AVVOCATO A PERCENTUALE: QUANDO CONVIENE

Studio Legale Gabrielli · Compensi e accesso alla tutela

Avvocato a percentuale: quando conviene

Una guida aggiornata al 2026 sulla pattuizione del compenso del legale a percentuale, sui limiti del cosiddetto “patto di quota lite” e sui casi in cui un accordo economico parametrato al valore della controversia può essere accettato dal professionista, e quando può essere una soluzione conveniente per il cliente.

Accordo scritto sul compenso dell’avvocato a percentuale

Il punto essenziale. Nel linguaggio comune si parla spesso di “avvocato a percentuale”. Sul piano giuridico, però, l’accordo deve essere scritto a pena di nullità, ed occorre distinguere: la legge consente di pattuire il compenso anche a percentuale sul valore dell’affare o sul vantaggio che si prevede possa derivarne, ma vieta che l’avvocato riceva come compenso una quota del bene o della ragione litigiosa come partecipazione al risultato effettivamente conseguito.

1. “Avvocato a percentuale” non significa automaticamente patto di quota lite

Il cd. patto di quota lite – come viene comunemente definito – è l’accordo tra professionista e cliente in virtù del quale il compenso per l’attività svolta, viene calcolato in percentuale rispetto al valore della controversia.

In sostanza, per mezzo del patto di quota lite, i compensi dovuti all’avvocato vengano rapportati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. Al momento è possibile, ai fini della determinazione del compenso dell’avvocato, prevedere per iscritto un accordo a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione, secondo la stima effettuata dai legali.

La legittimità del patto di quota lite ha avuto sorti altalenanti, con ammissioni e divieti in sequenza.

La disciplina di riferimento è contenuta nell’art. 13 della legge professionale forense n. 247/2012. La pattuizione del compenso è libera e può essere definita, tra l’altro, a tempo, a forfait, per singole fasi oppure a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene il cliente.

Resta invece vietato il patto con cui l’avvocato percepisca, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa. Il rischio, secondo la logica del divieto, è che l’avvocato diventi un partner del cliente o si arrivi ad una cessione (anche solo parziale) del bene oggetto della causa.

Ammesso

Compenso concordato per iscritto come percentuale del valore dell’affare o del vantaggio prevedibile, determinato all’inizio del rapporto professionale.

Non ammesso

Attribuire all’avvocato una quota del bene litigioso o costruire il compenso come cessione partecipata al bene oggetto della lite in contrasto con i limiti dell’art. 13 L. 247/2012 e dell’art. 25 CDF.

I criteri sopra indicati NON derogano le tariffe forensi introdotte dal DM 55/2014, ma il legale può liberamente pattuire per iscritto con il proprio cliente una diversa forma di compenso: a forfait, a percentuale, a tempo o come meglio ritiene di accordarsi con il cliente, purché le somme che si desumono dall’accordo siano PROPORZIONATE ALL’ATTIVITA’ EFFETTIVAMENTE SVOLTA e COMPATIBILI CON I TARIFFARI FORENSI.

2. Come impostiamo l’accordo economico

Lo Studio valuta il Vs caso, e quando ritiene possibile, stipuliamo un contratto scritto con modalità di compenso trasparenti e preventivamente concordate, nel rispetto della normativa e della disciplina deontologica vigente.

Quando la natura della controversia lo consente, il compenso può essere parametrato al valore dell’affare, al valore della controversia o al vantaggio economico prevedibile, definendo sin dall’inizio criteri, fasi dell’attività, eventuali acconti, spese vive, costi dei consulenti e possibili sviluppi del procedimento.

Non utilizziamo formule standard uguali per tutti: la struttura del compenso dipende dalla documentazione disponibile, dalla complessità istruttoria, dalla solvibilità della controparte, dai tempi prevedibili e dall’attività che il caso richiederà.

Il relativo contratto viene negoziato, redatto, illustrato dettagliatamente e messo a punto con il cliente prima della sua firma definitiva.

3. Quanto il patto a percentuale può essere conveniente per il cliente

Questo tipo di accordo può essere preso in considerazione soprattutto quando la controversia ha un valore economico determinabile o ragionevolmente stimabile e quando è possibile svolgere una seria valutazione preliminare di fattibilità, e il risultato definitivo della causa sia stimabile in termini economici (ad esempio in una separazione o causa di affidamento figli, non sarebbe valutabile).

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In casi selezionati lo Studio può valutare una struttura dell’accordo che riduca o elimini gli anticipi sul compenso professionale; ciò non significa però che ogni costo della controversia venga automaticamente assunto definitivamente dal professionista. Le condizioni vengono definite preventivamente nella convenzione di incarico, in caso di esito negativo è eventualmente prevista la regolazione delle spese vive sostenute dallo studio legale, a forfait nella somma massima già convenuta nel contratto, o con rimborso a piè di lista.

La convenienza non dipende semplicemente dall’entità della percentuale. Occorre considerare il rischio della controversia, la durata prevedibile e la complessità del processo, la necessità di seguire attività tecniche, la possibilità concreta di recuperare quanto ottenuto e l’impegno professionale complessivamente richiesto:

più alto è l’impegno dell’avvocato per un processo complicato e difficile, dall’esito incerto, e maggiore è l’interesse del cliente a non anticipare le spese e gli onorari (incerti e sicuramente elevati) del suo legale, ma concordare un patto a percentuale.

4. Processo lungo e difficile = convenienza

Questo tipo di accordo è estremamente vantaggioso per la parte quando comporta uno straordinario impegno dello studio legale, che investe sul caso e non riceve acconti o pagamenti per il lavoro svolto fino all’ottenimento del risultato.

Alcuni processi (civili o penali) sono costosi ed impegnativi, in alcuni casi il ns studio a sostenuto l’anticipazione anche di 10-20mila euro per trasferte, spese vive, contributo unificato, notifiche, consulenze tecniche, medico-legali, perizie, investigazioni, traduzioni, trasferte e altri esborsi.

Le spese anticipate e gli onorari, a fine processo, sono liquidato dall’autorità giudiziaria: chi ripaga tutto non è il cliente ma la controparte.

  • il cliente non sostiene costi vivi od esborsi iniziali, se ciò viene espressamente concordato;
  • il costo dell’assistenza a percentuale è definito in anticipo con criteri comprensibili;
  • la pratica è sottoposta prima ad una Ns. valutazione tecnica di fattibilità e recuperabilità;
  • se l’avvocato accetta il patto a percentuale, crede nel caso e si impegna per ottenere il massimo risultato nel minor tempo possibile;
  • chi decide è sempre il cliente, l’accordo non è una cessione del credito o del bene litigioso.

5. Quando lo Studio non propone questa formula

Non tutte le controversie sono adatte a una pattuizione a percentuale. Possiamo escluderla quando il valore non è seriamente stimabile, quando la prova è troppo debole o l’esito positivo improbabile, quando il debitore appare insolvente, quando i costi tecnici o di assistenza sono sproporzionati rispetto al valore della controversia oppure quando il tipo di incarico richiede una remunerazione per fasi o a forfait (es. penale per l’imputato).

Per questo motivo la prima attività è sempre una valutazione tecnica della pratica: non è sufficiente conoscere il valore nominale della richiesta.

6. Parametri forensi e accordo scritto

I parametri del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, operano quando il compenso a percentuale non sia stato determinato consensualmente per iscritto o quando sia stato revocato il mandato prima della fine causa. In quel caso si applica la tarrifazione normale, nel rispetto della legge e delle regole deontologiche.

La forma scritta è quindi centrale: consente di definire con precisione criteri di calcolo, fasi incluse, spese, eventuali anticipazioni, ipotesi di cessazione anticipata dell’incarico e trattamento delle somme recuperate.

Fonti normative e deontologiche

Vuoi sapere se il tuo caso può essere gestito con una percentuale parametrata al valore della controversia?

Per valutarlo abbiamo bisogno di conoscere i fatti, la documentazione disponibile, il valore economico della pretesa, la controparte e lo stato della pratica. La valutazione preliminare serve anche a verificare se l’azione sia concretamente sostenibile e recuperabile.

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