Crans-Montana, quando la tragedia non è un caso: profili critici, responsabilità e risarcimento con danni punitivi nei disastri annunciati

Nella notte di Capodanno del 1º gennaio 2026, l’incendio scoppiato all’interno del locale Le Constellation di Crans-Montana ha causato una tragedia di proporzioni gravissime: secondo le autorità svizzere, circa 40 persone hanno perso la vita e almeno 119 sono rimaste gravemente ferite, molte delle quali con ustioni gravi e intossicazione dai fumi tossici con danni polmonari tali da richiedere trasferimenti nei reparti specializzati di ospedali in Svizzera e all’estero.

La tragedia avvenuta a Crans-Montana impone una riflessione che non può arrestarsi alla cronaca o alla rassicurante formula dell’“incidente imprevedibile”. Gli elementi che progressivamente emergono richiamano, con drammatica precisione, dinamiche già viste in altri grandi disastri collettivi che abbiamo seguito: una sequenza di scelte consapevoli, omissioni sistemiche e violazioni delle regole di sicurezza che trasformano un rischio noto ai gestori ed agli enti preposti, in un evento letale.

Sul piano umano, il bilancio è quello di famiglie di giovani ragazzi travolte da un’attesa straziante, dall’incertezza sulla reversibilità delle ustioni, dalla necessità di identificazioni e da un trauma che non si esaurisce con la fine dell’emergenza. Sul piano giuridico, il bilancio è altrettanto grave: un evento che presenta i tratti tipici del disastro annunciato, nel quale il rischio non solo era prevedibile, ma è stato tollerato e gestito come costo accettabile.

In luoghi di intrattenimento chiusi, l’obbligo di tutela dell’incolumità non è generico, ma stringente. Materiali non ignifughi, capienze non compatibili con le vie di fuga, uscite di emergenza insufficienti os ostruite, ritardi negli allarmi, gestione caotica dell’evacuazione, comportamento del personale orientato all’autotutela: ogni singolo profilo, se accertato, contribuisce a delineare una accettazione consapevole del rischio. Non l’errore occasionale, ma la tolleranza dell’esito mortale come conseguenza possibile del proprio agire.

Alcuni momenti nella discoteca prima della tragedia Crans Montana in Svizzera

Le criticità segnalate – dall’uso di schiume acustiche non certificate alla mancata attivazione tempestiva dei sistemi di allarme e dei drencher, dalla gestione delle uscite alla condotta del personale di sicurezza – non hanno rilievo soltanto tecnico. Esse incidono direttamente sulla qualificazione giuridica dei fatti. Nel sistema penale svizzero, l’Eventualvorsatz si fonda proprio sulla prova che il rischio fosse previsto e accettato. Se tali presupposti venissero dimostrati, il quadro delle imputazioni non potrebbe più arrestarsi alla colpa, ma aprirsi a fattispecie di massima gravità e del cd. dolo eventuale tipico del ns ordinamento penale e delle “malicious misconducts” che portano ai punitive damages di radice anglosassone.

Sul piano civilistico, la tutela risarcitoria non riguarderà esclusivamente il gestore della struttura. L’esperienza insegna che occorre analizzare l’intera catena delle responsabilità: progettazione, allestimento, certificazioni, controlli, audit, vigilanza pubblica e privata. L’affidamento del pubblico nasce dalla presunzione che tali controlli siano effettivi. Quando essi risultano meramente formali, tardivi o compiacenti, la responsabilità si estende e si aggrava.

Queste dinamiche non sono nuove. Il processo penale che abbiamo seguito per conto di alcune famiglie sulla strage della Lanterna Azzurra, in occasione del concerto di Sfera Ebbasta, ha rappresentato uno spartiacque. Anche lì, l’uso di spray al peperoncino é stato l’innesco,

ma poi l’assenza di adeguate misure di sicurezza, le uscite inadeguate, la gestione caotica dell’emergenza e il sovraffollamento di ragazzi giovanissimi hanno prodotto l’esito tragico che non poteva essere liquidato come fatalità. Quel processo ha dimostrato, in modo inequivoco, che dietro il panico collettivo vi era un sistema di violazioni prevedibili e doverosamente prevenibili.

Nel nostro percorso professionale, in collaborazione strutturata con uno studio legale operante tra Olanda e Turchia che ha seguito in prima linea il caso dell’incendio dell’hotel di Kartalkaya del 21 gennaio 2025, abbiamo un ulteriore precedente di straordinaria rilevanza e similitudine sotto il profilo sia umano sia giuridico. In quel procedimento, caratterizzato da gravi omissioni in materia di sicurezza, uscite di emergenza bloccate, schiume insonorizzanti infiammabili e condotte consapevoli di esposizione al rischio mortale, l’apporto dei legali delle vittime ha contribuito in modo determinante alla ricostruzione del quadro fattuale e alla qualificazione penale dei fatti in termini di probable intent (Olası Kast), superando la narrazione dell’evento accidentale.

L’esperienza maturata in quel contesto, unita alla conoscenza diretta delle dinamiche investigative, mediatiche e processuali che accompagnano i grandi disastri collettivi, rappresenta un supporto concreto e continuativo lungo tutto il lungo e difficile percorso che le vittime e i loro familiari sono chiamati ad affrontare: dall’emersione e cristallizzazione delle prove, alla tenuta dell’impianto accusatorio, fino alla tutela risarcitoria e alla gestione della pressione esterna che inevitabilmente accompagna procedimenti di tale portata. Questa sinergia internazionale rappresenta un valore aggiunto essenziale nei casi di mass tort e disaster litigation, in cui solo un approccio esperto, coordinato e già collaudato puó dare una risposta di giustizia adeguata.

Le analogie dei casi giudiziari sopra citati con Crans-Montana sono inquietanti e rafforzano una conclusione ormai ineludibile: i grandi disastri non sono eventi isolati, ma fenomeni seriali, legati a modelli organizzativi distorti e a una sottovalutazione sistematica del rischio. Lo confermano anche esperienze maturate in altri ordinamenti, come nel caso del rogo dell’hotel di Kartalkaya, dove la ricostruzione rigorosa delle condotte ha consentito di superare la narrazione dell’incidente e di affermare la responsabilità per accettazione del rischio letale, nonostante le forti resistenze istituzionali e mediatiche.

In tutti questi casi emerge un dato comune: la legge, da sola, non basta. Senza una competenza specifica nei contenziosi complessi, senza una visione integrata tra indagine tecnica, strategia processuale e gestione della dimensione pubblica e probatoria dell’evento, il rischio è che la verità venga diluita, normalizzata, “sanificata” come tragica fatalità.

Per le famiglie delle vittime e per i feriti, la tutela risarcitoria connessa all’incendio nel “Le constellation si fonda su un quadro giuridico internazionale preciso, regolato dalla Convenzione di Lugano 2007, applicabile tra Svizzera e Italia. In via ordinaria, le azioni civili possono essere promosse in Svizzera, quale luogo dell’evento, nei confronti dei gestori della struttura, degli organizzatori, dei responsabili della sicurezza, degli enti coinvolti nei controlli e delle rispettive compagnie assicurative. Tuttavia, per le vittime e i familiari residenti in Italia, la Convenzione consente di valutare anche la giurisdizione italiana, poiché il danno – patrimoniale e non patrimoniale, incluso quello da perdita del rapporto parentale e per alcune forme di lesioni– si manifesta stabilmente nel Paese di residenza.

Le indagini nel procedimento penale che verrà sviluppato in Svizzera non consentono la costituzione di parte civile (prerogativa dell’ordinamento italiano) ma rivestiranno un ruolo centrale anche rispetto all’azione risarcitoria civile, in particolare quelli relativi alle cause dell’evento, alle violazioni delle norme di sicurezza e all’eventuale accettazione consapevole del rischio letale – costituiscono un presupposto fattuale di primaria importanza per la successiva tutela risarcitoria. Le risultanze investigative, le perizie tecniche e le decisioni assunte nel processo penale potranno essere valorizzate nei giudizi civili, sia in Svizzera sia in Italia, rafforzando l’impianto probatorio delle domande di risarcimento. In questo senso, il coordinamento tra azione penale e azione civile non è solo opportuno, ma essenziale, poiché consente di evitare duplicazioni, di consolidare l’accertamento delle responsabilità e di assicurare una risposta risarcitoria coerente con la gravità dei fatti accertati.

Le decisioni giudiziarie pronunciate in uno dei due Stati potranno infine essere riconosciute ed eseguite nell’altro, evitando sovrapposizioni e conflitti. In un contesto di questo tipo, caratterizzato da pluralità di vittime, soggetti responsabili e ordinamenti coinvolti, il percorso richiede un approccio strutturato e specialistico, capace di garantire una tutela effettiva e coerente con la gravità della tragedia.

È per questo che l’esperienza maturata nei processi per grandi eventi lesivi e stragi collettive dimostra la necessità di un approccio altamente specializzato in mass torts & disaster litigation: solo un’azione giuridica strutturata, capace di tenere insieme profili penali, civili e sistemici, e perseguire il risarcimento aggravato da danni punitivi consente non solo di ottenere giustizia per le vittime, ma anche di incidere realmente sulla prevenzione, evitando che schemi già noti si ripetano con lo stesso, intollerabile, costo umano.

VADEMECUM PER LE FAMIGLIE: cosa fare:

  • Occorre innanzitutto formalizzare una denuncia presso le autorità svizzere ma anche italiane, anche se i fatti sono avvenuti all’estero, ricostruendo con precisione quanto vissuto (luogo, data, dinamica, presenza di uscite bloccate, comportamento del personale, assenza o ritardo degli allarmi).
  • È fondamentale conservare e raccogliere ogni prova utile: referti medici, certificati di decesso, fotografie, video, messaggi, biglietti di ingresso, prenotazioni, testimonianze dirette o indirette.
  • Le famiglie e i feriti devono inoltre affidarsi ad uno studio legale per monitorare l’avvio e lo sviluppo del procedimento penale in Svizzera anche durante le indagini e non attendere gli sviluppi che potrebbero essere parziali e non orientati alla tutela delle vittime.
  • Parallelamente, è opportuno non assumere iniziative isolate né sottoscrivere documenti o dichiarazioni, proposte transattive senza adeguata valutazione, in quanto il percorso giudiziario è complesso, internazionale e di lunga durata.
  • Un’azione coordinata sin dalle prime fasi consente di preservare le prove, evitare errori irreversibili e tutelare in modo effettivo i diritti delle vittime e dei loro familiari.

Quando si affrontano tragedie come Crans-Montana, Corinaldo o Kartalkaya, non è in gioco soltanto un risarcimento singolo o una condanna. È in gioco la capacità del diritto di riconoscere i segnali, di chiamare alle proprie responsabilità chi ha accettato il rischio della morte altrui e di trasformare l’esperienza processuale in uno strumento di cambiamento reale. A partire dal riconoscimento delle vittime e dna il percorso da fare sarà lungo e difficile ma solo con una visione collettiva la memoria delle vittime può tradursi in tutela effettiva per le vite future.

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