Sette dipendenti AMA licenziati e quattro sospesi dopo i controlli sulle operazioni cimiteriali nel cimitero Flaminio-Prima Porta e Maccarese. Gli accertamenti interni avrebbero evidenziato, in alcuni casi, riduzioni in cassetta ossario eseguite su salme non ancora completamente mineralizzate. Gli atti sono stati trasmessi all’Autorità giudiziaria e al Sindaco di Roma.
Il punto da accertare
Quali sono le condotte specifiche poste in essere dai dipendenti infedeli? Da quando e per quale arco temporale questa pratica sarebbe stata adottata? Quante famiglie potrebbero esserne coinvolte?
Una vicenda particolarmente grave investe i servizi cimiteriali capitolini e riguarda direttamente anche il quadrante Fregene/Maccarese. Il 26 settembre 2026 AMA ha comunicato l’esito dei procedimenti disciplinari avviati dopo verifiche sulle attività di alcune squadre di operatori tecnico-cimiteriali presso i cimiteri Flaminio-Prima Porta e di Maccarese: sette lavoratori sono stati licenziati e altri quattro sospesi. I provvedimenti, secondo la nota aziendale, sono stati adottati tenendo conto dei diversi livelli di responsabilità emersi dalle verifiche interne.

La stessa AMA ha reso noto di avere avviato la trasmissione degli atti all’Autorità giudiziaria e al Sindaco, come previsto dalla disciplina di polizia mortuaria. Secondo quanto riportato da Agenzia Nova e da TGcom24, gli accertamenti avrebbero evidenziato, in alcuni casi, la riduzione in cassetta ossario di salme che non avevano completato il processo di mineralizzazione.
Prima Porta e Maccarese: il problema è capire l’estensione reale del fenomeno
Il Cimitero Flaminio è il Cimitero di Prima Porta, una delle principali strutture cimiteriali di Roma. Il vecchio cimitero di Maccarese, pur essendo territorialmente un riferimento naturale per le famiglie del quadrante Fiumicino/Fregene/Maccarese, rientra nel sistema dei Cimiteri Capitolini ed è quindi soggetto alla gestione cimiteriale di Roma Capitale, tramite AMA.
Le informazioni oggi disponibili non consentono ancora di stabilire quante riduzioni irregolari siano state individuate, quali reparti siano interessati né quale periodo temporale sia stato effettivamente sottoposto a verifica. Questo è, a nostro avviso, il punto centrale dell’indagine. Presumibilmente il periodo sospetto riguarda tutto il 2025-2026 e le condotte materiali consisterebbero nell’aver frammentato le salme con attrezzi facendole a pezzi manualmente.
Occorrerà verificare i registri delle estumulazioni, le pratiche di riduzione, gli ordini di servizio, la composizione delle squadre e ogni elemento utile a ricostruire il primo e l’ultimo episodio, la frequenza delle condotte e l’identità delle salme eventualmente interessate. Solo così sarà possibile comprendere se si tratti di episodi circoscritti o di una modalità ripetuta nel tempo.
Che cosa significa “salma non mineralizzata” e perché la riduzione non può essere forzata
La questione non è solo amministrativa o disciplinare. L’art. 86 del D.P.R. n. 285/1990 prevede che, quando la salma estumulata si trovi in condizione di completa mineralizzazione, possa procedersi alla raccolta dei resti in cassetta ossario. L’art. 87 dello stesso regolamento dispone invece che è vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni dirette a ridurre il cadavere entro contenitori di dimensioni inferiori alla cassa originaria e impone la segnalazione all’Autorità giudiziaria e al Sindaco quando possa configurarsi il sospetto del reato di vilipendio di cadavere.
In altre parole, il semplice decorso del tempo non trasforma automaticamente una salma in resti mineralizzati. Se il processo non è completato, occorre seguire una diversa procedura cimiteriale; non è consentito ottenere materialmente la “riduzione” attraverso interventi sul corpo. Si deve ritumulare la salma oppure procedere alla cremazione dei resti inconsunti.

Il precedente del 2020 al Flaminio e altri casi nel settore
Un precedente distinto, ma significativo ai fini della verifica temporale, riguarda il Cimitero Flaminio-Prima Porta: Cass. lav. n. 10617/2025 ha esaminato il licenziamento di un dipendente in relazione a una contestazione del 22 gennaio 2020 relativa alla riduzione materiale di un cadavere per il successivo collocamento in cassetta ossario e a una richiesta di denaro al familiare. La pronuncia riguardava il rapporto di lavoro, non l’accertamento penale, e non prova alcuna continuità con i fatti del 2026. Leggi Cass. lav. n. 10617/2025.
Purtroppo il settore funerario e cimiteriale ha registrato, nel tempo, numerosi altri gravi casi giudiziari. Nel procedimento relativo al cimitero del Mirteto di Massa, definito anche dalla Cassazione penale n. 38757/2016, sono state accertate cremazioni multiple, consegna ai familiari di ceneri provenienti da operazioni indistinte e accumulo di ceneri e resti umani in sacchi nei locali del cimitero. Consulta Cass. pen. n. 38757/2016.
Ancora a Prima Porta, nel 2016, AMA comunicò un diverso episodio di scambio di bare che portò alla cremazione del defunto destinato invece alla tumulazione; l’azienda parlò allora di errore umano e avviò un procedimento disciplinare. Leggi il precedente del 2016.
Questi episodi hanno natura, contesto e responsabilità differenti. Il loro richiamo serve solo a evidenziare quanto, in un settore nel quale l’identità e l’integrità dei resti devono essere garantite con assoluto rigore, tracciabilità delle operazioni, controlli e rispetto delle procedure siano elementi essenziali.
Il precedente di Biella: l’esperienza già maturata dallo Studio
Il riferimento allo Scandalo del Tempio crematorio di Biella non è, per il nostro Studio, un richiamo astratto. Abbiamo seguito quella gravissima vicenda sin dalle prime fasi dell’indagine e per anni abbiamo assistito circa 500 familiari nel tentativo di ricostruire che cosa fosse accaduto alle salme affidate al Tempio e quale affidabilità potesse ancora essere riconosciuta alle urne restituite.
Nel caso Biella le indagini penali accertarono una realtà strutturata di cremazioni seriali e multiple: più salme venivano introdotte contemporaneamente o in rapida successione prima del completamento del ciclo. Per accelerare i processi di cremazione, venivano anche aperte bare con accette e roncole, rimosso il rivestimento in zinco e trasferiti i cadaveri — in alcuni casi già in avanzato stato di decomposizione — in scatole di cartone. Le investigazioni ricostruirono inoltre l’introduzione nel forno, insieme a una salma “fresca”, di resti di salme estumulate e inconsunte, cioè proprio di quei corpi che non potevano essere normalmente ridotti in cassetta ossario, sui quali gli addetti intervenivano con arnesi per sistemare i resti scheletrici in piccole scatole di cartole per la cremazione. La conseguenza era la commistione delle ceneri, l’accumulo di resti incombusti e, per le famiglie, la perdita della certezza sull’identità dei resti restituiti dentro l’urna cinerea.
L’azione civile, ancora pendente, ricostruisce inoltre l’impressionante incremento dell’attività del Tempio: da 617 cremazioni nel 2016 a 3.520 nel 2017 e 3.000 nel 2018, con un’unica linea di cremazione. Nel corso delle indagini furono sequestrati 325 kg tra ossa e ceneri umane non smaltite. Il procedimento penale portò a diversi patteggiamenti e alle condanne in rito abbreviato di Alessandro e Marco Ravetti, successivamente confermate.
Oltre 500 famiglie nella fase penale, 92 attori nella causa civile
Lo Studio Legale Gabrielli assieme allo Studio Guarini-Poggio di Biella, ha raccolto documentazione e informazioni per circa 500 familiari e ha promosso una maxi iniziativa penale, depositando denunce e querele e opponendosi successivamente alle richieste di archiviazione, affinché le famiglie fossero riconosciute come persone offese e gli accertamenti venissero estesi anche alle cremazioni anteriori e ulteriori rispetto al breve periodo direttamente osservato dagli investigatori. L’archiviazione del 2021 non negò l’esistenza delle gravissime pratiche già emerse nel processo, ma rilevò l’impossibilità di dimostrare, secondo lo standard probatorio penale, quali specifiche salme appartenenti ai denuncianti fossero state concretamente coinvolte nelle aberranti pratiche della società che gestiva il tempio.
La nostra attività non si è fermata alla presentazione delle querele. Nel corso della fase penale sono stati promossi anche accertamenti genetico-forensi sulle urne cinerarie: il laboratorio incaricato tramite il Generale Luciano Garofano riuscì a estrarre DNA dai resti esaminati e, in almeno un’urna, venne individuato un doppio profilo genetico, risultato utilizzato tra gli elementi posti a sostegno dell’opposizione all’archiviazione.
Proprio per questo la tutela è proseguita sul piano civile: oggi lo Studio assiste 92 familiari nella causa pendente davanti al Tribunale di Biella, con una domanda risarcitoria complessiva di € 2.251.920.
Consulta il dossier e gli aggiornamenti su “Scandalo Cremazioni Biella”
La causa civile Biella: 92 familiari e una domanda da € 2,5 milioni
La vicenda di Biella non si è esaurita con il processo penale e la condanna dei responsabili. Con atto di citazione del 12 dicembre 2025 lo Studio Gabrielli ha promosso davanti al Tribunale di Biella un’azione civile nell’interesse di 92 familiari, relativa a defunti cremati presso il Tempio nel periodo compreso tra il 14 gennaio 2017 e il 22 ottobre 2018.
L’azione è proposta, tra gli altri, nei confronti di So.Cre.Bi. S.r.l., Agenzia di Onoranze Funebri Ravetti, Comune di Biella e SEAB, oltre alle persone fisiche convenute, sulla base dei differenti titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dedotti nell’atto.
Il risarcimento richiesto ammonta complessivamente a € 2.251.920: € 31.920 per la componente contrattuale e € 2.220.000 per il danno non patrimoniale, salva la diversa quantificazione giudiziale.
Approfondisci l’azione civile sul caso Biella.
Roma e Fiumicino/Maccarese non sono Biella
A Biella il cuore della vicenda riguardava soprattutto le cremazioni: cremazioni multiple o seriali, inserimento nel forno di salme “fresche” insieme a resti inconsunti, commistione delle ceneri e modalità organizzate per accelerare i cicli ed i guadagni. La questione delle riduzioni entrava in quella vicenda perché le salme inconsunte, non riducibili in ossario, venivano avviate alla cremazione e utilizzate nel sistema irregolare di cremazioni multiple, ricostruito dagli investigatori, mescolando le ceneri.
Nel caso oggi emerso a Flaminio-Prima Porta e Maccarese, invece, il nucleo delle contestazioni riguarda direttamente le operazioni di riduzione in cassetta ossario di salme non ancora mineralizzate. Non stiamo quindi affermando che a Roma e Maccarese siano avvenute le stesse pratiche accertate a Biella: allo stato non vi sono elementi per sostenerlo. Saranno le indagini e l’esame delle singole operazioni, dei registri e delle modalità concretamente adottate a chiarire che cosa sia realmente accaduto, da quando e con quale estensione. Il richiamo a Biella serve tuttavia come precedente tecnico e giudiziario sulle conseguenze che possono derivare quando vengono alterate le corrette procedure di trattamento delle salme, non per la diretta sovrapposizione tra vicende diverse.
In questo caso è stata inoltre la stessa AMA a effettuare verifiche interne, adottare i provvedimenti disciplinari e trasmettere gli atti alla magistratura. Non vi sono oggi elementi pubblicamente disponibili che consentano di affermare l’esistenza, a Roma o nel quadrante Fregene/Maccarese, di una prassi aziendale generalizzata analoga a quella accertata a Biella. Le condotte sono certamente gravi ma apparentemente molto diverse. I provvedimenti disciplinari non equivalgono infine ad accertamenti definitivi di responsabilità penale.
Scheda tecnica giuridica: i possibili profili penali e civili
La qualificazione definitiva delle singole condotte compete alla Procura e dipenderà dalle modalità concrete emerse dagli accertamenti. Allo stato, i principali profili astrattamente rilevanti sono i seguenti.
Art. 410 c.p.
Vilipendio di cadavere
È il profilo che presenta il collegamento più immediato con operazioni materiali sul corpo. Cass. pen. n. 17050/2003 ha esaminato il caso di un corpo destinato all’urna ossario, smembrato perché solo parzialmente mineralizzato, riconoscendo che manipolazioni vietate o non necessarie possono integrare il vilipendio.
Art. 411 c.p.
Distruzione, soppressione o sottrazione
La fattispecie potrebbe assumere rilievo soltanto qualora gli accertamenti dimostrassero distruzione, sottrazione o dispersione di parti del cadavere. Le informazioni oggi disponibili non consentono di affermarlo.
Art. 640 c.p.
Truffa
Un eventuale profilo di truffa richiederebbe la prova di artifici o raggiri, induzione in errore e profitto ingiusto. La stampa riferisce il sospetto di richieste di denaro da parte di alcuni operatori; si tratta di circostanze ancora da accertare nelle sedi competenti.
D.P.R. n. 285/1990
Artt. 86 e 87
La raccolta in cassetta ossario presuppone la completa mineralizzazione. L’art. 87 vieta operazioni dirette a ridurre materialmente una salma tumulata entro un contenitore più piccolo e impone la segnalazione quando vi sia il sospetto di vilipendio.
Responsabilità civile
Potranno venire in rilievo, a seconda del rapporto concreto, gli artt. 1218 e 1228 c.c. per l’inesatto adempimento e il fatto degli ausiliari, l’art. 2043 c.c. per il danno ingiusto, l’art. 2049 c.c. per il fatto dei preposti e l’art. 2055 c.c. in caso di concorso di più responsabili.
Art. 2059 c.c.
Danno non patrimoniale
Cass. civ. n. 370/2023 ha riconosciuto che il diritto dei familiari al rispetto delle spoglie e al culto del defunto ha rilievo costituzionale e che dalla sua lesione può derivare un danno non patrimoniale risarcibile.
Responsabilità del datore e del concessionario per le condotte degli operatori
Art. 2049 c.c. – Responsabilità del preponente
L’art. 2049 c.c. pone a carico del datore di lavoro o, più in generale, del preponente la responsabilità per i danni arrecati dal dipendente o incaricato nell’esercizio delle incombenze affidategli. Il criterio decisivo è il cosiddetto nesso di occasionalità necessaria: è sufficiente che le mansioni abbiano determinato, agevolato o reso possibile il fatto lesivo.
La Cassazione ha chiarito che il preponente può rispondere anche quando il dipendente abbia oltrepassato i limiti delle mansioni, abbia agito con dolo o perseguito finalità personali, purché la condotta rappresenti uno sviluppo non imprevedibile dello scorretto esercizio delle funzioni affidate. In tal senso, Cass. civ., Sez. III, n. 31675/2023 e Cass. civ., Sez. III, n. 20799/2024.
Applicato alle operazioni cimiteriali, ciò significa che l’eventuale carattere “infedele” della condotta dell’operatore o la sua natura dolosa non esclude di per sé la responsabilità del datore (AMA) o del concessionario (Comune di Roma) quando proprio l’inserimento nell’organizzazione del servizio abbia consentito l’accesso alla salma, ai reparti, agli strumenti, ai registri e alle procedure di estumulazione o riduzione.
Il rapporto di preposizione, inoltre, non coincide necessariamente con il solo lavoro subordinato: può assumere rilievo ogni situazione nella quale il soggetto operi per conto e nell’organizzazione del preponente. Restano fuori dall’art. 2049 c.c. i fatti del tutto estranei alle funzioni, privi di un effettivo collegamento con l’attività affidata.
Concessionario o gestore del servizio: artt. 1218 e 1228 c.c.
Se il gestore AMA o concessionario Comune di Roma è il soggetto obbligato verso l’utente all’esecuzione della pratica cimiteriale, alla responsabilità extracontrattuale ex art. 2049 c.c. può affiancarsi la responsabilità contrattuale per inesatto adempimento.
L’art. 1228 c.c. stabilisce infatti che il debitore che si avvale di terzi per adempiere risponde anche dei fatti dolosi o colposi dei propri ausiliari. Il gestore non può quindi, in linea di principio, sottrarsi alla responsabilità verso l’utente semplicemente qualificando l’autore materiale come “dipendente infedele”, se proprio l’incarico e l’organizzazione del servizio hanno reso possibile l’intervento sulla salma.
Nel caso concreto dovranno essere ricostruiti l’effettivo rapporto di lavoro degli operatori, l’organizzazione del servizio e il titolo in base al quale la specifica operazione è stata richiesta ed eseguita, così da individuare con precisione il soggetto o i soggetti tenuti a risponderne.
Danno patrimoniale: costo dell’operazione
La prima voce economicamente quantificabile è rappresentata dal costo documentato dell’operazione cimiteriale, qualora il servizio risulti eseguito in modo non conforme alla legge o alla prestazione dovuta. Dalle prime notizie sembrerebbe che le attività irregolari siano state eseguite dietro richiesta di compenso, ma non è chiaro da parte di chi.
A seconda del titolo dell’azione, il corrispettivo può essere domandato come restituzione di quanto pagato per una prestazione inutilmente o irregolarmente eseguita oppure come danno emergente conseguente all’inesatto adempimento. Dovranno essere provati pagamento, importo e collegamento con la specifica pratica.
Possono inoltre assumere rilievo ulteriori spese effettivamente sostenute e causalmente collegate alla condotta — ad esempio per verifiche, accertamenti tecnici o nuova sistemazione dei resti — purché documentate. Non si tratta di voci automatiche.
Danno non patrimoniale: le diverse componenti
Cass. civ., Sez. III, n. 370/2023 ha riconosciuto che il cosiddetto diritto secondario al sepolcro — il diritto dei congiunti ad accedere alla sepoltura e ad opporsi a trasformazioni lesive del rispetto dovuto alle spoglie — costituisce espressione di diritti della personalità e della libertà religiosa tutelati dagli artt. 2 e 19 Cost.; dalla sua lesione può derivare un danno non patrimoniale risarcibile.
Nel caso di trattamento irregolare di una salma, il pregiudizio può manifestarsi in più profili, da valutare unitariamente e senza duplicazioni:
- lesione della pietas e del diritto al rispetto delle spoglie, quale nucleo fondamentale della lesione;
- sofferenza morale interiore: dolore, turbamento, angoscia, disgusto o senso di violazione legati alla conoscenza delle modalità con cui il corpo del proprio congiunto sarebbe stato trattato;
- incertezza sull’integrità o sull’identità dei resti, quando le modalità dell’operazione rendano dubbio che quanto collocato nell’ossario corrisponda integralmente ai resti del proprio familiare; tale elemento può incidere sulla gravità del danno e sulla sua personalizzazione;
- conseguenze dinamico-relazionali: alterazione concreta delle modalità del lutto, del raccoglimento, delle visite al luogo di sepoltura e delle consuetudini familiari di commemorazione, purché specificamente allegate e provate;
- eventuale danno alla salute psichica, soltanto se sussiste una vera conseguenza patologica medicalmente accertabile e causalmente riconducibile alla vicenda.
Il danno non patrimoniale resta una categoria unitaria: sofferenza interiore e conseguenze dinamico-relazionali descrivono diverse manifestazioni dello stesso pregiudizio e possono incidere sulla liquidazione soltanto se concretamente riscontrate, anche attraverso elementi presuntivi. Non è corretto moltiplicare automaticamente le poste risarcitorie.
Sintesi
Se l’illecito dell’operatore è stato reso possibile o agevolato dalle funzioni affidategli, il datore o concessionario può risponderne ex art. 2049 c.c. anche quando il dipendente abbia agito abusivamente o per interesse proprio. La famiglia può quindi far valere, ove ne ricorrano i presupposti, il costo documentato dell’operazione e il danno non patrimoniale derivante dalla lesione della pietas, dalla sofferenza morale e dalle concrete conseguenze sulla vita familiare e sul rapporto con il luogo di sepoltura.
La verifica decisiva: condotte, registri e arco temporale
È questo il profilo che seguiremo con maggiore attenzione nelle prossime settimane e mesi. Per comprendere la reale dimensione del caso sarà necessario conoscere la fascia temporale interessata dalle verifiche, il numero delle operazioni contestate e la possibilità di ricondurle alle singole pratiche cimiteriali.
Il precedente del 2020 al Flaminio non autorizza a parlare di continuità né di sistema, ma rende ragionevole chiedere che la ricostruzione non si limiti alle sole operazioni più recenti. Occorrerà capire se l’episodio oggi emerso sia circoscritto o se l’esame retrospettivo dei registri e delle pratiche possa individuare ulteriori casi.
Seguiremo quindi gli sviluppi dell’indagine penale per comprendere, con tutti i necessari distinguo rispetto allo scandalo di Biella, quante famiglie di Roma e Prima Porta e, sul litorale, del territorio di Fiumicino/Maccarese possano essere coinvolte e abbiano diritto a conoscere che cosa sia realmente accaduto ai resti dei propri congiunti.
Per le famiglie: quali dati conviene conservare
In attesa di conoscere l’estensione temporale delle verifiche, chi abbia avuto una riduzione in ossario al cimitero Flaminio-Prima Porta o al cimitero di Maccarese (vecchia struttura) può limitarsi a conservare i dati essenziali della pratica, senza trarre conclusioni sulla propria posizione prima che emergano elementi concreti.
- anno e, se disponibile, data della riduzione;
- cimitero, reparto o manufatto interessato;
- ricevute e numero della pratica cimiteriale;
- eventuali comunicazioni ricevute prima o dopo l’operazione;
- nominativo del defunto cui la pratica si riferisce.
Domande frequenti
Dopo 30 anni di tumulazione o 10 anni di inumazione la riduzione è automatica?
No. Il decorso del tempo non è sufficiente se la salma non ha completato il processo di mineralizzazione. È proprio questo il punto evidenziato dalla nota AMA. Non è mai consentito intervenire sui resti scheletrici con attrezzi per la riduzione della salma.
I sette licenziamenti e le quattro sospensioni dimostrano che sono stati commessi reati?
No. Si tratta di provvedimenti disciplinari. L’eventuale responsabilità penale dei singoli soggetti dovrà essere accertata dall’Autorità giudiziaria sulla base dei fatti concretamente contestati e delle prove raccolte.
Il precedente del 2020 prova che la pratica durava da anni?
No. La vicenda richiamata da Cass. lav. n. 10617/2025 è un precedente distinto e non prova una continuità con i fatti emersi nel 2026. Rende però particolarmente rilevante verificare quale arco temporale debba essere esaminato.
Aggiornamenti sul caso
Prima Porta – Maccarese: ricevi le prossime notizie
Pubblicheremo gli aggiornamenti sull’arco temporale delle operazioni contestate, sul numero delle famiglie interessate e sugli eventuali sviluppi giudiziari.
Hai avuto una riduzione in ossario nel 2025-2026?
Segnala una pratica di Prima Porta o Maccarese
Il ns studio ha già ricevuto mandato da alcune famiglie con lo scopo, innanzitutto, di avere accesso agli atti di indagine, verificare l’entità del fenomeno e comprendere nel dettaglio chi sia effettivamente stato interessato dalle operazioni illecite, per poi valutare una eventuale AZIONE COLLETTIVA in sede penale e/o civile. Abbiamo predisposto una pagina separata per raccogliere, in modo ordinato, le segnalazioni delle famiglie e contribuire a ricostruire l’eventuale estensione temporale delle operazioni contestate.
NB: nel caso siano accertati illeciti di natura penale, per alcuni reati ipotizzabili c’è la procedibilità a querela di parte (3 mesi dalla avvenuta conoscenza del fatto). E’ quindi importante procedere a partire dalla notizia pubblica ai docuti approfondimenti.
Sono richiesti obbligatoriamente il cimitero e l’anno o periodo della riduzione. È inoltre possibile indicare il nome del defunto, numero della pratica, reparto o manufatto, documentazione disponibile e ulteriori informazioni. Eventuali dati particolari o sensibili sono sempre facoltativi.
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La segnalazione tramite la scheda ha finalità informativa e non comporta conferimento di incarico professionale né costi a circo delle famiglie.
Articolo aggiornato al 27 settembre 2026. I provvedimenti disciplinari richiamati non equivalgono a un accertamento penale definitivo. Le eventuali responsabilità individuali saranno oggetto delle verifiche dell’Autorità giudiziaria.
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Nota redazionale
Articolo informativo redatto e approvato dall’Avv. Massimiliano Gabrielli, patrocinante in Cassazione, Studio Legale Gabrielli – Roma e Fiumicino. Strumenti di intelligenza artificiale sono utilizzati esclusivamente per la revisione grafica e l’elaborazione delle immagini.
