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Separazione-assistita-in-un-solo-Giorno

Dal 13 settembre 2014, è possibile ottenere la separazione o il divorzio in un solo giorno, tramite la novità legislativa che introduce la negoziazione assistista da avvocati [1], direttamente nel nostro studio, alla presenza dei coniugi, senza passare per il Tribunale, con conseguente abbattimento dei costi e azzeramento dei tempi di attesa per  avere udienza davanti al Giudice.

In alternativa al percorso “classico – che prevede la presentazione di un ricorso al Tribunale di competenza, il quale fissa una udienza (3-5 mesi) per la comparizione dei coniugi e omologa dell’accordo – è possibile oggi ottenere la separazione/divorzo eprovvedimento sull’affidamento dei figli con immediatezza, firmando lo stesso accordo davanti agli Avvocati, che poi provvedono a tutti gli adempimenti fino alla trascrizione dell’atto all’ufficio anagrafe e stato civile, ottenendo la separazione/divorzio con pieno ed assoluto valore legale dal giorno della sottoscrizione.

Uniche due condizioni per ottenere la separazione immediata, o il divorzio immediato, od anche la modifica delle condizioni di separazione e divorzio in un solo giorno, sono le seguenti:

  • che esista o si raggiunga tramite l’assistenza dell’avvocato un accordo sulle condizioni (separazione consensuale o divorzio congiunto).
  • che in presenza di figli minorenni, o figli maggiorenni non autosufficienti dal punto di vista economico, l’accordo rispetti gli interessi dei figli.

Nei restanti casi, o volendo per propria scelta avere la formalizzazione avanti ad un Giudice, resta sempre il percorso, più lungo e complesso, del ricorso in Tribunale per la omologa dell’accordo, ma che comporta uno spazio di almeno 4 o 5 mesi dal raggiungimento dell’accordo nello studio dell’avvocato, fino all’effettiva comparizione davanti al giudice in Tribunale e l’ottenimento del provvedimento finale di separazione o divorzio.

Inoltre nel caso di divorzio per volontà di uno degli ex coniugi di contrarre nuovo matrimonio, il provvedimento negoziato può essere firmato subito e, dopo il nulla osta, immediatamente trasmesso da noi avvocati per la trascrizione al registro dello stato civile, sciogliendo a tutti gli effetti il vincolo matrimoniale; e l’ex coniuge divorziato potrà sposarsi nuovamente, subito e senza attendere i lunghi tempi della udienza e di successiva trasmissione della sentenza da parte delle cancellerie alla anagrafe, a volte superiori ad un anno. Occupandoci noi di tutti gli adempimenti, e non gli uffici del Tribunale, i tempi sono pressochè immediati (inferiori ad un mese).

La scelta della strada consensuale per una separazione negoziata – o per il divorzio negoziato – nei casi in cui è consentita, è quindi certamente da preferire, essendo molto più rapida ed economica, e non ha alcuna controindicazione o minor valore dell’altra ottenuta in Tribunale.

NB novità legislativa: In vigore dal 18/10/2022 con Decreto legislativo del 10/10/2022 n. 149 Articolo 9 applicabile la negoziazione anche per accordo su affidamento e mantenimento di figli per coppie non sposate, o conviventi more uxorio

1-bis. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte puo’ essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalita’ di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonche’ per la disciplina delle modalita’ di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni gia’ determinate. Puo’ altresi’ essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell’assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell’articolo 433 del codice civile, e per la modifica di tali determinazioni

COME FUNZIONA

Nel caso di accordo di massima già esistente tra i coniugi, questi fissano un appuntamento presso uno dei nostri studi legali, e compaiono entrambi per mettere a punto e firmare l’accordo direttamente con l’avvocato, che poi provvede a tutte le formalità [2].

L’accordo a quel punto avrà lo stesso valore di una sentenza del Giudice.

Su domanda di un solo coniuge, l’avvocato invece può convocare l’altro coniuge e invitarlo a cercare una soluzione concordata con la procedura conciliativa alternativa al contenzioso (procedura di ADR) per risolvere in via amichevole la controversia direttamente tramite l’assistenza di avvocati.

E’ possibile anche che ciascun coniuge si faccia infatti assistere da un proprio legale, anche se poi l’accordo finale deve essere formalizzato di fronte ad uno dei nostri avvocati abilitati, che provvede ad autenticare gli atti.

I coniugi devono sempre e comunque partecipare personalmente e firmare la dichiarazione, confermando che vogliono separarsi, sciogliere il matrimonio o far cessare gli effetti civili del matrimonio celebrato in chiesa, ovvero ottenerne la modifica secondo le nuove condizioni tra di essi concordate.

La separazione, il divorzio o la modifica delle condizioni, sono quindi già definiti e ufficializzati entro ventiquattr’ore dalla firma dell’accordo, che è immediatamente operativo e pienamente valido per la legge italiana.

Senza necessità di fare altro. Separazione o divorzio in giornata!

L’IMPORTANZA DELLA SCELTA DELL’AVVOCATO ESPERTO IN DIRITTO DI FAMIGLIA

mediation351135Ricordiamo in questo senso che proprio perché viene meno il passaggio di “garanzia” davanti al tribunale, è importante affidarsi ad un avvocato competente in materia di famiglia, che indirizzi coscienziosamente le parti verso condizioni corrette ed equilibrate per l’uno e per l’altro coniuge, e non trascuri aspetti dell’accordo che nell’immediato potrebbero sfuggire ad un legale con limitata esperienza di settore od essere considerati dai coniugi come elementi meno importanti, ma invece si rivelerebbero poi decisivi nel funzionamento dell’accordo, nella sua trascrizione o per una corretta gestione dei rapporti fra coniugi da lì in avanti.

È importante sottolineare che un accordo (anche non equilibrato o non completo di ogni aspetto), firmato tanto dall’avvocato quanto dal Giudice, non si può modificare senza un nuovo accordo o, in mancanza della disponibilità dell’altro coniuge, attraverso una procedura giudiziaria, ma solo se mutano le situazioni personali e/o economiche sottostanti, perché la legge ritiene che l’accordo sia a definizione dei rapporti, rebus sic stantibus, cioè cosi come stanno le cose al momento della separazione/divorzio e salvo che non intervengano modificazioni sostanziali nei redditi o nella realtà personale delle parti.

La separazione in Comune: quali sono i rischi e problemi: la possibilità dei coniugi di eseguire in autonomia la separazione o il divorzio davanti all’ufficiale di stato civile (in Comune), si espone ancora di più a questo rischio, di trovarsi “scoperti” per alcuni aspetti, magari anche commesso in buona fede dell’altro coniuge, ma che poi difficilmente rinuncerebbe ad un vantaggio ormai acquisito e formalizzato ufficialmente. Difatti l’addetto del Comune non entra nel merito degli accordi che proponete, salvo che non siano contrari alla legge, e quindi non riceverete alcun supporto di un esperto per la modulazione dello stesso in termini adeguati e che possano tutelare entrambe le parti non solo oggi ma anche nel tempo; inoltre in presenza di figli, questa opzione è inibita, in quanto l’addetto comunale non può valutare autonomamente gli interessi del minore

Il nulla osta della Procura: anche il passaggio in Procura della Repubblica dell’accordo è un controllo formale e non sostanziale del contenuto delle condizioni previste nella negoziazione assistita, e quindi, da una parte, se questa ultima non è stata eseguita correttamente si rischia di non ottenere il nulla osta, e dall’altra, se l’accordo è incompleto e non garantisce un equilibrio dei diritti di entrambe le parti, la Procura non proporrà alcuna modifica al contenuto delle condizioni, come invece farà un Avvocato esperto in materia.

Diventa allora fondamentale  avere un avvocato competente in materia di famiglia, che indirizzi bene su quelle che sono le scelte più opportune per l’uno e per l’altro coniuge, guardando più in là dall’alto della esperienza sul campo. Ed eviti così ingiustizie o lacune più o meno grandi, che nell’immediato magari possono sfuggire a un esame superficiale ma invece si rivelano poi decisive per la corretta gestione dei rapporti fra coniugi da lì in avanti.

Il titolare del nostro studio, Avvocato Massimiliano Gabrielli, si occupa personalmente dell’incontro di negoziazione assistita preparatorio all’accordo ed è il nostro miglior avvocato matrimonialista e divorzista su Roma, da oltre 15 anni è coordinatore nazionale della associazione SOS Padri separati; si occupa da decenni di diritto di famiglia e segue personalmente tutte le pratiche di separazione o divorzio assistiti presso i nostri uffici di Roma o Fiumicino.

Evidenziamo, sul punto, un ulteriore vantaggio della separazione assistita presso un Avvocato abilitato oltre a poter ottenere il provvedimento in 24 ore: nessun Giudice di Tribunale dedicherà mai tanto tempo ed attenzione alla messa a punto delle condizioni della vostra separazione o divorzio come potrà fare un nostro Avvocato, che assume responsabilità professionali verso il cliente; basti pensare che solitamente i Giudici si limitano a chiedere conferma sulle condizioni del ricorso sottoscrivendo i verbali, ed il tempo medio delle udienze di omologa in Tribunale è di circa due minuti!

COSA OCCORRE

Nel caso di accordo di massima già esistente tra i coniugi, questi potranno già concordare e mettere a punto online e/o per email con il nostro legale, i termini delle condizioni di separazione assistita o divorzio assistito, e fissare un appuntamento presso uno dei nostri studi legali di Roma o Fiumicino, od in uno degli studi convenzionati con il nostro, situati in tutta Italia, per definire gli ultimi dettagli dell’accordo e firmare l’atto.

Per poter concludere la procedura con un solo appuntamento e ottenere la separazione od il divorzio in ventiquattro ore, i clienti dovranno produrre all’avvocato i seguenti documenti (scarica elenco):

    • CERTIFICATO DI RESIDENZA E STATO DI FAMIGLIA: si richiede all’ufficio anagrafe del Comune di residenza che lo rilascia a vista, può essere richiesto anche cumulativo (un solo certificato), e trattandosi di procedimenti in materia di famiglia è esente da bollo; i certificati occorrono per ENTRAMBI I CONIUGI, quindi sia per il marito che per la moglie.
    • CERTIFICATO DI MATRIMONIO: si richiede all’anagrafe del Comune dove è stato celebrato (o trascritto) il matrimonio, e viene rilasciato a vista.
    • ESTRATTO PER RIASSUNTO DELL’ATTO DI MATRIMONIO: va richiesto all’anagrafe del Comune di celebrazione matrimonio, nelle città più grandi è rilasciato anche dopo 15-20 giorni, nel frattempo rilasciano un cedolino per richiesta copia, che, con il certificato di matrimonio, può già esser sufficiente per procedere, depositando l’estratto di matrimonio successivamente.
    • FIRMA DEL MANDATO DIFENSIVO: va sottoscritta insieme all’accordo di convenzione negoziazione assistita, presso lo studio G@brielli ed alla presenza degli avvocati che autenticheranno la firma e i successivi atti.
    • ULTIME TRE DICHIARAZIONI DEI REDDITI DELLA PARTE (od AUTOCERTIFICAZIONE degli stessi con atto notorio) serve per entrambi i coniugi, in mancanza va fatta una autocertificazione di non avere avuto redditi nel triennio o non aver presentato dichiarazione dei redditi.
    • FIGLI MAGGIORENNI CONVIVENTI ED AUTOSUFFICIENTI: in questa ipotesi serve la loro dichiarazione dei redditi del triennio od una autocertificazione con atto notorio.
    • FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DELLE PARTI: indicare recapito o domicilio effettivo della parte, numero di telefono cellulare ed un indirizzo email in uso per ciascuno.
    • COPIA DEGLI ATTI DI PROPRIETÀ IMMOBILI se tra le condizioni è prevista una cessione delle quote, o disposizioni di trasferimento di diritti reali su di essi.
    • IN CASO DI DIVORZIO Copia conforme della separazione (verbale di udienza presidenziale + omologa oppure sentenza); la copia conforme si riconosce dai timbri di congiunzione tra le pagine.

DOPO LA FIRMA DELLA CONVENZIONE verrà messo a punto e scambiato per mail l’accordo, che sarà infine sottoscritto dalle parti alla presenza dell’avvocato che provvederà ad autenticare le firme ed a tutti gli ulteriori adempimenti fino alla positiva definizione del procedimento (nulla osta del Pubblico Ministero, trasmissione di copia conforme, trascrizione all’anagrafe di competenza)

QUANTO COSTA

Ulteriore vantaggio non trascurabile è la eliminazione dei costi vivi per contributo unificato, bolli e diritti di cancelleria, che ci consente di abbattere ulteriormente la nostra tariffa ed applicare una formula con TARIFFA A COSTO FISSO (€ 1.500,00) comprensiva di tutta la attività preparatoria ed assistenza per raggiungere l’accordo definitivo, appuntamento con le parti in studio o chat/msn, presentazione dell’accordo ed assistenza ai coniugi per la messa a punto definitiva, registrazione degli atti di separazione o divorzio presso l’ufficiale di stato civile e RILASCIO IMMEDIATO AI CONIUGI DELLA  COPIA CONFORME DELLA SEPARAZIONE O DIVORZIO definitivo.

Vi proponiamo una tabella di confronto tra i costi di una procedura normale (separazione in Tribunale) e la separazione assistita presso la nostra struttura.

SEPARAZIONI E DIVORZI ASSISTITI + affidamento figli (unico appuntamento)

 

 [1] decreto legge n. 132 del 12 settembre 2014 recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile“, che introduce queste novità in materia di separazione e divorzio.

[2] L’avvocato, sotto la propria responsabilità e pena sanzioni fino a 50mila euro, deve trasmettere immediatamente alla Procura l’accordo per il nulla osta e poi, una volta ottenuta il visto, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia autentica dell’accordo negoziato, che viene quindi trascritto entro dieci giorni nei registri pubblici della anagrafe. L’accordo di separazione o divorzio è comunque immediatamente valido ed operativo dalla firma.