Maltrattamenti in famiglia: rilevanza dell'elemento psicologico

“I comportamenti volgari, irriguardosi ed umilianti, caratterizzati da una serie indeterminata di aggressioni verbali ed ingiuriose, abitualmente poste in essere nei confronti del coniuge, possono configurare il reato di maltrattamenti quando, valutati unitariamente, evidenziano l’esistenza di una volontà finalizzata a realizzare un regime di vita avvilente e mortificante per il coniuge stesso”.

E’ quanto ha stabilito la Cassazione con sentenza n. 41011 dell’ 11 novembre 2011.

Il ricorso era stato proposto da un marito che per anni aveva costretto la moglie a vivere in un clima di terrore, portandola dapprima a cercare riparo presso i propri figli, e inducendola poi, a dormire addirittura nell’autovettura, pur di non trovarsi a stretto contatto con lui.

Ma il tema dei maltrattamenti in famiglia, è purtroppo, sempre tra i più attuali e dibattuti, anche tra la giurisprudenza.

 Quando si integra il reato di maltrattamenti

L’art. 572 c.p. stabilisce:

  • “Chiunque, fuori dei casi preceduti dall’articolo precedente (“Abuso dei mezzi di correzione o disciplina”), maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni”.
  • “Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da 4 a 8 anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da 7 a 15 anni; se ne deriva la morte, la reclusione da 12 a 20 anni.”

Nel codice penale, tale reato viene inquadrato tra “i delitti contro la famiglia”, ma l’interpretazione più moderna tende a collocare questi comportamenti tra i reati contro la persona, o meglio ancora, contro “i soggetti deboli”, dal momento che il legislatore con questa norma mira a tutelare l’integrità psico-fisica delle persone “più facilmente aggredibili”, elencate nel testo dell’art. 572 c.p. D’altronde, la “famiglia”salvaguardata da tale articolo, deve essere intesa in senso ampio, ricomprendendo ogni consorzio di persone legate da relazioni e consuetudini di vita tali, da far sorgere specifici rapporti di convivenza, assistenza e solidarietà; risulta, pertanto, pacificamente inclusa anche la c.d. famiglia di fatto.

Il delitto di maltrattamenti viene qualificato come reato abituale, altrimenti definito dalla migliore dottrina penalistica come reato a condotta plurima. Ciò significa che per la configurazione del fatto-reato è necessaria una pluralità di cattivi trattamenti, anche se di per sé irrilevanti sotto il profilo penale, come ad esempio il caso di continuo ed ostentato disinteresse verso il coniuge ed il minore, o ancora nel caso di condotte di dispregio, di scherno, non rilevanti penalmente (e in ciò, ha forti analogie con il reato di stalking ex art. 612 bis c.p.).

Tale reato si caratterizza, pertanto, per la sussistenza di una serie di fatti, per lo più commissivi, ma anche omissivi, i quali isolatamente considerati potrebbero anche essere non punibili (atti di infedeltà, di umiliazione generica, ecc…), ovvero non perseguibili (ingiurie, percosse o minacce lievi, procedibili solo a querela di parte), ma acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo;

I maltrattamenti sono in concreto realizzabili con ogni tipo di comportamento, trattandosi di un reato c.d. a forma libera. Occorre, però, precisare: fatti episodici e derivanti da situazioni contingenti, pur lesivi dei diritti fondamentali, mantengono la loro autonomia di diritti contro l’onore (o contro la persona o contro la libertà), mentre divengono componenti dei “maltrattamenti” se sono parte di una più ampia ed unitaria condotta che impone alla vittima uno stile di vita mortificante e insostenibile.

I litigi occasionali e gli episodi sporadici di violenza, non saranno mai maltrattamenti. In altre parole, il reato si realizza solo quando si accerti l’esistenza di una condotta abituale che si concretizzi in più fatti lesivi della integrità fisica o morale, o della libertà o del  decoro delle persone della famiglia, nei confronti delle quali viene posta in essere una condotta di sopraffazione sistematica, in modo tale da rendere abitualmente dolorose e mortificanti le relazioni tra l’autore delle aggressioni e la vittima.

Per l’integrazione dell’elemento psicologico del reato, la giurisprudenza prevalente ritiene sufficiente il dolo generico riguardo alla singole condotte, congiunto alla consapevolezza che l’ulteriore condotta si aggiunge alle precedenti, concretando un sistema di comportamenti offensivi; quindi, una volontà colpevole coniugata alla consapevolezza della reiterazione dei propri contegni e del disvalore che essa rappresenta (Cass., sez VI, n. 4933 del 06/02/2004; Cass., sez VI n. 2800 del 16/03/1995). Si pensi, in proposito, al caso di un coniuge che maltratti la moglie, in un occasione per gelosia, nell’altra per essere in stato di ebbrezza, ed ancora, in altra circostanza, per semplice condizione umorale, senza, tuttavia, che tra le diverse condotte vi sia stato un disegno preordinato.

Peraltro, nella esperienza concreta, si può osservare come sia difficile immaginare l’ideazione di un programma di maltrattamenti ancor prima del compimento della prima frazione di condotta, idonea ad integrare il reato, e come spesso la prima vessazione si compia in modo del tutto occasionale.

Per quanto riguarda l’elemento oggettivo del reato di maltrattamenti, la giurisprudenza nel corso degli anni, ha chiarito che nell’alveo degli atti di vessazione possano essere ricondotti, oltre le percosse, le ingiurie e le privazioni, anche le manifestazioni e gli atti consapevoli di offesa, disprezzo, umiliazione, scherno, vilipendio o asservimento: la vittima stesa dovrà subirli non come uno specifico stato di violenza, ma nell’ambito delle complessive e durevoli sofferenze morali a lei inflitte.

Attesa la natura di reato a condotta plurima, è opportuno sottolineare che non è necessaria una prossimità temporale tra le varie condotte vessatorie e, che non assume rilievo, ai fini della consumazione, la circostanza che gli atti offensivi si alternino a momenti di effettiva normalità comportamentale dell’agente o di accordo con i familiari (Cass., sez VI, 08.10.2002). Invero, un intervallo di tempo tra una serie e l’altra di episodi lesivi, non fa venir meno l’esistenza del reato, ma può dar luogo come per ogni reato permanente alla continuazione ex art. 81 c.p.


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TESTO SENTENZA

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II PENALE – SENTENZA 11 novembre 2011, n.41011 – Pres. Carmenini – est. Gentile

Considerato in fatto

La Corte di appello di Napoli, con decisione del 27.04.2010, confermava la sentenza emessa in data 22.01.09 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva condannato: M.G. per i reati di:

– tentata estorsione in danno della moglie D.G.A. (artt. 56 – 629 – 649/3 co. cp) -lesioni personali (artt. 582 – 585 – 577 – 576 cp) – maltrattamenti in famiglia (art. 572 cp), – fatti commessi fino al (omissis) ;

– Ricorre per cassazione l’imputato, deducendo: motivi ex art. 606, 1 co., lett. b) e) c.p.p..

1) Il ricorrente censura la decisione impugnata per omessa motivazione in relazione alla richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello mediante l’escussione dell’altro figlio della coppia, mai sentito;

il predetto era restato nella casa coniugale con la madre, per un periodo più lungo rispetto all’altro fratello già esaminato, M.A. , e quindi avrebbe ‘potuto apportare al processo un dato cognitivo essenziale in punto di riscontro alle dichiarazioni della D.G. ‘, riscontro necessario stante l’inattendibilità della parte offesa, animata da inimicizia con l’imputato;

2) La sentenza sarebbe incorsa in violazione di legge per avere ritenuto il tentativo di estorsione valorizzando l’episodio del 07.04.2006, nel corso del quale il M. avrebbe minacciato la moglie di morte se non avesse venduto i suoi beni, trascurando illogicamente di considerare che tale episodio non era finalizzato ad ottenere la vendita del bene ereditario, ma era determinato dalla reazione del M. allorché si era accorto che la moglie aveva dormito nell’auto;

– la sentenza era da censurare anche per avere ritenuto il reato di maltrattamenti in famiglia, omettendo illogicamente di considerare che le dichiarazioni della D.G. si riferivano ad isolati e sporadici episodi, inidonei a dimostrare l’esistenza di un disegno persecutorio nei suoi confronti, essendo per altro ininfluente a tale riguardo la deposizione del figlio già escusso, M.A. ;

3) – la decisione impugnata sarebbe incorsa in violazione di legge, per omessa motivazione riguardo alla richiesta di applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 2 cp che, invece, andava riconosciuta atteso che la reazione violenta dell’imputato alla quale fecero seguito le lesioni patite dalla D.G. , era conseguente all’atteggiamento provocatorio tenuto da quest’ultima che anziché restare nella casa coniugale dormiva in auto;

– la sentenza andava censurata anche per non avere ritenuto le attenuanti generiche, da concedere attraverso un’adeguata ponderazione degli elementi postivi emergenti dalla condotta antecedente e successiva al reato, oltre che per adeguare la pena al fatto;

– ugualmente censurabile era l’omessa motivazione in ordine alla richiesta di applicazione, nella misura minima, degli aumenti ex art. 81 cpv cp, CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato.

Sotto l’apparenza della censura per violazione di legge in relazione ai reati di cui agli artt. 629 e 572 c.p., il ricorrente finisce in parte con il proporre interpretazioni alternative delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo grado e di secondo grado, richiamando una diversa valutazione dei fatti, che risultano vagliati dalla Corte di appello con una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i principi della logica, sicché non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.

La Corte territoriale ha evidenziato:

– riguardo al reato di tentativo di estorsione, che la penale responsabilità dell’imputato emergeva in maniera chiara dalla circostanza che la D.G., dopo avere venduto altri beni ereditari, si rifiutava di vendere l’ultimo terreno rimasto, volendo “lasciare qualcosa ai figli”, sicché la minaccia di morte e la violenza che l’imputato aveva esercitato nell’episodio in contestazione “non fu affatto slegata dalla richiesta di vendetta ma fu il coronamento di un insistente atteggiamento teso alla realizzazione di denaro attraverso la costrizione della D.G. all’alienazione” (pag. 4 motivaz.).

Si tratta di motivazione congrua perché fondata su dati fattuali oggettivi ed immuni da illogicità in quanto conformi alle massime di comune esperienza, per contro, i motivi di ricorso proposti, si risolvono in prospettazioni alternative dei fatti, inammissibili in questa sede, ove in tema di sindacato del vizio della motivazione, il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire – nell’ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato – se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cassazione penale, sez. IV, 29 gennaio 2007, n. 12255).

Il ricorrente lamenta che la sentenza avrebbe trascurato di considerare che l’episodio violento del 7.4.06 sarebbe il frutto di una reazione all’atteggiamento provocatorio della D.G. che dormiva in auto e censura la sentenza per aver omesso di motivare riguardo all’applicazione dell’attenuante ex art. 62 n. 2 c.p. (per mero errore materiale indicata in sentenza con l’art. 62 n. 3 c.p.) ma il motivo non coglie nel segno perché trascurata la motivazione della Corte di appello che sottolinea congruamente, per un verso, come la circostanza che la D.D. dormisse in macchina era ormai una consuetudine, che si ripeteva tutti i giorni a partire dal marzo 2005, sicché non poteva integrare il fatto nuovo idoneo a giustificare l’esplosione di violenza e la permanenza dello stato d’ira (Cassazione penale, sez. I, 03/06/2009, n. 29775) e, per altro verso, che il comportamento della D.D., lungi dal costituire un fatto ingiusto, era determinato dalle minacce e violenze dell’imputato, così gravi da costringere la donna a dormire nell’automobile per paura del marito (pag. 4 motivaz.).

Invero ai fini della sussistenza della circostanza attenuante della provocazione, il concetto di ‘fatto ingiusto’, pur comprendendo in sé qualsiasi comportamento, intenzionale o colposo, legittimo o illegittimo, purché idoneo a scatenare l’altrui reazione, presuppone pur sempre la volontarietà dello stesso e, pertanto, lo stato d’ira che scatena la reazione offensiva al fatto ingiusto altrui deve essere a questo legata da un nesso di causalità, non già di semplice occasionalità, essendo indispensabile l’esistenza di un rapporto di proporzione e di adeguatezza tra fatto provocante e fatto provocato (Cassazione penale, sez VI, 03/04/1992);

Esula, pertanto nella fattispecie, l’attenuante della provocazione avendo evidenziato la Corte di appello come la reazione iraconda dell’imputato risultava determinata da un comportamento della moglie che non poteva essere ritenuto ingiusto in quanto, pur se anomalo, era provocato dall’attività delittuosa dello steso M. .

– riguardo al reato di maltrattamenti in famiglia: che la penale responsabilità dell’imputato emergeva dalle ripetute manifestazioni di violenza: – sia di carattere fisico, mediante percosse, e:

– sia di carattere morale, mediante ingiurie ed umiliazioni, comportamenti sistematicamente espletati durante la convivenza ventennale, ad eccezione dei primi due o tre anni (pag. 3 motivaz.) e di tale intensità che la D.G. ‘per paura del marito, dapprima fu costretta a dormire con il figlio A. , nella stanza chiusa a chiave, poi, e precisamente fino al marzo del 2005, con l’altro figlio, ed infine, quando entrambi i ragazzi lasciarono l’abitazione familiare, all’interno dell’autovettura’ (pag. 3 – 4 motivaz.).

Si tratta di una motivazione congrua ed esente da illogicità evidenti, del tutto conforme alla giurisprudenza di legittimità che, in materia ha sancito il principio per il quale i comportamenti volgari, irriguardosi e umilianti, caratterizzati da una serie indeterminata di aggressioni verbali ed ingiuriose abitualmente poste in essere dall’imputato nei confronti del coniuge, possono configurare il reato di maltrattamenti quando essi realizzino un regime di vita avvilente e mortificante ( Cassazione penale, sez VI, 16/11/2010. n. 45547).

La motivazione impugnata si colloca in tale alveo giurisprudenziale evidenziando come nella specie le condotte descritte evidenziavano l’esistenza di un programma criminoso diretto a ledere l’integrità morale della persona offesa, perché valutate unitariamente evidenziavano l’esistenza di una volontà finalizzata a rendere disagevole e, per quanto possibile, penosa l’esistenza del coniuge, tanto da costringerla a cercare riparo attraverso i figli.

– A tale ultimo riguardo la sentenza impugnata osserva che la D.G. risulta del tutto attendibile perché riscontrata, sia dalla certificazione medica allegata e sia dalle dichiarazioni del figlio M.A. , della cui deposizione riporta ampi stralci, da tali osservazioni discende, sia pure in maniere indiretta, la motivazione riguardo al rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruzione che, pur se implicitamente, è stata respinta dalla Corte di merito sulla scorta degli elementi probatori sopra riportati, relativi all’affermazione di responsabilità del M. , che la Corte del Merito ritiene chiari e tali da escludere la necessità di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.

È noto, infatti, per un verso, che la rinnovazione del dibattimento in appello è istituto di carattere eccezionale, in relazione al quale vale la presunzione che l’indagine istruttoria abbia ormai raggiunto la sua completezza nel dibattimento svoltosi innanzi al primo giudice.

L’art. 603, comma 1, c.p.p., infatti, non riconosce carattere di obbligatorietà all’esercizio del potere del giudice d’appello di disporre la rinnovazione del dibattimento, anche quando è richiesto per assumere nuove prove, ma vincola e subordina tale potere, nel suo concreto esercizio, alla rigorosa condizione che il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. In una tale prospettiva, se è vero che il diniego dell’eventualmente invocata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale deve essere spiegato nella sentenza di secondo grado, la relativa motivazione può anche ricavarsi per implicito dal complessivo tessuto argomentativo, qualora il giudice abbia dato comunque conto delle ragioni in forza delle quali abbia ritenuto di poter decidere allo stato degli atti. (Cassazione penale, sez. IV. 06/11/2009. n. 43966).

– Parimenti infondati appaiono i motivi relativi al trattamento sanzionatorio, atteso che la sentenza impugnata ha fatto uso dei criteri di cui all’art. 133 c.p., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena, anche ex art. 81 cpv cp, e di concessione delle attenuanti generiche, atteso che riguardo alla pena si è richiamata la gravità del fatto e riguardo alle attenuanti generiche si è fatto riferimento all’assenza di elementi sufficienti ai fini della concessione dell’attenuante.

Va ricordato che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cp., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio.

Ciò vale, ‘a fortiori’, anche per il giudice d’appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell’appellante, non è tenuto a un’analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione. (Cassazione penale, sez. IV, 04 luglio 2006. n. 32290 – Occorre osservare, altresì, che in tema di determinazione della pena, quando la pena venga irrogata in misura prossima al minimo edittale (come nel caso) che l’obbligo di motivazione del giudice si attenua, sicché è sufficiente anche il richiamo a criteri di adeguatezza della pena nel suo complesso, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cp. (Cassazione penale, sez. IV, 21 settembre 2007, n. 38536).

La presente motivazione è assorbente di tutti i motivi e deduzioni proposti.

Il ricorso è da rigettare atteso che i motivi proposti in punto di diritto non consentono la pronunzia di inammissibilità; consegue la condanna alle spese in ragione dell’art. 616 cpp.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


 “The behavior vulgar, disrespectful and humiliating, characterized by an indefinite series of verbal attacks and insults, usually carried out in respect of a spouse, can configure the offense of abuse when assessed as a unit, revealed the existence of a will aim to achieve a phase of life humiliating and mortifying to the same spouse. “

And ‘as laid down by the Supreme Court judgment no. 41011 of ‘November 11, 2011.

The action was brought by a husband who for years had forced his wife to live in a climate of terror, first bringing it to seek shelter with their children, and then causing it, even to sleep in the car, although they are not closely contact with him.

But the issue of abuse in the family, unfortunately, still among the most topical and debated, even among the law.

Let us summary when it can be said to be made that crime

Article. 572 č.p. establishes:

  • “Whoever, except in cases preceded the previous article (” Abuse of the means of correction or discipline “), a person mistreats the family, or a minor under the age of fourteen, or a person under his authority, or his care by reason of education, education, care, supervision or custody, or for the exercise of a profession or an art, is punished with imprisonment from 1 to 5 years. “
  • “If it results in serious physical injury, the imprisonment shall be from 4 to 8 years if it results in serious injury, imprisonment from 7 to 15 years if it results in death, imprisonment from 12 to 20 years.

In the Criminal Code, that crime is classified between “crimes against the family”, but the more modern interpretation tends to place these behaviors among the offenses against the person, or better yet, against the “weak”, since the legislature with this rule is to protect the physical and psychological integrity of persons “more easily attacked,” listed in the text of art. 572 č.p. Moreover, the “family” safeguarded by this article shall be construed broadly, by broadening each consortium of individuals linked by these relationships and habits of life, giving rise to specific relations of coexistence, support and solidarity, is, therefore, peacefully also included the so-called de facto family.

The offense of abuse is classified as a habitual offender, or criminal law doctrine as defined by the best offense to conduct multiple. This means that for the configuration of the criminal act is necessary a plurality of bad treatments, even if in itself irrelevant in terms of criminal law, such as for example the case of continuous and ostentatious indifference to the spouse and the minor, or even in the case pipeline of contempt, ridicule, not criminally relevant (and this has strong similarities with the crime of stalking ex art. 612 bis cp).

This offense is characterized, therefore, for the existence of a set of facts, most of commission but of omission, which could also be considered in isolation is not punishable (acts of infidelity, general humiliation, etc …), which is not punishable (insults, threats, beatings, or minor, procedibili only on complaint), but become relevant criminal because of their repetition over time;

The abuse are achievable in practice with each type of behavior, it is an offense called free-form. It should, however, state: episodic facts and circumstances arising, even damaging to the fundamental rights and maintain their autonomy rights against honor (or against the person or against freedom), and become members of “abuse” if they are part of a larger unitary conduct that requires the victim to a humiliating and unsustainable lifestyles.

The quarrels and occasional sporadic episodes of violence, will never be abuse. In other words, the crime is realized only when it finds a habitual behavior that translates into more action detrimental to the physical or moral integrity, or freedom or decency of the people in the family, against which is placed in be a systematic oppression of conduct, so as to normally painful and mortifying relations between the perpetrator and the victim of aggression.

To integrate the psychological element of the offense, the majority of cases deemed sufficient for the general intent with respect to individual conduct, combined with the knowledge that further adds to the previous conduct, making a reality of a system of offensive behavior, so will a guilty conjugated awareness of their demeanors and recurrence of non-value that it represents (Supreme Court, section VI, no. 4933 of 06/02/2004; Cass., Section VI n. 2800 of 16/03/1995). Consider, in this respect, the case of a spouse who mistreated his wife, into an occasion for jealousy, the other to be drunk, and yet, in other circumstances, for the simple condition humoral, without, however, that among the different pipes there was a prearranged plan.

However, in concretely experience, we can see how difficult it is to imagine the creation of a program of harassment before the completion of the first fraction of conduct, appropriate to incorporate the crime, and as is often the first harassment is fulfilled in a very occasional .

As regards the objective element of the offense of abuse, the case law over the years, has made ​​it clear that nell’alveo acts of harassment can be traced beyond the beatings, insults and hardships, even the manifestations and acts of conscious of offense, contempt, humiliation, ridicule, outrage and servitude: the victim lying will not put up with them as a specific state of violence, but in the overall and lasting moral suffering inflicted on her.

Given the nature of crime to conduct multiple, it should be noted that it is not necessary temporal proximity between the various pipelines and vexatious, that is irrelevant for the purposes of consumption, the fact that the acts offensive to alternate with periods of normal effective behavioral agreement with the agent or family (Court of Cassation, Section VI, 10/08/2002). Indeed, a time interval between a series of episodes and the other offensive, does not negate the existence of the offense, but can lead to permanent for each offense as continuing art. 81 č.p.


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  1. Maltrattamenti in famiglia – Dolo – Intento di infliggere sofferenze fisiche e morali al soggetto passivo – Natura unitaria – Specifico programma criminoso – Non necessarietà. (Cp, art. 572)

    Il dolo del delitto di maltrattamenti in famiglia, il quale deve caratterizzarsi per l’intento di infliggere sofferenze fisiche e morali al soggetto passivo, è di natura unitaria, in modo da non confondersi con la coscienza e la volontà di ciascun frammento della condotta, ma non è necessario che scaturisca da uno specifico programma criminoso rigorosamente finalizzato alla realizzazione del risultato effettivamente raggiunto. Ciò che la legge impone è solo che sussista la coscienza e la volontà di commettere una serie di fatti lesivi della integrità fisica e della libertà o del decoro della persona offesa in modo abituale.
    Corte d’Appello di Trento, Sentenza 27 gennaio 2012, n. 380

    Maltrattamenti in famiglia – Fattispecie incriminatrice – Integrazione – Madre di prole minore di età – Compagno convivente – Atteggiamento esplicitamente invasivo della sfera sessuale della figlia minore – Condotta inerte della genitrice – Configurabilità dell’ipotesi di reato contestata. (Cp, artt. 40, 572)

    Integra la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 572 c.p. la condotta inerte, indifferente e silenziosa posta in essere dalla madre convivente della minore a fronte di comportamenti del suo compagno invasivi della sfera sessuale della figlia e perduranti nel tempo, non suscettibili affatto di essere fraintesi come affettuosità distorte o semplici confidenzialità, in quanto, al contrario, manifestazioni frequenti e prolungate di ben espliciti sfoghi di libidine, platealmente espressi ed attuati senza sottintesi, né mai plauditi da forme di ritegno o da accortezze di non essere visto o osservato. In circostanze siffatte, rilevato che il delitto previsto e punito dalla norma di cui all’art. 572 c.p. è reato a forma aperta ed a dolo generico, per il quale acquista rilevanza tutto ciò che cagioni, con carattere di continuità e permanenza nel tempo, sofferenze e degradazione della persona offesa, non può negarsi che la genitrice, titolare dei doveri genitoriali e della connessa autorità, consentendo i descritti comportamenti, generatori di ben visibili e manifestati turbamenti della figlia, abbia in tal modo concorso a determinare, con commissione mediante omissione, secondo lo schema dell’art. 40 c.p., uno stato di continua sofferenza e degradazione della figlia medesima, tale da integrare certamente l’ipotesi di maltrattamenti contestata. Nella specie, verificatesi le descritte circostanze, emerge con tutta evidenza la violazione del decoro e della dignità della giovane, lasciata dalla madre esposta alle invasività a sfondo sessuale del convivente, con una indifferenza sconfinata nella volontà di consentire quei comportamenti e, quindi, forzatamente, di accertarne gli effetti afflittivi sulla figlia, aggiuntivamente colpevolizzata dalle sue stesse parole minimizzarci, quando, addirittura contro di lei, prendeva le difese del suo uomo.
    Corte d’Appello di Trento, Sentenza 9 gennaio 2012, n. 353

    Violazione degli obblighi di assistenza familiare – Fatto tipico – Mezzi di sussistenza al minore – Omessa corresponsione – Mancato adempimento dell’obbligo civilistico al mantenimento – Concetto di portata più ampia – Condotte diverse – Irrilevanza della distinzione sul piano pratico – Figlio minore privo di beni o redditi propri – Condotta omissiva costituente al contempo inadempimento dell’obbligazione di natura civilistica e violazione della norma penale di cui all’art. 570 c.p. (Cp, art. 570)

    Il fatto tipico del reato di cui all’art. 570, comma secondo, c.p. consiste nell’avere, il genitore, fatto mancare i mezzi di sussistenza al minore, espressione, questa, che comprende solo ciò che è strettamente necessario alla cita, a prescindere dalle condizioni economico-sociali pregresse degli aventi diritto, ed è condotta ben diversa dall’omesso adempimento dell’obbligo civilistico di mantenimento. Tale obbligo di contribuzione in favore dei figli minori e del coniuge economicamente non autosufficiente, invero, attiene ad un concetto di portata più ampia e comprende tutto quanto sia richiesto per assicurare un tenore di vita adeguato alla posizione economico-sociale della famiglia, a prescindere dallo stato di bisogno. Si rivela, dunque, giuridicamente errato istituire un rapporto di equivalenza o interdipendenza tra il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento, concordato o fissato dal Giudice civile, e la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza, poiché ne conseguirebbe l’ingiusto risultato, da un lato, che andrebbe assolto colui che puntualmente paga un assegno di mantenimento insufficiente a garantire le esigenze fondamentali di vita e, dall’altro, che sarebbe condannato colui che, pagando solo in parte l’assegno di mantenimento, soddisfi, comunque, le menzionate esigenze fondamentali dell’avente diritto. Ciò rilevato, tuttavia, la distinzione di cui innanzi tra il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento stabilito dal Giudice in sede civile e la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza per la prole minore diviene del tutto irrilevante, sul piano pratico, ogni qualvolta (come nella specie) il figlio minore non dispone di beni o di redditi propri ma dipende totalmente dai genitori ed uno di questi non provvede alle spese necessarie per la sua sussistenza, ovvero vi provvede in misura largamente insufficiente rispetto alle risorse proprie ed ai bisogni del minore, in quanto la condotta omissiva costituisce al tempo stesso inadempimento dell’obbligazione di natura civilistica e violazione della norma penale di cui all’art. 570 c.p.
    Tribunale di Trento, Sentenza 19 gennaio 2012, n. 37

    Reati contro la famiglia – Maltrattamenti in famiglia – Aggressioni fisiche e morali della moglie – Ingiurie e denigrazioni – Stato di profonda prostrazione fisica e psichica – Circostanze del reato – Accertamento della responsabilità penale del prevenuto. (Cp, art. 572)

    E’ imputabile del reato di maltrattamenti in famiglia il prevenuto che sottoponga a maltrattamenti la moglie convivente, aggredendola con violenze fisiche, percuotendola in diverse occasioni con calci e pugni, provocandole violenze psicologiche con frasi ingiuriose e denigranti la sua persona, causandone uno stato di profonda prostrazione sia fisica che psicologica. La condotta del prevenuto, connotata da una serie indistinta di vessazioni, quali offese verbali, denigrazioni morali, percosse, umiliazioni, portano all’accertamento della sua responsabilità penale per il fatto ascritto laddove, i fatti trovino preciso riscontro nella querela della p.o. nonché nei documenti allegati e nelle dichiarazioni di soggetti estranei alla vicenda, testimonianti, appunto, il clima di generale ed indistinta sopraffazione della p.o.
    Tribunale di Padova, Sentenza 2 febbraio 2012, n. 32

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