La mediazione è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. Il mediatore è un professionista con requisiti di terzieta’. L’organismo dove il mediatore presta la sua opera è vigilato dal Ministero della giustizia. Il mediatore è dunque colui che dirige la procedura di mediazione e che, pur non avendo alcun potere decisionale, grazie alla propria esperienza e formazione permette alle parti di individuare una soluzione conciliativa vantaggiosa per entrambe, che ponga definitivamente fine alla controversia.
Il registro degli organismi di mediazione
La mediazione può svolgersi presso enti pubblici o privati, che sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia e che erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati, approvato dal Ministero della giustizia.
Gli ordini professionali
possono costituire organismi di mediazione nelle materie
di loro competenza, previa autorizzazione del Ministero
della giustizia
Gli ordini forensi possono costituire organismi di
mediazione in ogni materia.
I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire
organismi presso ciascun tribunale avvalendosi di
proprio personale e utilizzando i locali loro messi a
disposizione dal presidente del tribunale.
Gli organismi degli ordini professionali e delle camere
di commercio sono iscritti nel registro del Ministero
della giustizia a semplice domanda.
Consob e Banca d'Italia
Nella materia finanziaria e bancaria, il procedimento di
mediazione può essere esperito anche davanti alle Camere
di conciliazione della Consob o all’Arbitro bancario e
finanziario costituito dalla Banca d’Italia.
Tipi di mediazione
La mediazione può essere:
- facoltativa, e
cioè scelta volontariamente dalle parti
- demandata, quando il giudice, cui le parti si siano
già rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione
- obbligatoria, quando per poter procedere davanti al
giudice, le parti debbono aver tentato senza successo la
mediazione
Mediazione
obbligatoria
Dal 20 marzo 2011 la mediazione sarà obbligatoria nei
casi di una controversia in materia di: condominio,
diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti
di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende,
risarcimento del danno derivante dalla circolazione di
veicoli e natanti, da responsabilità medica e da
diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo
di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e
finanziari.
Provvedimenti giudiziali
urgenti
Anche nei casi di mediazione obbligatoria è sempre
possibile richiedere al giudice i provvedimenti che,
secondo la legge, sono urgenti e indilazionabili.
Procedimento di
mediazione
La mediazione si introduce con una semplice domanda
all’organismo, contenente l’indicazione dell’organismo
investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e
delle relative ragioni.
Le parti possono scegliere liberamente l’organismo.
In caso di più domande, la mediazione si svolgerà
davanti all’organismo presso cui è stata presentata e
comunicata alla controparte la prima domanda.
In caso di insuccesso della mediazione, nel successivo
processo il giudice potrà verificare che la scelta
dell’organismo non sia stata irragionevole, ad esempio
per mancanza di qualsiasi collegamento tra la sede
dell’organismo e i fatti della lite ovvero la residenza
o il domicilio della controparte.
Mediazione durante il
processo
Nel corso del processo le parti, anche su invito del
giudice, possono sempre esperire la mediazione.
Durata della mediazione
Il procedimento di mediazione ha in ogni caso una
durata massima di 4 mesi dal deposito della richiesta di
avvio. Il responsabile dell’Organismo prende contatto
con le parti e fissa l’incontro di mediazione non oltre
15 giorni dal deposito della richiesta.
Esito della mediazione
L’accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore
è omologato dal giudice e diventa esecutivo.
Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una
proposta di risoluzione della lite che le parti restano
libere di accettare o meno.
Proposta del
mediatore
Il mediatore deve fare la proposta se le parti
concordemente glielo richiedono.
Negli altri casi il mediatore può fare la proposta, se
il regolamento dell’organismo lo prevede.
Se la proposta non viene accettata e il processo davanti
al giudice viene iniziato, qualora la sentenza
corrisponda alla proposta, le spese del processo saranno
a carico della parte che ha rifiutato
ingiustificatamente la soluzione conciliativa.
Riservatezza
Nessuna dichiarazione o informazione data dalle parti
nel procedimento di mediazione può essere utilizzata nel
processo
Nessuna dichiarazione o informazione data da una parte
solo al mediatore può essere rivelata alla controparte,
e ogni violazione viene sanzionata
Tutte le informazioni riservate sono in ogni caso
inutilizzabili in ogni successivo ed eventuale processo.
Spese della mediazione
Le indennità dovute al mediatore sono stabilite dal
decreto del Ministro della giustizia per gli organismi
di mediazione pubblici.
Gli organismi di mediazione privati possono stabilire
liberamente gli importi, ma le tariffe devono essere
approvate dal Ministro della giustizia.
La mediazione è gratuita per i soggetti che nel processo
beneficiano del gratuito patrocinio: in tal caso
all’organismo non è dovuta alcuna indennità.
Agevolazioni fiscali
Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti
abilitati a svolgere il procedimento di mediazione
presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo
della mediazione, un credito d'imposta fino a
concorrenza di 500 euro.
In caso di insuccesso della mediazione, il credito
d'imposta è ridotto della metà.
Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro
sino alla concorrenza del valore di 50.000 euro.
AGGIORNAMENTI SULLA
MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE



