Trasferimento dei figli dopo la separazione: quando può essere contestato
Il trasferimento della residenza di un figlio minore non è una scelta meramente organizzativa del genitore presso cui il minore vive prevalentemente. Quando incide in modo significativo su scuola, relazioni, tempi con l’altro genitore e centro della vita del minore, la decisione deve essere valutata nell’interesse del figlio e, in caso di disaccordo, può richiedere l’intervento del giudice.
Diritto di famiglia – area tematica dello Studio Legale Gabrielli
La residenza del minore è una decisione di particolare importanza
La riforma Cartabia ha rafforzato la centralità delle decisioni condivise sulla vita del figlio. L’art. 316 c.c. prevede che, in caso di contrasto sulle questioni di particolare importanza, tra le quali rientra la residenza abituale del minore, ciascun genitore possa rivolgersi al giudice. Quando i genitori sono separati o non conviventi, l’art. 337-ter c.c. impone comunque di preservare il diritto del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi.
Cosa valuta il giudice
Centro della vita del minore
Scuola, relazioni affettive, attività, rete familiare e stabilità dell’ambiente in cui il figlio vive.
Motivi del trasferimento
Lavoro, abitazione, rete di aiuto, nuova organizzazione familiare e concrete possibilità offerte dal nuovo luogo.
Rapporto con l’altro genitore
Distanza, tempi di viaggio, sostenibilità del calendario e possibilità reale di conservare una relazione significativa.
Età e ascolto del minore
Età, maturità e opinioni del figlio assumono rilievo secondo le regole sull’ascolto previste dal rito famiglia.
La Cassazione: nessun automatismo
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 4796/2022, ha chiarito che il giudice chiamato a valutare il trasferimento deve comporre l’interesse primario del figlio con gli interessi di entrambi i genitori. La residenza abituale del minore va considerata come centro dei suoi interessi e delle sue relazioni affettive, valutando anche l’eventuale peggioramento delle modalità di frequentazione con il genitore che resta.
Il principio di bigenitorialità non significa però necessaria parità matematica dei tempi: la stessa Cassazione ha precisato che il calendario deve essere modellato sul benessere concreto del minore.
Trasferimento già avvenuto senza accordo
Il trasferimento unilaterale non determina automaticamente un nuovo assetto consolidato. Sul piano processuale, l’art. 473-bis.11 c.p.c. stabilisce che nei procedimenti riguardanti un minore è competente il tribunale del luogo della sua residenza abituale e prevede una regola specifica quando il trasferimento non autorizzato è avvenuto da meno di un anno.
Per questo, se il trasferimento viene comunicato come fatto già deciso, è importante valutare rapidamente se chiedere provvedimenti sulla residenza, sulla scuola e sui tempi di frequentazione, evitando che il trascorrere del tempo renda più complessa la ricostruzione della situazione precedente.
Trasferimento e modifica delle condizioni
Quando esiste già un provvedimento di separazione, divorzio o affidamento, un trasferimento significativo può richiedere una revisione delle condizioni: collocamento, calendario, ripartizione dei viaggi e, in alcuni casi, mantenimento. L’intervento non va impostato come una contrapposizione astratta tra “diritto del padre” e “diritto della madre”, ma come verifica dell’assetto più idoneo per il figlio.
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Fonti
Art. 316 c.c. ·
Art. 337-ter c.c. ·
Cass. civ. n. 4796/2022 – Rassegna ufficiale ·
Riforma Cartabia – artt. 473-bis.11 e 473-bis.47 c.p.c..
Aggiornato al: 23 settembre 2026
ARTICOLO INFORMATIVO redatto e verificato dall’Avv. Massimiliano Gabrielli, patrocinante in Cassazione, Studio Legale Gabrielli – Roma e Fiumicino; l’uso di strumenti Ai è implementato per la stesura iniziale e creazione immagini e schemi

