Diritto di famiglia – area tematica dello Studio Legale Gabrielli
Mantenimento del figlio maggiorenne: non esiste un diritto automatico e senza limiti di tempo.
L’età conta, ma non esiste una soglia rigida fissata dalla legge. Con il passare degli anni diventano decisivi il percorso formativo, la ricerca effettiva di un lavoro, le concrete opportunità professionali e il principio di autoresponsabilità.
La maggiore età non fa cessare automaticamente il mantenimento, ma il diritto non può protrarsi indefinitamente per mera inerzia.
Per il figlio adulto la prova delle condizioni che giustificano ancora il mantenimento diventa progressivamente più rigorosa.
Il genitore obbligato non deve sospendere unilateralmente i pagamenti: occorre chiedere la modifica o revoca del provvedimento vigente.
Il mantenimento dei figli maggiorenni non dura necessariamente per sempre
L’obbligo dei genitori di mantenere i figli non cessa automaticamente al compimento dei diciotto anni. L’art. 337-septies c.c. consente infatti al giudice di disporre un assegno periodico in favore dei figli maggiorenni che non siano economicamente indipendenti.
Questo principio, però, deve essere letto insieme a un altro concetto ormai centrale nella giurisprudenza: l’autoresponsabilità del figlio adulto. Il mantenimento conserva una funzione educativa e formativa; non può trasformarsi in una rendita senza limiti temporali né nel diritto di attendere indefinitamente il lavoro ideale.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 26875 del 20 settembre 2023, ha ribadito che il figlio maggiorenne deve dimostrare di avere affrontato seriamente la propria preparazione professionale oppure di essersi attivato con impegno nella ricerca di un’occupazione. Per il neomaggiorenne inserito in un percorso di studi regolare la prova è naturalmente più semplice; per il cosiddetto “figlio adulto” diventa invece molto più rigorosa.
Per un quadro più ampio della giurisprudenza, si può leggere anche il nostro approfondimento Mantenimento figli maggiorenni: cosa dice la giurisprudenza.
28 anni non è una soglia legale automatica
È opportuno correggere una semplificazione spesso diffusa: non esiste una norma che stabilisca che a 28, 29 o 30 anni il mantenimento cessi automaticamente. L’età è un indice importante, ma deve essere valutata insieme al percorso di studi, al tempo trascorso dal suo completamento, alle condizioni personali, al mercato del lavoro e alla concreta condotta del figlio.
Quando il figlio maggiorenne deve dimostrare di avere ancora diritto all’assegno
Più ci si allontana dalla maggiore età e dal normale periodo necessario alla formazione, più assume rilievo la prova di una condotta diligente. La Cassazione ha chiarito che il figlio adulto non può limitarsi ad affermare di non avere un reddito: deve dimostrare, in concreto, che la mancanza di autonomia economica non dipende da inerzia, rifiuto di occasioni ragionevoli o aspettative professionali non compatibili con il mercato.
Il giudice può quindi valutare, tra gli altri, i seguenti elementi:
- età del figlio e tempo trascorso dalla conclusione degli studi;
- titolo di studio e competenze effettivamente acquisite;
- regolarità, serietà e durata del percorso universitario o formativo;
- numero e qualità delle candidature e ricerche di lavoro effettuate;
- eventuali offerte di lavoro rifiutate e ragioni del rifiuto;
- attività lavorative anche saltuarie, part-time, autonome o creative già svolte;
- possibilità concreta di reperire un’occupazione compatibile con le competenze possedute;
- eventuali condizioni di salute o disabilità che incidano realmente sulla capacità lavorativa;
- complessiva condotta tenuta dal figlio dopo la maggiore età.
Il lavoro non deve necessariamente coincidere con quello desiderato
Uno dei passaggi più rilevanti della Cassazione n. 26875/2023 riguarda il rapporto tra aspirazioni personali e mercato del lavoro. Il figlio può certamente perseguire un proprio progetto professionale, ma con il trascorrere del tempo deve confrontarlo con le opportunità concretamente disponibili.
In altri termini, non è giustificabile l’attesa indefinita di un’occupazione necessariamente equivalente a quella ideale. L’autoresponsabilità richiede di ampliare progressivamente la ricerca e, quando necessario, accettare anche un’attività non perfettamente corrispondente alle aspettative, purché dignitosa e concretamente idonea a produrre autonomia economica.
Il caso seguito dallo Studio: revoca del mantenimento al figlio adulto
La vicenda che aveva originariamente dato origine a questo articolo riguardava un procedimento seguito dallo Studio Legale Gabrielli davanti al Tribunale di Torre Annunziata.
Il figlio aveva ormai 32 anni, aveva completato da tempo il proprio percorso di studi e negli anni aveva svolto soprattutto attività saltuarie in ambito artistico e creativo, senza raggiungere una stabile autonomia economica. Il genitore obbligato aveva quindi chiesto la revoca dell’assegno.
Il Tribunale ha applicato i principi elaborati dalla Cassazione, valorizzando l’età adulta del beneficiario e la necessità di verificare se la persistente dipendenza economica fosse realmente giustificata da circostanze oggettive oppure derivasse da una condotta non sufficientemente orientata all’autonomia.
Nel caso concreto il ricorso è stato accolto e il contributo è stato revocato. Il provvedimento ha inoltre riconosciuto effetti economici dalla data della domanda giudiziale.
Si possono recuperare le somme pagate dopo la domanda di revoca?
Questo è un tema particolarmente delicato e non può essere risolto con una regola assoluta.
La Cassazione, con ordinanza n. 10974/2023, ha chiarito che la ripetizione delle somme già versate va valutata distinguendo tra diverse situazioni. Quando viene accertata l’insussistenza dei presupposti del mantenimento del figlio maggiorenne e la revoca viene fatta decorrere dalla domanda di revisione, può aprirsi il tema della restituzione delle somme corrisposte successivamente. Non significa però che ogni revoca comporti automaticamente la restituzione di tutto quanto versato in precedenza.
Per questo motivo è importante presentare tempestivamente il ricorso quando emergono elementi seri per chiedere la riduzione o la revoca dell’assegno.
La Cassazione 2025: se il diritto permane, conta anche la proporzionalità tra i genitori
L’ordinanza della Cassazione n. 3329 del 10 febbraio 2025 ha ricordato che, quando il figlio maggiorenne conserva effettivamente il diritto al mantenimento, l’importo non viene determinato in astratto. Occorre considerare le condizioni di vita del figlio e applicare il principio di proporzionalità, confrontando le risorse economiche di entrambi i genitori.
La domanda quindi non è soltanto “il mantenimento spetta ancora?”, ma anche, quando la risposta è positiva, “in quale misura deve contribuire ciascun genitore?”.
Quando è opportuno chiedere la revoca o la riduzione
Una richiesta di modifica può essere concretamente valutata quando, ad esempio, il figlio:
- ha terminato da tempo gli studi e non documenta una seria ricerca di lavoro;
- ha già avuto esperienze lavorative idonee a dimostrare capacità di autonomia;
- rifiuta opportunità occupazionali ragionevoli;
- prolunga senza ragioni oggettive il percorso universitario;
- svolge attività remunerate non adeguatamente considerate nel precedente provvedimento;
- ha acquisito competenze e un’età tali da rendere ragionevolmente esigibile l’inserimento nel mercato del lavoro;
- ha modificato stabilmente le proprie condizioni di vita.
Per chi desidera approfondire il tema dell’età e della cessazione del mantenimento, resta utile anche il nostro precedente articolo Assegno di mantenimento per figli maggiorenni: STOP a 29 anni dalla Cassazione, da leggere oggi alla luce dell’evoluzione successiva della giurisprudenza e della precisazione che non esiste una soglia anagrafica rigida.
Non sospendere unilateralmente l’assegno
Un errore frequente è ritenere che, poiché il figlio ha raggiunto una certa età o ha iniziato a lavorare, sia possibile interrompere autonomamente i pagamenti.
Finché esiste un provvedimento giudiziario o un accordo avente efficacia esecutiva, l’obbligo deve essere rispettato sino alla sua modifica. La scelta corretta è chiedere tempestivamente al giudice la revisione delle condizioni. L’omesso pagamento di obblighi economici stabiliti in materia familiare può inoltre avere conseguenze anche sul piano penale: sul punto rinviamo al nostro approfondimento Art. 570-bis c.p.: cosa fare se sei accusato di non aver pagato il mantenimento.
Quali prove servono in un ricorso per revoca del mantenimento
La qualità della prova è spesso decisiva. Prima di iniziare il procedimento è utile ricostruire in modo documentato la situazione attuale del figlio e ciò che è cambiato rispetto al precedente provvedimento.
- Percorso formativo: titoli conseguiti, durata effettiva degli studi, eventuali interruzioni o fuori corso.
- Attività lavorativa: contratti, collaborazioni, attività autonome, esperienze professionali, eventuali redditi percepiti.
- Ricerca del lavoro: candidature, curriculum, colloqui, iscrizioni a portali o centri per l’impiego, concorsi.
- Tenore e condizioni di vita: residenza, convivenza, disponibilità economiche, eventuali altre entrate.
- Mutamenti sopravvenuti: tutto ciò che non era presente o conosciuto quando l’assegno fu originariamente determinato.
Mantenimento e conflitto tra genitori: evitare automatismi
La questione del figlio maggiorenne non dovrebbe essere trattata come un conflitto ideologico tra genitore obbligato e figlio beneficiario. L’obiettivo del giudizio è verificare se l’obbligo economico continui ad avere una funzione coerente con il percorso verso l’autonomia oppure sia divenuto privo di giustificazione.
La stessa logica vale più in generale nei procedimenti di separazione e affidamento: redditi nominali, spese effettive, capacità contributive e tempi di permanenza dei figli devono essere esaminati nel loro complesso. Sul tema è disponibile la nostra Guida 2026 ai diritti dei padri separati.
FAQ sul mantenimento del figlio maggiorenne
A 18 anni il mantenimento cessa automaticamente?
No. La maggiore età, da sola, non determina la cessazione dell’obbligo.
A 28 anni il mantenimento viene automaticamente revocato?
No. Non esiste una soglia legale automatica. L’età è uno degli elementi che il giudice valuta insieme alla formazione, alla ricerca di lavoro e alle circostanze personali.
Un figlio universitario ha sempre diritto al mantenimento?
Non necessariamente. Un percorso universitario serio, regolare e coerente costituisce normalmente un elemento molto rilevante, soprattutto nei primi anni dopo la maggiore età. Diverso è il caso di studi protratti irragionevolmente senza risultati o di percorsi meramente pretestuosi.
Se il figlio trova un lavoro a tempo determinato il mantenimento cessa?
Dipende dalla concreta capacità di quel lavoro di garantire una reale e non meramente occasionale autonomia. Non ogni reddito saltuario determina automaticamente la cessazione, ma le esperienze lavorative acquistano crescente rilievo nel valutare la capacità del figlio di mantenersi.
Il genitore può smettere di pagare appena ritiene il figlio autosufficiente?
No. Se l’obbligo deriva da un titolo giudiziario o da un accordo esecutivo, occorre ottenere una modifica formale del titolo.
Da quando può decorrere la revoca?
La decorrenza va valutata nel singolo procedimento. In molti casi assume particolare importanza la data della domanda di revisione, motivo per cui non è opportuno attendere quando i presupposti per la modifica risultano già documentabili.
Valutare la revoca prima di iniziare il giudizio
Ogni situazione richiede una verifica concreta di età, studi, lavoro, prove disponibili e provvedimento attualmente in vigore. Lo Studio Legale Gabrielli assiste nei procedimenti di modifica delle condizioni di separazione, divorzio e affidamento davanti ai Tribunali di Roma, Civitavecchia e nelle altre sedi giudiziarie.
Richiedi una valutazione del casoRiferimenti: art. 337-septies c.c.; Cass. civ., sez. I, n. 26875/2023; Cass. civ., sez. I, n. 10974/2023; Cass. civ., sez. I, n. 3329/2025. Per la massima ufficiale di Cass. n. 26875/2023 si veda la Rassegna della Corte di cassazione; per Cass. n. 3329/2025 la Rassegna civile febbraio 2025.
Aggiornato al: 23 settembre 2026
ARTICOLO INFORMATIVO redatto e verificato dall’Avv. Massimiliano Gabrielli, patrocinante in Cassazione, Studio Legale Gabrielli – Roma e Fiumicino; l’uso di strumenti Ai è implementato per la stesura iniziale e creazione immagini e schemi
