi), attraverso il pagamento di una tassa di rinnovo. Il rinnovo deve essere effettuato entro gli ultimi 12 mesi di scadenza del decennio in corso o nei sei mesi successi al mese di scadenza (in questo caso si applica una tassa per ritardato pagamento di € 34,00). Le tasse ammontano a € 67,00 per una classe e a € 34,00 per ogni classe aggiunta.

Nel momento del rinnovo, può essere depositata una versione leggermente modificata del marchio registrato, purché le modifiche apportate non interessino l’identità distintiva del marchio come originariamente depositato. Una volta depositata una domanda di rinnovo, il marchio è valido per ulteriori 10 anni decorrenti dalla data di scadenza della registrazione rinnovata.

Vediamo ora in dettaglio le operazioni da compiere per effettuare in autonomia il rinnovo di un marchio Italiano già registrato; presso la CCIAA della propria città occorre presentare

  • N° 1 (originale) + 4 copie del modulo domanda (Modulo C)
  • Attestazione del versamento di Euro 67,00 per una classe ed Euro 34,00 per ogni classe aggiuntiva, da effettuarsi all’Agenzia delle Entrate–Centro Operativo di Pescara c/c n. 82618000
  • Ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria alla CCIAA presso cui si effettua il deposito (spesso si pagano in loco).
  • Una marca da bollo da Euro 14,62 (le marche da bollo diventano due se si chiede una copia conforme del verbale di deposito)

La domanda di rinnovo può essere presentata solo dalla persona fisica o giuridica a cui è stato originariamente intestato il marchio. Nel caso in cui il marchio sia stato ceduto nel corso dei passati 10 anni, allora il soggetto che effettuerà il rinnovo sarà ovviamente colui che l’ha acquistato. In quest’ultimo caso, ricordare che la cessione dove risultare da una valida trascrizione per essere efficace.

 

ISTRUZIONI PER RINNOVO DEL MARCHIO DI IMPRESA (CAMERA COMMERCIO DI ROMA)

http://www.rm.camcom.it/pagina353_istruzioni-per-la-registrazione-del-marchio-dimpresa.html 

  • compilare il modulo C – in triplice copia – (scaricabile dal sito http://www.uibm.gov.it – area modulistica – ) e gli eventuali fogli aggiuntivi secondo le istruzioni anch’esse scaricabili dal sito www.uibm.gov.it. Nella domanda di rinnovo il richiedente deve indicare se intende rinnovare la protezione per tutti i prodotti e i servizi originariamente protetti o limitare la protezione ad una parte di essi; il pagamento è commisurato al numero delle classi richieste.

Al modulo occorre allegare:

  • (Facoltativo) Quattro etichette cartacee riportanti il marchio (tre da applicarsi sulle tre copie del modulo c; una libera). Le etichette di formato cm. 7×8, dovranno essere consegnate a colori, se il marchio è colorato, altrimenti in bianco e nero.
  • Attestazione del versamento eseguito con bollettino a tre tagliandi sul C/C postale n. 82618000, intestato all’Agenzia delle Entrate Centro Operativo Pescara per Marchio d’Impresa. L’importo è di Euro 67,00 Euro ( per una sola classe), ai quali vanno aggiunti 34,00 Euro per ogni classe in più . In caso di rinnovo effettuato, successivamente alla scadenza del marchio – dieci anni dalla data di deposito – , e comunque entro i sei mesi successivi alla scadenza, occorre aggiungere all’importo la mora ammontante a 34,00 Euro

LETTERE DI INCARICO

Sulla lettera d’incarico è d’obbligo apporre una marca da bollo da 14,62 Euro. In caso di lettera composta da più di quattro pagine una marca da bollo ogni quattro pagine.

Occorre indicare sul modulo C, nelle annotazioni speciali, se si fa riferimento ad una procura generale o ad una lettera d’incarico generale, citando in tal caso gli estremi del deposito; ove la lettera di incarico non sia depositata con la domanda, occorre indicare “lettera di incarico segue”.

Inoltre per qualsiasi tipologia di deposito occorre:

  • Attestazione del versamento di 43,00 Euro eseguito col bollettino a tre tagliandi sul C/C postale n. 33692005 intestato alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma (C.C.I.A.A. di Roma) per diritti di segreteria per il rilascio di copia autentica del modulo c; 40,00 Euro per il rilascio in copia semplice.
  • Marche da bollo da 14,62 Euro:
    • una marca da bollo da apporre sull’originale del modulo C (obbligatoria);
    • una marca da bollo solo nel caso si richieda copia autentica del deposito;
    • se si utilizzano più di due fogli aggiuntivi al modulo C, occorre aggiungere una marca da bollo ogni quattro fogli;
    • una marca da bollo per la lettera di incarico (se presente).
  • Qualora il richiedente sia rappresentato da un avvocato o da un mandatario abilitato, all’importo da versare su CC 82618000, intestato all’agenzia delle entrate, deve essere aggiunto l’importo di Euro 34,00 .

_________________________________________________________

** Registrazione e rinnovazione

Estratto dal Regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 (in Gazz. Uff., 29 agosto, n. 203). – Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati

Articolo 3 1. La rinnovazione del marchio di prima registrazione o comunque di un marchio registrato spettante allo stesso titolare o al suo avente causa, ai sensi dell’art. 5, ha luogo mediante una registrazione di rinnovazione (1). (1) Articolo così sostituito dall’art. 4, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480

Articolo 4 1. I diritti esclusivi considerati da questo decreto sono conferiti con la registrazione. 2. Gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda. Trattandosi di rinnovazione, gli effetti di essa decorrono dalla scadenza della registrazione precedente. 3. Salvo il disposto dell’art. 1, comma 1, lettera c), la registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini (1). 4. La registrazione dura dieci anni a partire dalla decorrenza anzidetta, salvo il caso di rinuncia del titolare.

Articolo 5 1. La registrazione può essere rinnovata per lo stesso marchio precedente, con riguardo allo stesso genere di prodotti o di servizi secondo la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi risultante dall’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, e successive modificazioni. 2. Sono tuttavia consentite modifiche nei caratteri non distintivi che non alterino sostanzialmente la identità del marchio inizialmente registrato. 3. La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni. 4. La rinnovazione della registrazione di un marchio che è stato oggetto di trasferimento per una parte dei prodotti o servizi è effettuata separatamente dai rispettivi titolari. 5. Restano immutate la decorrenza e la durata degli effetti della registrazione per i marchi registrati presso l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra (Articolo così sostituito dall’art. 6, d.lg. 4 dicembre 1992, n. 480).

 


Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.