A 28 anni è il figlio fannullone a dover dimostrare il diritto al suo mantenimento

REVOCA DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO AL FIGLIO: RAGGIUNTA L’ETÀ ADULTA È IL RICHIEDENTE CHE DEVE PROVARE IL DIRITTO A PERCEPIRE L’ASSEGNO.

Dal Tribunale di Torre Annunziata arriva una importante pronuncia sul tema della revisione delle condizioni di separazione, divorzio e affidamento in tema di mantenimento dei figli che conferma anche nelle sedi più locali l’adesione al recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione, stabilendo che quando i figli hanno raggiunto una età “adulta”,  a fronte della richiesta del padre di riduzione/revoca dell’assegno a loro favore, diventa onere dell’atro genitore o del figlio fornire la prova sulla permanenza di condizioni che giustificano il diritto al mantenimento.

Il nostro assistito si è rivolto allo studio dell’Avv. Massimiliano Gabrielli, esperto in diritto di famiglia, al fine di ottenere la revoca dell’assegno di mantenimento versato in favore del figlio 32enne, il quale da anni aveva completato il proprio percorso di studi, senza mai intraprendere una vera e propria carriera, dedicandosi piuttosto ad attività saltuarie di carattere artistico e creativo.

Come stabilito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, il Tribunale prima di decidere sull’eventuale azzeramento del mantenimento ha valutato il caso di specie, applicando una presunzione proporzionalmente decrescente in rapporto all’età dei beneficiari, e delle circostanze che giustificano il permanere di detto obbligo in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente.

Tale valutazione è necessaria ed imprescindibile poiché se da una parte l’obbligo di mantenere i figli non si interrompe con il raggiungimento della maggiore età, il diritto dei figli non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, in quanto incontra i limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (Cass. civ., sez. I, n. 358/2023; Cass. n. 17183/2020).

Nel caso in commento, seguito con successo dallo nostro Studio legale, il Giudice, considerata l’età del figlio della coppia (32 anni), ha evidenziato il dovere del figlio di adeguare le sue aspirazioni astratte con l’esigenza di confrontarsi con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile che un “figlio adulto” percepisca ad oltranza il mantenimento nell’attesa ad ogni costo di un’occupazione necessariamente soddisfacente od equivalente a quella desiderata (Cassazione civile sez. I, 20/09/2023, n. 26875).

Il Tribunale di Torre Annunziata si è conformato al principio di diritto di recente individuato dalla Corte di Cassazione, secondo la quale: “Raggiunta una certa età, infatti, l’onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro.”

È dunque applicabile al “figlio in età adulta” il principio dell’autoresponsabilità, in capo al quale sussiste un rigoroso obbligo di provare le circostanze, oggettive ed esterne, giustificative del mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa. (Cfr. Cassazione civile sez. I, 20/09/2023, n.26875).

Ad oggi 28 anni costituiscono la soglia dell’età adulta ed il limite già individuato in precedenti sentenze al di là del quale non è più giustificabile l’inerzia dei figli od il rifiuto di opportunità di lavoro perché ritenute non soddisfacenti.

Quindi non solo il Tribunale ha accolto il ricorso e revocato il mantenimento al figlio adulto ma ha anche stabilito il diritto di riavere indietro le somme versate a far data dal deposito del ricorso.

Pertanto è opportuno, in presenza dei necessari presupposti, intraprendere prima possibile un’azione giudiziale per ottenere la revoca del mantenimento del figlio maggiorenne, e starà al Tribunale verificare se sussistono i presupposti giustificativi dell’assegno di mantenimento ed in particolare valutare i seguenti parametri, richiamati anche in un nostro precedente articolo (per approfondimento (CLICCA QUI):

  • l’età del figlio;
  • il livello di competenza professionale o tecnica acquisito, considerando il percorso o il titolo di studio o il mancato raggiungimento dei normali obiettivi;
  • l’impegno per la ricerca di un’occupazione lavorativa, adeguata alla formazione conseguita;
  • l’assenza di motivi ostativi, come ad esempio una disabilità;
  • la complessiva condotta personale del figlio, a partire dalla maggiore età.

Tale valutazione deve necessariamente essere rimessa al parere legale di un avvocato divorzista, specializzato in diritto di famiglia al fine di valutare se vi è una seria possibilità di ottenere in giudizio la modifica delle condizioni di divorzio/affidamento e conseguentemente ridurre o revocare l’assegno di mantenimento versato all’altro genitore in favore del figlio adulto.

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