Rimborso viaggio annullato per Coronavirus

CORONAVIRUS: RIMBORSO SPESE PER VIAGGI E EVENTI VARI

Il diffondersi dell’epidemia di Coronavirus e la conseguente adozione di misure restrittive della libera circolazione della popolazione ha provocato il caos anche nel settore dei trasporti, viaggi ed eventi pubblici.

In molti casi il rimborso spese e dell’acquisto biglietti o pacchetti per  viaggi e/o eventi, resi non fruibili alla luce delle più recenti disposizioni di legge adottate dall’Esecutivo italiano, può dar luogo ad opposizione dei gestori del servizio.

Tuttavia il Governo, già con l’approvazione del Decreto Legge n. 9/2020 del 2 marzo scorso recante “Misure  urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID – 19”, ha inteso tutelare tutti coloro che, prima del propagarsi dell’epidemia di Coronavirus, avevano acquistato titoli di viaggio, pagato strutture alberghiere o comprato biglietti per eventi, cancellati a causa dell’espandersi del fenomeno epidemiologico nel nostro Paese.

L’art. 28 del summenzionato decreto legge prevede che ricorra, ai sensi dell’art. 1463 del codice civile, la sopravvenuta impossibilità della prestazione per i contratti di trasporto aereo, ferroviario e marittimo, nelle acque interno o terresti stipulati da coloro che sono sottoposti a restrizioni alla libera circolazione o devono transitare in territori qualificati come “zona rossa”.

Di conseguenza, l’utenza potrà rivolgersi ad uno studio legale per richiedere la risoluzione del contratto e quindi ottenere o il rimborso delle somme corrisposte per il servizio non prestato o quantomeno il rilascio di voucher del medesimo importo per successivi acquisti.

Per ogni ulteriore informazione e per una consulenza individuale è attivo il nostro forum online, tramite il quale i legali forniranno ogni chiarimento anche via Skype.

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