Padri separati: è emergenza Coronavirus

È emergenza Coronavirus anche per migliaia di padri separati e per gli onerati da assegni di mantenimento a favore delle ex mogli: commercianti ed operatori turistici in ginocchio, attività di servizi e del terziario improvvisamente chiuse o senza lavoro, sempre più aziende costrette a fermare il ciclo produttivo, senza considerare le zone rosse che tagliano in due l’Italia, le quarantene imposte da tamponi positivi o quelle volontarie a scopo precauzionale, e le generali limitazione negli spostamenti prescritte dal Governo con il DPCM “Coronavirus” dal 08.03.2020.

A fronte di una drastica, improvvisa ed inattesa diminuzione delle proprie entrate ed alle problematiche legate alla rigorosa limitazione imposta alle interazioni sociali in questa difficile situazione emergenziale, moltissimi genitori separati si ritrovano a fronteggiare due ulteriori difficoltà, di non facile risoluzione:

  • cosa fare se la fulminea contrazione del reddito non consente di versare l’assegno di mantenimento nella misura prevista in tempi e condizioni di lavoro normali, e quali sono le conseguenze civili e penali dell’inadempimento?
  • come comportarsi rispetto al criterio di alternanza tra genitori nella frequentazioni ai figli, nel caso in cui le condizioni di affidamento, normalmente previste, siano in conflitto con le attuali prescrizioni sanitarie sui rapporti con altre persone, e con lo spostamento tra le varie aree geografiche?

Le normali regole di affidamento, mantenimento e frequentazione dei figli, stabilite dal Tribunale o con un accordo consensuale dagli stessi genitori al tempo della loro separazione, così come le condizioni di mantenimento all’ex coniuge, fanno riferimento ad una “media” triennale della situazione personale e reddituale delle parti, tenendo conto quindi anche di flessioni contingenti ed occasionali, ma certamente la situazione che in molti stanno vivendo a seguito della esponenziale crescita epidemica del Covid-19 in Italia, a livello sia personale che lavorativo, non ha nulla di prevedibile in termini di soluzioni e di durata.

ASSEGNO DI MANTENIMENTO in molti, già dal mese di aprile 2020, non saranno oggettivamente in grado di versare regolarmente l’importo periodico previsto come contributo mensile al mantenimento dei figli e/o a favore dei coniugi considerati economicamente “deboli”.

Le conseguenze del mancato versamento, integrale o parziale, sono due:

  1. Civile: si accumula un debito che crescerà ogni mese, gravato da interessi e rivalutazione monetaria, il beneficiario del versamento del mantenimento per i figli o per sé, avrà un titolo esecutivo con il quale poter agire per il recupero del credito (pignoramento mobiliare a casa, pignoramento presso terzi dei conti in banca o dei crediti di clienti, pignoramento immobiliare etc.) ed anche iscrivere ipoteca giudiziale sulla casa o altre proprietà dell’inadempiente.
  2. Penale: è attualmentela situazione  più delicata e pericolosa, in quanto l’art. 570 bis c.p. prevede la responsabilità penale di chiunque vìoli gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli; la norma inserita dall’art. 2 del D. Lgs. 01/03/2018 aggrava le condotte omissive più marcatamente economiche già previste dal 570 c.p., che però consentiva di difendersi, dimostrando che il beneficiario non versava in uno stato di bisogno (necessario per vivere). Oggi la responsabilità è quasi “oggettiva” a seguito del mancato versamento, ed in caso di assegno per figli minorenni, inoltre, la procedibilità è d’ufficio, quindi una volta presentata la querela, l’altro genitore non potrà più ritirarla efficacemente. Con la nuova fattispecie del 570bis c.p., assume rilevanza penale anche un versamento parziale o non puntuale, e non solo per il mantenimento dei figli minorenni, ma anche dell’ex coniuge.

I possibili correttivi che suggeriamo fortemente di attivare, fanno riferimento all’istituto giuridico dell’impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore” prevista dagli artt. da 1256 a 1258 del Codice Civile italiano:

SOSPENSIONE o RIDUZIONE DEL MANTENIMENTO

  • in caso di rapporti collaborativi con l’altro genitore/coniuge, è comunque opportuno dare una formalità all’accordo, soprattutto in caso di versamento a favore di minori non basta una lettera (tali diritti sono “indisponibili” e serve il nulla osta del Tribunale/Procura, altrimenti l’altra parte potrebbe ripresentare “il conto” a distanza anche di anni), e servirà quindi sottoscrivere un accordo di modifica delle condizioni, anche se temporanea e per la durata dell’emergenza coronavirus, da ratificare in negoziazione assistita, senza andare davanti ad un giudice (si firma l’accordo con gli avvocati, e questi si occupano delle autorizzazioni e nulla osta in tribunale) e l’accordo sarà operativo immediatamente, dal momento della firma;
  • nel caso di rapporti conflittuali o mancanza di disponibilità del beneficiario, occorre innanzitutto inviare con la massima urgenza una comunicazione formale all’altra parte, con la quale si rendano note le ragioni dell’impossibilità al versamento e si forniscano le necessarie informazioni sulla situazione personale e lavorativa. Successivamente stiamo elaborando un ricorso seriale da presentare in tribunale per un provvedimento d’urgenza nelle forme previste dall’art. 709 ter – 710 c.p.c., che autorizzi la riduzione/sospensione del mantenimento per il tempo di durata della nuova condizione reddituale. E’ allo studio la possibilità di avere un provvedimento inaudita altera parte, ma in ogni caso la decorrenza delle nuove condizioni dovrebbe essere concessa dal deposito del ricorso e non dalla decisione. Qualora si tratti di assegno per l’ex coniuge, è più agevole considerare una autoriduzione, ma l’iter da seguire è il medesimo se non ci si vuole esporre all’esecuzione da inadempimento;
  • le possibili conseguenze di natura penale, come abbiamo visto, sono molto serie e conseguono praticamente in “automatico” al semplice inadempimento, tuttavia attraverso l’adozione tempestiva degli adempimenti formali appena illustrati è certamente possibile mitigare e/o eliminare il rischio di una condanna penale alla reclusione fino a un anno o con la multa da 103,00 a 1.032,00 euro.

Appare opportuno sottolineare che l’emergenza coronavirus non può essere utilizzata come una scusa di comodo di sottrarsi alle obbligazioni nascenti dalla genitorialità e/o dal matrimonio. Sono difatti previsti controlli accurati sul reddito e sull’effettività dell’impedimento, con conseguenze anche di natura penale per le false dichiarazioni, o la totale inefficacia delle difese su esecuzioni o denuncia penale dell’altra parte.

FREQUENTAZIONE AI FIGLI in molti casi e nella situazione attuale, la residenza di uno dei genitori all’interno delle cd. zone rosse, le quarantene precauzionali o semplicemente l’attenzione o difficoltà negli spostamenti legata alla provenienza da diverse zone della città, diverse provincie o peggio da differenti zone di Italia, può senza dubbio costituire un elemento che compromette – in tutto od in parte – il diritto di frequentazione ai figli  da parte del genitore non collocatario.

RECUPERO DEI WEEKEND E GIORNATE NON FRUITE

Inutile dire che la situazione è straordinariamente emergenziale, e che un recupero totale ed in massa dei weekend è da escludere. Lo stop alle visite è una misura non solo prudente ma in molti casi dovuta, rispetto alla eventuale residenza dei genitori a distanza o la presenza di due nuclei familiari con altre persone, e quindi la emergenza coronavirus non può sovvertire il criterio di alternanza normale delle visite per il futuro, che dunque, salvo un auspicabile accordo tra genitori, si potranno recuperare solo in misura limitata. Unico riferimento possibile per un indirizzo di comportamento è l’ipotesi di impedimento del minore, ad es. per una prolungata malattia o trasferta di studio che non consenta una normale frequentazione del genitore non convivente, e difatti in tali casi non è generalmente fonte di un recupero forzato e totale dei weekend persi. Per contro si deve anche considerare che il maggiore impegno nelle responsabilità genitoriali – ed anche i costi del mantenimento diretto del minore – restano ora tutti sulle spalle della madre. Quindi il padre separato che non ha subito drastici flessioni di reddito dovrà continuare a versare con regolarità il mantenimento, anche se non vedrà i figli.

In conclusione, se le visite ai figli in regime di affidamento condiviso tra genitori separati sono impedite per ragioni oggettive fino alla risoluzione della emergenza Coronavirus, i recuperi delle giornate non fruite dal papà non convivente, saranno contingentate presumibilmente a pochi weekend da distribuire nel tempo, sempre nel rispetto del criterio di alternanza tra genitori, stabilito come regola per il periodo ordinario.

Anche in questo caso, però, suggeriamo fortemente di formalizzare la posizione all’altro genitore attraverso linvio di una lettera attraverso un legale, con il quale si comunica la propria condizione e si chiede di trovare un accordo bonario per la regolamentazione del diritto di visita al termine della emergenza.

Un auspicabile implementazione dei rapporti padre/figli è il possibile uso di videochiamate Skype o simile  che potrà quantomeno mitigare la distanza ed il temporaneo distacco, tuttavia anche in questo caso, nonostante il ns costante impegno nel proporre tra le condizioni anche la previsione esplicita delle videochiamate, sono pochi i provvedimenti in tribunale che hanno previsto tale forma di contatto, e quindi l’eventuale rifiuto ed indisponibilità del genitore collocatario all’utilizzo delle videochiamate, sarà difficilmente superabile, quantomeno per i figli non dotati di un proprio smartphone.

Avv. Massimiliano Gabrielli – Coordinatore nazionale Associazione SOS padri separati

 

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Corte d’appello di Bari 26 marzo 2020

Affidamento condiviso e frequentazione genitori/figli – sospensione – diversa modalità

Lo scopo primario delle norme poste dai DPCM emanati è una rigorosa e universale limitazione dei movimenti sul territorio diretta al contenimento del contagio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini anche dei minori. Il diritto/dovere di visita dei genitori è da considerarsi recessivo rispetto alle limitazioni poste alla circolazione delle persone, legalmente stabilite a norma degli artt. 16 e 32 Cost.

La madre aveva presentato istanza urgente di sospensione delle visite dei figli con il padre, residente in un altro Comune. Il giudice, accogliendo l’istanza, ha disposto la sospensione delle visite del padre e indicato quale modalità di esercizio di frequentazione, lo strumento della videochiamata o Skype, mettendo un termine temporale (fino al 3 aprile 2020).

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