Il danno punitivo – udienza 28.05.2016 | Giustizia per la Concordia | BLOG UFFICIALE

Ultimo giro di parola alle parti civili a Firenze nel processo di appello Concordia, con imboscata al difensore di Costa Crociere, tirando fuori a sorpresa solo nell’ultimo intervento di replica, alla udienza del 28.05.2016, la più recente evoluzione giurisprudenziale di legittimità sul tema giuridico del cd. “danno punitivo“, che per tutto il corso del processo è sempre stato molto caldo, controverso e fonte di polemiche, tanto che in primo grado, durante la mia discussione incentrata su questo argomento per conto di tutte le parti civili, avevo provocato l’uscita dall’aula – in segno di protesta – dell’Avv. Marco De Luca, a seguito della richiesta di questo surplus risarcitorio sul modello statunitense, a carico della sua cliente, la compagnia di navigazione; la Suprema Corte di Cassazione, Sez. I Civile, con ordinanza interlocutoria 16 maggio 2016, n. 9978entra a gamba tesa nella vicenda della Concordia, proprio alla vigilia della sentenza di appello, disponendo la rimessione alle Sezioni Unite della questione sui cd. “danni punitivi” nel nostro ordinamento. La vicenda è particolarmente significativa nel processo che stiamo trattando, in quanto sin da inizio, noi del pool “Giustizia per la Concordia“, abbiamo proposto questa domanda risarcitoria aggiuntiva, ma sempre più, nel corso del dibattimento di primo grado, ci siamo convinti della opportunità, fondatezza e necessità di questo riconoscimento economico, quale elemento correttivo di una serie infinita di condotte criminali di contorno a quelle – non meno pesanti – di Schettino, venute alla luce udienza dopo udienza e poste in essere da Costa Crociere ed i suoi responsabili, nelle fasi prima, durante e dopo il naufragio, e che altrimenti resterebbero senza alcuna risposta da parte del sistema sanzionatorio, seppellite per sempre tra le centinaia di faldoni processuali. La Cassazione, incidentalmente alla questione di riconoscibilità in delibazione di una sentenza straniera ove questa contenga un’attribuzione patrimoniale e risarcitoria a carattere punitivo (e non compensativo), si è da ultimo interrogata espressamente ed esplicitamente sull’attuale ed effettiva contrarietà dei danni punitivi al nostro ordinamento interno, alla luce della progressiva evoluzione del concetto di “funzione del rimedio risarcitorio”, da un lato, e del principio di “ordine pubblico”, dall’altro. E’ innegabile, infatti, che il legislatore ha introdotto negli ultimi anni alcune norme che prevedono una evidente componente risarcitoria ultra-compensativa, la cui quantificazione è collegata non al danno subito dalla parte, ma al comportamento di chi ha provocato quel danno: tanto più grave è il comportamento, e tanto più pesante sarà la sanzione economica, che acquista dunque una connotazione punitiva, esemplare e di prevenzione. L’interrogativo, viene quindi rivolto alle SS. UU. della Cassazione, in quanto implicante la soluzione di una questione di massima di particolare importanza.

Il difensore di Costa Crociere, Avv. Marco De Luca, nella propria discussione in questo grado di Appello, aveva quasi sorvolato sull’argomento, disconoscendo qualsiasi valenza ed applicabilità nel nostro ordinamento dell’istituto dei danni punitivi, sostenendo che in questo processo, in questo settore del diritto processuale ed in questo paese, ci si debba occupare solo di diritto positivo, e non de jure condendo, visto che in Italia esista solo ed esclusivamente una funzione compensativa-riparatoria del risarcimento, essendo invece estranea al ns ordinamento la componente sanzionatoria e punitiva, riconosciuta nei paesi anglosassoni e di common law. Noi invece crediamo e sosteniamo fermamente il contrario, avendo dimostrato che il trend italiano ed europeo è esattamente in direzione contraria, ossia per l’apertura al danno punitivo, e che, sopratutto in un processo eccezionale come questo, ci sia lo spazio per occuparci del diritto evoluto, e compiere un passo avanti per una pronuncia innovativa e coraggiosa, mettendo da parte calcolatrici, tabelle e codici impolverati e spesso ammuffiti. Il rischio che le multinazionali, pur conoscendo l’esistenza di alta probabilità di un prevedibile danno ad una moltitudine di soggetti (es. per un difetto di fabbricazione, per la mancata adozione dei misure adeguate di prevenzione, per la mancata formazione dei propri dipendenti etc.), si facciano il calcolo di quanto possa costare pagare i risarcimenti tabellari, piuttosto che investire per evitare i danni “attesi”, ottiene un efficace correttivo, ristabilendo un equilibrio, ed incentivando il livello di attenzione e prevenzione contro i “mass tort”.

La remissione della questione alle SS.UU., fatalmente, testimonia il serio ripensamento anche da parte dei giudici di legittimità sui danni punitivi, essendo stata revocata seriamente in dubbio la permanenza di uno sbarramento al possibile riconoscimento, anche nel nostro ordinamento interno, dei cd. “danni punitivi, seguendo, e lo diciamo con uno spunto di orgoglio personale e professionale, esattamente lo stesso identico percorso logico, dottrinale, giurisprudenziale e normativo che abbiamo illustrato ai giudici di Grosseto prima, e di Firenze ora, per sostenere le ragioni della nostra istanza risarcitoria.

Sul punto abbiamo già avuto modo di criticare la sentenza di primo grado, definendo i giudici del tribunale di Grosseto una sorta di “ragionieri del diritto“, per la dimostrata mancanza di coraggio nella possibilità di scardinare un concetto ormai inadeguato e superabile del diritto risarcitorio nazionale. Alla luce dell’invio della questione alle Sezioni Unite, però, i giudici del Collegio di Appello di Firenze non potranno affrontare con altrettanta chiusura mentale il tema dei danni punitivi, e dovranno quantomeno dare una risposta alle perplessità sollevate dalla Cassazione sulla assenza di un tale meccanismo sanzionatorio e di prevenzione anche nel nostro paese.

Avv. Massimiliano Gabrielli

Per maggiori approfondimenti: MEMORIA DI REPLICA DEPOSITATA IN APPELLO CONCORDIA SUI DANNI PUNITIVI

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