Rigopiano, la Procura ricorre in Cassazione bis: dopo Viareggio, un solco profondo sulla prescrizione

20 ottobre 2026 — Studio Legale Gabrielli

Viareggio ha tracciato una linea sulla prescrizione. Rigopiano potrebbe incidere su quella linea un solco profondo e indelebile.

Rigopiano: il processo e l'impegno per l'accertamento delle responsabilità
Rigopiano: immagine dall’archivio dello Studio Legale Gabrielli.

Una iniziativa che accogliamo con entusiasmo

Accogliamo con entusiasmo e profonda convinzione l’iniziativa della Procura generale di Perugia, che ha impugnato dinanzi alla Corte di Cassazione la sentenza pronunciata nel giudizio di appello bis sulla tragedia dell’Hotel Rigopiano. Il ricorso, presentato il 9 ottobre 2026 dal procuratore generale Sergio Sottani, non si limita a contestare alcuni esiti assolutori: riporta all’attenzione della Suprema Corte questioni fondamentali sulla posizione di garanzia degli amministratori pubblici e, soprattutto, sull’interpretazione della prescrizione.

La tragedia del 18 gennaio 2017, nella quale persero la vita 29 persone, esige un accertamento rigoroso, rispettoso delle garanzie degli imputati e del diritto delle vittime a una risposta giudiziaria motivata. Il ricorso non equivale a un giudizio anticipato di colpevolezza: esprime la scelta dell’ufficio requirente di sottoporre a ulteriore scrutinio questioni che ritiene non definitivamente risolte.

Il sindaco e gli obblighi di prevenzione: la responsabilità non si esaurisce nell’assenza della Carta valanghe

Il ricorso investe le assoluzioni dell’ex sindaco di Farindola Ilario Lacchetta e del tecnico comunale Enrico Colangeli. Secondo la prospettazione accusatoria, l’assenza della Carta di localizzazione del pericolo valanghe non escludeva necessariamente autonomi doveri di prevenzione e l’eventuale adozione di provvedimenti contingibili e urgenti per la tutela della pubblica incolumità.

Il tema è di straordinaria importanza: occorre verificare, in concreto, quali poteri fossero esercitabili, quali informazioni fossero disponibili, quali condotte fossero esigibili e se sussistano gli ulteriori presupposti della responsabilità penale, compreso il nesso causale. Non è sufficiente richiamare in astratto la posizione istituzionale ricoperta, ma non è neppure possibile considerare l’assenza di uno strumento pianificatorio come una risposta automaticamente esaustiva.

La prescrizione: il principio sostenuto da Paolo Barlucchi torna in Cassazione

Di particolare interesse è la scelta della Procura generale di riprendere la tesi interpretativa sostenuta nel giudizio dal sostituto procuratore generale Paolo Barlucchi. Secondo quanto riportato dalle cronache giudiziarie, la tesi mira a una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 157 c.p., in grado di ricomprendere l’omicidio colposo plurimo nel regime del raddoppio dei termini prescrizionali. Nella prospettazione accusatoria, la prescrizione potrebbe così collocarsi nel 2032.

L’articolo 157, sesto comma, del Codice penale prevede il raddoppio dei termini prescrizionali per determinate fattispecie, tra cui il disastro colposo previsto dall’articolo 449 c.p. Per l’omicidio colposo plurimo, invece, la disciplina presenta una complessità particolare, derivante dal rinvio legislativo a specifici commi dell’articolo 589 c.p. e dalle modifiche intervenute nel tempo. La giurisprudenza di legittimità ha interpretato restrittivamente l’estensione del raddoppio, collegandola, per l’omicidio colposo plurimo, alle ipotesi aggravate dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale o sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Un orientamento ribadito anche dalla Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 12713 del 2 aprile 2025.

La Procura generale di Perugia sollecita oggi una diversa riflessione sulla ragionevolezza di tale assetto normativo, sostenendo, e noi siamo d’accordo, che a ben vedere non si tratterebbe affatto di una interpretazione consolidata, e certamente non orientata costituzionalmente.

È un punto che merita particolare attenzione. Il regime del disastro colposo e quello dell’omicidio colposo plurimo possono produrre conseguenze prescrizionali diverse pur nel contesto del medesimo evento tragico. La questione sollevata è se tale differenza possa essere superata attraverso l’interpretazione della legge vigente.

Esiste però un limite costituzionale che non può essere sottovalutato: la prescrizione ha natura sostanziale e il principio di legalità, sancito dall’art. 25, secondo comma, Cost., impedisce estensioni analogiche sfavorevoli all’imputato. L’eventuale interpretazione adeguatrice deve dunque rimanere entro il significato consentito dal testo normativo. La questione è aperta; non possiamo presentare il raddoppio come già acquisito.

Schema — I tre punti del ricorso

Questione Prospettazione della Procura generale Accertamento richiesto
Ex sindaco di Farindola Poteri e doveri di intervento urgente a tutela della pubblica incolumità Esistenza, esigibilità e rilevanza causale delle condotte omesse
Tecnico comunale Compiti di prevenzione e gestione del rischio Specifiche competenze e responsabilità individuali
Prescrizione Raddoppio dei termini anche per l’omicidio colposo plurimo Compatibilità dell’interpretazione proposta con il testo dell’art. 157 c.p. e con il principio di legalità

Viareggio ha tracciato una linea

Disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009
Il disastro ferroviario di Viareggio — archivio multimediale dello Studio Legale Gabrielli.

Il parallelismo con il processo per la strage ferroviaria di Viareggio è inevitabile. Il 29 giugno 2009, il deragliamento di un convoglio che trasportava GPL causò la morte di 32 persone. Nel lungo iter processuale, la prescrizione dell’omicidio colposo plurimo ha assunto un rilievo decisivo, mentre è proseguito l’accertamento relativo al disastro ferroviario colposo.

Viareggio ha mostrato con forza una tensione del sistema: quanto più complesso è l’accertamento delle responsabilità per una tragedia collettiva, tanto più il tempo necessario al processo può incidere sulla possibilità di una pronuncia definitiva per singoli reati.

Viareggio ha tracciato una linea. Rigopiano potrebbe incidere su quella stessa linea un solco profondo e indelebile. Non perché le due vicende siano giuridicamente sovrapponibili, ma perché entrambe costringono a confrontarsi con il rapporto tra gravità degli eventi, struttura delle fattispecie e durata della perseguibilità penale.

Schema — Viareggio e Rigopiano a confronto

Profilo Viareggio Rigopiano
Evento 29 giugno 2009, disastro ferroviario 18 gennaio 2017, valanga sull’hotel
Vittime 32 29
Nodo prescrizionale Effetti della prescrizione sui reati di omicidio colposo plurimo Proposta di estensione interpretativa del raddoppio dei termini
Significato giuridico La differenza tra le fattispecie ha inciso sull’esito processuale La differenza tra le fattispecie torna al vaglio della Cassazione

Il carro dei vincitori e il coraggio di esserci quando si perde

Era il lontano 2018. Su queste stesse pagine pubblicavamo l’articolo «Riflessioni sulla prescrizione nei reati di disastro: Viareggio». Non era una riflessione occasionale, né una presa di posizione maturata sull’onda di una sentenza favorevole. Era il tentativo di denunciare, con argomenti giuridici, nel pieno svolgimento del 1^ appello del processo Viareggio, qualcosa che in aula non era possibile contrastare, una contraddizione profonda del sistema: la diversa sorte prescrizionale di reati da disastro colposo, nonostante la comune complessità degli accertamenti e la gravità delle conseguenze.

Già allora scrivevamo delle famiglie di Viareggio e della loro straordinaria capacità di trasformare il dolore in impegno collettivo. Sapevano che un’eventuale riforma non avrebbe potuto retroagire a vantaggio del loro processo. Eppure continuavano a battersi, perché, come ricordavano, «le stragi non finiscono con noi». Quella lezione non l’abbiamo dimenticata.

Quando arrivò la sentenza del giudizio abbreviato di Pescara su Rigopiano, con l’assoluzione di gran parte degli imputati, il suo impatto sulle famiglie fu devastante. Non mancarono i «ve lo avevo detto», le ricostruzioni retrospettive di chi riteneva inevitabile quell’esito, né le ipotesi di improbabili processi paralleli presentate come soluzioni per salvare il salvabile. Ma una difesa delle parti civili non si misura dalla facilità con cui commenta una sconfitta: si misura dalla capacità di reagire con gli strumenti del processo.

Noi scegliemmo di impugnare. Forti della fiducia dei nostri assistiti e dell’esperienza maturata nei processi per grandi disastri, contestammo la decisione di Pescara e insistemmo sulle questioni di responsabilità che ritenevamo non adeguatamente risolte. Seguì il passaggio dinanzi alla Corte d’appello dell’Aquila, poi il giudizio della Cassazione e infine quello di rinvio dinanzi alla Corte d’appello di Perugia, che ha modificato significativamente il quadro decisorio del primo grado. Ciascuna pronuncia va letta per ciò che effettivamente ha stabilito: non ogni posizione è stata ribaltata, né ogni responsabilità è stata definitivamente accertata. Ma il percorso dimostra perché non fosse giusto considerare chiusa quella vicenda dopo Pescara.

Ora, quando una decisione favorevole restituisce spazio alle ragioni delle famiglie, il carro dei vincitori tende inevitabilmente ad affollarsi. Tutti soddisfatti, tutti pronti a rivendicare il risultato. Ma la vera differenza si vede prima: quando si decide se impugnare una sentenza sfavorevole, quando si sostiene una tesi impopolare, quando si sceglie di non abbandonare una strada soltanto perché è difficile.

È accaduto anche con la questione della prescrizione sostenuta dal sostituto procuratore generale Paolo Barlucchi. La sua impostazione, espressa con uno stile diretto che ha suscitato critiche e talvolta giudizi liquidatori, ci ha colpito sin dall’inizio per il coraggio di affrontare una questione giuridica tutt’altro che comoda. L’abbiamo sostenuta nel suo significato di sfida interpretativa seria, pur nella consapevolezza dei limiti posti dal principio di legalità e del fatto che sarà la Cassazione a valutarne la tenuta. Oggi la Procura generale di Perugia torna su quel terreno: non è soltanto una nuova impugnazione, è la volontà di portare fino in fondo una questione di sistema.

È in questi momenti che si riconoscono i «pirati del diritto». Non in chi cerca scorciatoie o pretende di piegare le regole, ma in chi ha il coraggio di navigare controcorrente, non conformarsi ed osare una tesi giuridica argomentata, esporsi alle critiche e sottoporla al giudice od al legislatore. Il diritto non avanza soltanto grazie a chi vince: avanza soprattutto grazie a chi ha il coraggio di porre questioni che altri ritengono materia “consolidata” o preferirebbero evitare.

Fare sistema: da Viareggio a Rigopiano, fino alla Torre Piloti

Viareggio ci ha insegnato qualcosa che supera la singola vicenda processuale: le battaglie giudiziarie più importanti non producono necessariamente i loro benefici maggiori per chi le ha iniziate. Talvolta un principio chiarito, una lacuna legislativa denunciata o un dovere di prevenzione finalmente definito saranno decisivi soprattutto per le famiglie che, domani, si troveranno coinvolte in un altro disastro.

Per questo è fondamentale fare sistema. Le associazioni dei familiari, a cominciare dall’associazione viareggina «Il mondo che vorrei», e realtà come ANMIL hanno un ruolo essenziale nel mantenere viva l’attenzione pubblica, sostenere le vittime, promuovere la cultura della prevenzione e sollecitare risposte legislative e giudiziarie adeguate. L’esperienza di Rigopiano, quella di Viareggio e quella della Torre Piloti di Genova appartengono a vicende differenti, ma ci hanno messo in contatto con persone pronte a dare tutto per imporre una vera riflessione sulla sicurezza, sui doveri di prevenzione e sulla capacità del processo penale di accertare responsabilità complesse.

Non si tratta di chiedere condanne esemplari o di comprimere le garanzie degli imputati. Si tratta di costruire, anche attraverso il confronto tra avvocati, magistrati, tecnici, associazioni e familiari, le condizioni affinché chi subirà domani una tragedia non debba ricominciare ogni volta da zero.

È questa la ragione più profonda per cui salutiamo con entusiasmo il nuovo ricorso della Procura generale di Perugia. Non perché ne conosciamo l’esito, ma perché sappiamo quanto conti insistere quando è più semplice arrendersi. Viareggio ha tracciato una linea sul tema della prescrizione; Rigopiano può contribuire a renderla più profonda, efficace e netta, a beneficio non soltanto delle parti processuali di oggi, ma anche e soprattutto di chi verrà dopo. In un paese che si definisca “civile” non è ammissibile (né accettabile per i familiari delle vittime) che per reati da disastro e omicidio plurimo connotati da gradi di colpa rilevanti, tutto finisca con un colpo di spugna in prescrizione dopo sette anni e mezzo.

Il tempo non è neutro, sappiamo che certe indagini impongono accertamenti complessi e i processi con molti imputati sono esposti a tempi particolarmente lunghi.

La battaglia di pochi diventa il diritto di tutti

La notizia del ricorso della Procura generale ha suscitato il favore delle famiglie. È una scelta della Procura generale di Perugia che merita rispetto e apprezzamento: significa assumersi la responsabilità professionale di insistere su questioni difficili, anche quando una sentenza d’appello bis sembrava aver segnato un punto di arresto.

Come legali di due famiglie nel disastro Rigopiano, conosciamo il significato di questa scelta: abbiamo sostenuto, anche attraverso le nostre iniziative di impugnazione, la necessità di proseguire nell’accertamento delle responsabilità di vertice regionale, senza perdere di vista quelle del primo rappresentante la protezione civile sul territorio, il Sindaco. Non rivendichiamo primati né attribuiamo patenti di coraggio a noi stessi più che ad altri colleghi; richiamiamo però il valore di una professione forense che non si limita a commentare le sentenze, ma assume posizioni, le argomenta e le porta davanti ai giudici criticamente.

È facile, dopo una decisione favorevole come avvenuto in Cassazione, salire sul carro dei vincitori e rivendicare il risultato. Ben diverso è il compito di chi, quando la strada processuale si fa più impervia, decide di non fermarsi, di studiare ed insistere ancora, impugnare e sostenere tesi giuridiche che non offrono alcuna garanzia di successo e possono sembrare scomode.

Per questo lodiamo l’iniziativa della Procura generale di Perugia e quella dei difensori delle parti civili che hanno scelto di proseguire. I «pirati del diritto», nel senso migliore dell’espressione, sono coloro che sanno navigare il diritto oltre le rotte più comode: non per aggirare le regole, ma per esplorarne fino in fondo le possibilità, sempre nel rispetto della legalità e delle garanzie di ciascuno.

La battaglia sulla prescrizione, già emersa con tutto il suo effetto dirompente del disastro Viareggio, richiede esattamente questo coraggio. Non la ricerca di una condanna a ogni costo, ma la determinazione a chiedere alla Cassazione una risposta giuridica su questioni che non possono essere archiviate con leggerezza.

Approfondimenti: Il Centro, 19 ottobre 2026; Il Fatto Quotidiano, 19 ottobre 2026.

Il tempo della giustizia non deve diventare il tempo dell’oblio

Rigopiano: Mai più, memoria delle vittime e cronologia del processo
Rigopiano: il ricordo delle vittime e le tappe del processo.

La prescrizione è una garanzia prevista dalla legge, ineludibile, e sta alla base del diritto vivente, ma non può essere un espediente da disapplicare a seconda di quanto sia doloroso il processo. Proprio per questo la riflessione deve essere rigorosa ed oggettiva. Riteniamo infatti che sia necessario interrogarsi sulla ragionevolezza di un sistema nel quale la durata fisiologicamente elevata dei procedimenti per grandi tragedie rischia di compromettere la risposta giudiziaria su alcune delle condotte contestate, spesso già accertate in precedenti gradi di giudizio.

Il tempo della giustizia non può diventare il tempo dell’oblio.

Il paradosso è evidente: la complessità dell’accertamento, che dovrebbe giustificare un approfondimento particolarmente rigoroso, rischia di impedire che quell’accertamento venga portato a compimento. Viareggio lo ha purtroppo dimostrato.

Accogliamo dunque con entusiasmo l’iniziativa della Procura generale di Perugia che punta a valorizzare la differenza in questi processi sui grandi disastri, e riconosciamo il particolare rilievo del principio interpretativo sostenuto già in aula a Perugia dal sostituto procuratore generale Paolo Barlucchi. La Suprema Corte dovrà valutare la fondatezza dei motivi nel pieno rispetto della legalità penale. Qualunque sia l’esito, il confronto giuridico è di importanza generale.

Non chiediamo una giustizia che condanni a ogni costo. Qui non si discute soltanto del destino processuale di alcuni imputati, ma del rapporto tra il tempo, la responsabilità penale e il diritto della collettività a ottenere un accertamento giudiziario sulle responsabilità nelle grandi tragedie nazionali.

Per far sì che una cosa del genere non accada mai più. Questo chiedono in prima istanza le famiglie delle vittime che si costituiscono nei processi penali.

Le prospettive della nuova Cassazione: un giudizio che può andare oltre Rigopiano

Il nuovo giudizio di legittimità apre tre prospettive concrete. La prima riguarda gli obblighi del sindaco e del tecnico comunale: la Suprema Corte dovrà verificare se la Corte d’appello abbia correttamente individuato e valutato i poteri di prevenzione e di intervento, anche in assenza della Carta di localizzazione del pericolo valanghe. Un eventuale annullamento con rinvio potrebbe imporre una nuova valutazione delle rispettive posizioni, senza trasformarsi automaticamente in una condanna.

La seconda prospettiva riguarda le posizioni definite per prescrizione. Se venisse accolta la ricostruzione proposta dalla Procura generale sull’articolo 157 c.p., potrebbero riaprirsi spazi di accertamento per i reati ritenuti estinti, nei limiti delle impugnazioni ammissibili e delle singole posizioni processuali. Il termine del 2032, indicato dall’accusa, resta una tesi da verificare, non un dato già stabilito dalla Cassazione.

La terza, forse la più importante, riguarda l’intero sistema. La Corte potrebbe chiarire se il diverso trattamento prescrizionale dell’omicidio colposo plurimo e del disastro colposo sia superabile con un’interpretazione consentita dal testo legislativo, oppure se la risposta debba essere rimessa al legislatore, tenuto conto del principio di legalità e del divieto di analogia in malam partem. Potrebbe anche rigettare i motivi di ricorso, confermando gli esiti contestati. Non ogni pronuncia, dunque, avrà necessariamente una portata innovativa; ma il confronto è ormai posto al centro del secondo giudizio che la Suprema Corte di Cassazione è chiamata ad esprimere.

Questa è la posta in gioco. Non soltanto il destino delle singole imputazioni, ma la possibilità di definire con maggiore precisione le responsabilità pubbliche nella prevenzione dei disastri e i limiti temporali entro cui accertarle. Viareggio ha tracciato una linea. La nuova Cassazione su Rigopiano potrà decidere se quella linea debba restare un confine oppure diventare il solco profondo di una nuova riflessione giuridica.

È per questo che, come Avvocati specializzati in difesa delle vittime nei grandi disastri, salutiamo con convinzione chi ha avuto il coraggio istituzionale di insistere. Il valore dell’iniziativa non dipende dalla promessa di una vittoria: risiede nell’aver chiesto al diritto di pronunciarsi ancora, con rigore, sulle questioni che contano.

Massimiliano Gabrielli — Avvocato in Roma

Galleria fotografica — lo Studio Gabrielli e il processo Rigopiano

Intervento dell'avvocato Massimiliano Gabrielli a Sky TG24 sul processo Rigopiano
Rigopiano — intervento dell’avv. Massimiliano Gabrielli a Sky TG24, dall’archivio dello Studio.

Fonti e approfondimenti

Video integrale — Rigopiano, l’impegno dello Studio

Un contributo audiovisivo dall’archivio dello Studio Legale Gabrielli, a completamento delle riflessioni sul processo e sulla tutela delle famiglie delle vittime.

Rigopiano — video dall’archivio dello Studio. Apri il video originale.

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