Revoca assegnazione casa coniugale: presupposti nella legge e nella realtà processuale

Quando è possibile ottenere la restituzione della casa familiare, assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio?

L’art. 155 quater del codice civile, così come introdotto dalla L. 54/2006 sull’affidamento condiviso, prevede espressamente che il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio“.

Le ipotesi di revoca espressamente previste dalla legge, dunque, sono quattro: le prime due, del tutto razionali, reintegrano nella sua interezza il diritto di proprietà, quando non susstistono più le ragioni (e cioè le necessità abitative dei figli) che ne avevano consentito la sospensione.

Qualora infatti la coniuge assegnataria non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa coniugale, assieme all’assegnataria si sarà trasferito anche il figlio/figli, per cui, venendo meno la funzione primaria dell’istituto di assegnazione (cioè la tutela dell’ambiente domestico in favore dei figli)  ben può l’apppartamento tornare nella disponibilità del proprietario (coniuge estromesso), rispristinando la normale situazione di diritto.

Gli altri due casi introdotti dalla L.54/2006, relativi alla convivenza more uxorio e al nuovo matrimonio, hanno suscitato, invece, parecchi dubbi di costituzionalità ed interpretazione sia tra la dottrina che nella giurisprudenza  di merito. Si è prospettato, invero, il possibile contrasto con gli artt. 2, 3, 29 e 30 della nostra carta costituzionale.

Di recente, il Tribunale di Firenze e Ragusa e la Corte d’ Appello di Bologna hanno rimesso la questione alla Consulta, ritenendo che l’automatica cessazione dell’assegnazione della casa familiare in presenza degli ultimi due presupposti si ponga in violazione:

 1) dell’ art. 30 cost. : per l’incoerenza con il rilievo sistematico centrale che nell’ordinamento…assume l’esigenza di protezione degli interessi del minore (questione sollevata dalla Corte d’Appello di Bologna);

 2) degli art.3 e 29 cost. : per la irragionevole disparità di trattamento tra figli di genitori divorziati o separati, a seconda che il genitore con il quale convivono, intraprenda una stabile convivenza con un nuovo partner o contragga nuove nozze, o meno; e per contrasto con il principio del riconoscimento della libertà di matrimonio, che potrebbe venire compressa da valutazioni sulla possibilità di perdere l’assegnazione della casa familiare (questioni sollevate dal Tribunale ordinario di Firenze);

 3) dell’ art.2 cost. : per contrasto con il diritto inviolabile di libera autodeterminazione e con lo sviluppo della persona umana, in quanto la norma in questione, costituirebbe un ostacolo alla libertà di contrarre nuovo matrimonio o di intraprendere nuova convivenza, essendo il coniuge assegnatario posto dinnanzi all’alternativa di rinuciare a tale fondamentale diritto oppure perdere la casa coniugale e recando indirettamente al figlio convivente un pregiudizio ancor più grave (questione sollevata dal Tribunale ordinario di Ragusa).

La Corte Costituzionale con una sentenza interpretativa di rigetto (Corte cost. 30 luglio 2008 n. 308) ha però bocciato le questioni sollevate dai giudici di merito, evidenziando come sia erroneo il presupposto interpretativo da cui muovono i giudici.

Invero, secondo i giudici della Consulta è possibile una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 155 quater del codice civile:

Premesso che la dichiarazione di illegittimità di una disposizione è giustificata dalla constatazione che non ne è possibile un’interpretazione conforme a Costituzione e premesso, altresì, che l’evoluzione normativa e giurisprudenziale evidenzia come non solo la decisione sulla assegnazione della casa familiare, ma anche quella sulla cessazione della stessa, sono sempre state subordinate, pur nel silenzio della legge, ad una valutazione, da parte del giudice, di rispondenza all’interesse della prole, la norma censurata non viola gli indicati parametri ove sia interpretata nel senso che l’assegnazione della casa coniugale non venga meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui si tratta (instaurazione di una convivenza di fatto, nuovo matrimonio), ma che la decadenza dalla stessa sia subordinata ad un giudizio di conformità all’interesse del minore”.

Ciò significa che il verificarsi di uno dei presupposti previsti dalla norma (convivenza more uxorio o nuovo matrimonio) non comportano automaticamente la revoca dell’assegnazione della casa coniugale, dovendo il giudice anche in questo caso (come in sede di assegnazione) avere esclusivo riguardo agli interessi concreti dei figli!!

La pronucia della Corte Costituzionale ha, dunque, cercato di contemperare due esigenze contrapposte: da un lato, e in via prioritaria, l’interesse dei figli, da valutarsi caso per caso dal giudice, e dall’altro lato la necessità di evitare una ingiustificata compressione del diritto di proprietà , laddove sia accertato che l’habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, interessi e consuetudini in cui si è articolata la vita del minore, sia venuto meno.

Per altro profilo si deve esaminare se, a seguito della instaurazione di un nuovo nucleo familiare dentro la casa, quell’ambiente domestico originariamente tutelato dalla norma, può considerarsi tuttora esistente o meno. Occorre ribadire infatti che l’istituto giuridico di assegnazione della casa coniugale/familiare al momento della separazione/cessazione della convivenza, è nato per garantire ai figli, in un indubbio momento di difficoltà qual’è la separazione tra i due genitori,  fornendo loro un punto di riferimento  sicuro, che possa farli sentire sicuri, quale è il caso del mantenimento dell’ambiente domestico a loro fin lì conosciuto. NON è affatto un diritto del conige ma SOLO un diritto mediato attraverso la convivenza di questi con i figli dentro la casa coniugale. Sono molti i casi, invece, in cui l’originario spirito della norma viene stravolto in sede di applicazione (come nel caso in cui quella casa ed ambiente domestico è totalmente sovvertito dalla presenza di un nuovo compagno, altri figli, cambi nelle stanze da letto etc.), riducendosi ad un privilegio di mera natura economica, che viceversa può e deve essere diversamente regolato, tramite l’assegno di mantenimento.

Fino a quando il figlio maggiorenne che lavora ha diritto di abitare nella casa?

Oltre che nei casi esaminati e previsti dalla norma, il provvedimento di assegnazione della casa familiare può esser revocato dal giudice, nel caso in cui vengano a mancare i presupposti necessari per l’assegnazione stessa: il diritto dell’assegnatario infatti, come esaminato, nasce e permane SOLO in ragione della convivenza con figli minorenni ovvero con figli maggiorenni ma non provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri.

Pertanto, si avrà la revoca non solo nel caso di trasferimento del figlio in altra dimora, ma anche allorquando il minore abbia raggiunto la maggiore età e si sia reso economicamente indipendente dai genitori con un sufficiente grado di stabilità. Infatti, come da costante giurisprudenza “il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa all’atto del conseguimento, da parte del figlio, di uno status di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita, quale che sia, in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato” (Cassazione sezione I civile 4 marzo 1998 n. 2392).

Ed allora, il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere anche quando quest’ultimo, ancorchè allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un’attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità, senza che possa avere rilievo il sopravvento di circostanze ulteriori (come, ad esempio, lo stesso abbandono dell’attività lavorativa da parte del figlio, o come, “la negatività dell’andamento dell’attività”) le quali, se pure determinano l’effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti erano già venuti meno (Cass. civ., 5 agosto, 1997, n. 7195; Cass. civ., 7 luglio 2004, n. 12477).

Nell’ipotesi, quindi, in cui venga meno, per qualsiasi causa, la già conseguita indipendenza economica, la tutela apprestata dall’ordinamento in favore del soggetto rimasto privo di mezzi, sempre che l’evento negativo non risulti a lui imputabile, è quella del diritto agli alimenti, e non al più ampio mantenimento od all’uso della casa dei genitori, ed è un diritto che l’alimentando, ricorrendone le condizioni, delle quali è tenuto a fornire la prova, deve azionare jure proprio (tesi già affermata nella giurisprudenza di merito e confermata da Cass. civ., 5 agosto 1997, n. 7195).

Pertanto, il figlio maggiorenne avrà diritto al mantenimento, e di conseguenza il coniuge affidatario avrà diritto all’assegnazione della casa familiare nell’interesse del figlio convivente, solo qualora lo stato di insufficienza economica del figlio non derivi da inerzia o da colpa di quest’ultimo.

E’ il caso dei figli bamboccioni e fannulloni, in cui i discendenti stanziano nella casa genitoriale nell’attesa di prospettive lavorative soddisfacenti (nella migliore delle ipotesi) o addirittura nell’attesa di trovare fonti di ispirazione.. ma l’obbligo dei genitori non può potrarsi sine die.. “trovando il suo limite logico e naturale allorquando i figli si siano già avviati ad un’effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva di indipendeza economica, o quando siano stai messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita” (Cassazione sez. II civile 7 luglio 2004 n. 12477).

Quindi le aspettative di lavoro ed il livello retributivo dipendono anche dal percorso formativo seguito dal figli, non potendosi pretendere che un figlio laureato in ingegneria vada a fare l’idraulico, così come, per contro, un figlio che non ha messo impegno nello studio e non ha perseguito una particolare qualifica professionale, non potrà attendere a vita, sulle spalle del padre, l’offerta di un posto di lavoro di categoria e livello superiore alle legittime aspettative.

Nessun assegno di mantenimento e casa coniugale spetta ad esempio al figlio fannullone che si rifiuti di lavorare nell’azienda familiare. Secondo la Cassazione (sent. n. 610 del 17 gennaio 2012), il giovane che rifiuti di lavorare nell’azienda del genitore, ritenendo l’attività non attinente alla propria laurea, perde il diritto a ricevere l’assegno di mantenimento erogatogli dal padre separato.

 Per valutare nello specifico le singole ipotesi, occorrerà quindi un dettagliato esame della situazione personale, reddituale e patrimoniale dell’intera famiglia, attraverso un dettagliato parere legale di “fattibilità

 

 

 

 

 

 

4 thoughts on “Revoca assegnazione casa coniugale: presupposti nella legge e nella realtà processuale

  1. Se la casa assegnata alla moglie viene pignorata dalla banca cosa succede? È possibile che la banca la venda?

    1. Il riferimento normativo e’ l’art. 2812 del codice civile. In base a tale articolo bisogna distinguere due ipotesi:
      a) Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale e’ successivo all’ipoteca.
      In tal caso i creditori posso espropriare l’immobile trascorsi 9 anni dall’assegnazione, anche se il provvedimento viene trascritto nei registri immobiliari. In questo caso il diritto di abitazione della moglie si estingue, e quest’ultima ha diritto solo ad una parte del ricavato della vendita, dopo la soddisfazione integrale dei creditori.
      b) il provvedimento di assegnazione e’ precedente all’ipoteca.
      In questa ipotesi ci sono due possibilita’: se il provvedimento del giudice e’ stato trascritto, i creditori dovranno rispettarlo fino a quando l’assegnazione non sara’ revocata dal giudice. In caso contrario, i creditori possono procedere con il pignoramento e vendere la casa!

      Bisogna, tuttavia, riportare una diversa interpretazione dell’art. 2812 c.c., fornita dalla Cassazione. La Suprema Corte ha, invero, sostenuto, che la differenza sta nel trascrivere o meno il provvedimento di assegnazione prima del pignoramento e non prima dell’ipoteca, per cui:
      a) se il provvedimento non viene trascritto prima del pignoramento, i creditori possono pignorare l’immobile e venderlo trascorsi 9 anni dall’assegnazione.
      b) se il provvedimento viene trascritto prima del pignoramento, la moglie mantiene il diritto di abitazione finche’i figli non siano divenuti indipendenti economicamente.
      La Cassazione ha giustificato tale interpretazione facendo riferimento all’art. 6 comma 6 della Legge sul divorzio. Tale articolo richiama l’art. 1599 del c.c., che si riferisce pero’all’ affittuario, equiparandolo in tal modo all’assegnatario della casa coniugale (Cass. 26 luglio 2002 n.11096, Cass 2 aprile 2003 n. 5067)

  2. Nel caso che l’immobile da oltre due anni sia concesso in “fringe benefit” al marito da parte della società proprietaria dello stesso, in quanto il marito ne è sia dipendente che socio di minoranza – qualora la casa venga assegnata alla moglie, in caso di separazione coniugale, in quanto genitore collocatario del figlio minorenne, e qualora dopo la sentenza di separazione vi sia revoca del “fringe benefit” da parte della società proprietaria dell’immobile per poterne disporre liberamente, può tale revoca assumere carattere ostativo rispetto alla permanenza del titolo di godimento abitativo dell’immobile da parte del figlio e della madre, come disposto nella sentenza di separazione? Essi sarebbero, in buona sostanza, costretti ad abbandonare la casa familiare? Grazie della gentile risposta. Lorenzo

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