R.C.A. - Risarcimento danni da incidente stradale a ROMA e FIUMICINO

 

 

 

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Responsabilità Civile Automobilistica

  • Pratiche di risarcimento dei danni derivanti da circolazione stradale dei veicoli
  • Gestione stragiudiziale della pratica sinistri con le assicurazioni
  • Gestione delle perizie danni materiali all'auto e preventivi
  • Predisposizione consulenze mediche di parte (C.T.P.) per danni fisici alle persone
  • Cause giudiziarie di RCA presso le competenti sedi in tutta Italia
  • Contenzioso con le compagnie Assicurative per responsabilità civile in genere
  • Collaborazione con compagnie e broker assicurativi

Caratteristiche

Il settore del risarcimento dei danni su sinistri derivanti da circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.), ed in generale l'indennizzo dovuto in forza della stipula di un contratto volontario di assicurazione per la responsabilità civile, a causa della logorante e cavillosa prassi imposta ai danneggiati ed ai clienti dalle compagnie di assicurazione, determina sempre più la necessità di affidamento della pratica ad un legale; sono molti gli studi di pseudo-professionisti che cercano di accaparrare la gestione di incidenti, molto spesso al fine di gestirli in forma del tutto anomala; lo Studio Legale Gabrielli fornisce una seria e completa assistenza in tutte le fasi della procedura, sin dal momento del sinistro, nelle trattative con la compagnia, nell'eventuale fase giudiziale e fino alla liquidazione.

Le spese legali non vengono anticipate dal cliente e sono poste integralmente a carico dell'assicurazione di controparte.


SPECIALE NUOVO RITO RCA

MODIFICHE AL RITO DI PROCEDURA CIVILE PER IL RISARCIMENTO DANNI DA CIRCOLAZIONE STRADALE

- SINTESI INTERPRETATIVA -

Le nuove disposizioni della Legge 21 febbraio 2006 n. 102 in Gazzetta Ufficiale 17.03.2006

Alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicherà il rito del lavoro.

NELLA IPOTESI IN CUI VI SIANO DANNI MATERIALI E DANNI ALLA PERSONA, SI DOVRA' AVER RIGUARDO ALL'IMPORTO RISARCITORIO PREVALENTE, PER OPERARE LA SCELTA ADEGUATA

E' questa una delle novità previste dalla legge n. 102 del 21 febbraio 2006 recante "Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2006.
 

La scelta del Legislatore, SOLO APPARENTEMENTE VOLTA A VELOCIZZARE I RISARCIMENTI (è sufficiente verificare i tempi biblici delle cause presso le varie sezioni lavoro) COSTITUISCE UN NUOVO FAVORE ALLE IMPRESE ASSICURATIVE (che godranno dei privilegi del rigoroso sistema di decadenze dettato dall'art. 414 c.p.c.; che vedranno i Giudici di Pace fissare le prime udienze a distanza di moltissimi mesi dal deposito del ricorso; che imporranno alle parti il ricorso a CTP ante causam etc.), trova la sua unica spiegazione nel vantaggioso incasso immediato del Contributo Unico da parte delle casse erariali, eliminando la (ricorrente) possibilità di coltivare la transazione ed abbandono della causa prima della sua iscrizione a ruolo!


Le altre modifiche riguardano:

a) sospensione della patente

per la lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi;

per una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni;

nei casi di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni (con l’eventuale applicazione dell’art. 444 c.p.p.).

b) aumento delle pene edittali

nell’ipotesi di omicidio colposo (se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) la pena è della reclusione da due a cinque anni (prima era da uno a cinque anni);

per le lesioni gravi la pena è della reclusione da tre mesi a un anno;

la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

c) riduzione dei termini per le indagini preliminari e per la fissazione della data del giudizio

d) provvisionale: qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente il giudice potrà imporre il pagamento di una provvisionale pari ad una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con sentenza.

e) lavoro di pubblica utilità: il giudice potrà imporre al danneggiante la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità.


 

 

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Aggiornato il: 31 luglio 2007 -