Maltrattamenti in famiglia: condotte abituali, dolo e rapporti dopo la convivenza

Diritto penale – area tematica dello Studio Legale Gabrielli · Diritto di famiglia
Reato abituale: conta la sequenza delle condotte
I maltrattamenti sono un reato abituale: il giudice valuta il complesso delle condotte, non il singolo episodio isolato. Atti anche diversi tra loro possono concorrere a creare un sistema di sopraffazione, intimidazione o svilimento stabile della persona offesa.
Elemento psicologico
Non è necessario che l’autore abbia programmato sin dall’inizio l’intera serie di episodi. È sufficiente la coscienza e volontà di porre in essere, nel tempo, condotte che si inseriscono nel regime vessatorio. Il precedente storico richiamato nell’articolo originario, Cass. pen. n. 41011/2011, resta utile per comprendere come anche condotte verbali, umilianti e mortificanti possano assumere rilevanza se valutate unitariamente.
La riforma del 2025
La legge 2 dicembre 2025, n. 181 ha modificato l’art. 572 c.p. includendo espressamente, tra i possibili soggetti passivi, anche la persona non più convivente quando autore e vittima sono legati da vincoli nascenti dalla filiazione. La stessa legge ha introdotto ulteriori aggravamenti in ipotesi di condotte connotate da controllo, possesso, dominio o discriminazione nei confronti della donna.
Dopo la fine della convivenza: rapporto con lo stalking
La Cassazione, sentenza n. 14882/2026, ha affrontato il rapporto tra maltrattamenti e atti persecutori quando condotte violente e moleste iniziate durante la convivenza proseguono dopo la sua cessazione. La Corte ha chiarito che, ricorrendone i presupposti, i due reati possono concorrere e che la modifica del 2025 non può essere applicata retroattivamente quando peggiora il trattamento dell’imputato.
Quando rivolgersi subito a un legale
- in presenza di denunce, ammonimenti o misure cautelari;
- quando vi siano minori che assistono alle condotte;
- quando il conflitto familiare è già oggetto di causa civile;
- quando occorre coordinare strategia penale, affidamento dei figli e protezione della persona offesa;
- quando l’indagato deve ricostruire cronologia, contesto e singoli episodi contestati.
Approfondimenti collegati
Fonti
Legge 2 dicembre 2025, n. 181 – modifica dell’art. 572 c.p. · Cass. pen. n. 14882/2026.
Aggiornato al: 23 settembre 2026
ARTICOLO INFORMATIVO redatto e verificato dall’Avv. Massimiliano Gabrielli, patrocinante in Cassazione, Studio Legale Gabrielli – Roma e Fiumicino; l’uso di strumenti Ai è implementato per la stesura iniziale e creazione immagini e schemi

Maltrattamenti in famiglia – Dolo – Intento di infliggere sofferenze fisiche e morali al soggetto passivo – Natura unitaria – Specifico programma criminoso – Non necessarietà. (Cp, art. 572)
Il dolo del delitto di maltrattamenti in famiglia, il quale deve caratterizzarsi per l’intento di infliggere sofferenze fisiche e morali al soggetto passivo, è di natura unitaria, in modo da non confondersi con la coscienza e la volontà di ciascun frammento della condotta, ma non è necessario che scaturisca da uno specifico programma criminoso rigorosamente finalizzato alla realizzazione del risultato effettivamente raggiunto. Ciò che la legge impone è solo che sussista la coscienza e la volontà di commettere una serie di fatti lesivi della integrità fisica e della libertà o del decoro della persona offesa in modo abituale.
Corte d’Appello di Trento, Sentenza 27 gennaio 2012, n. 380
Maltrattamenti in famiglia – Fattispecie incriminatrice – Integrazione – Madre di prole minore di età – Compagno convivente – Atteggiamento esplicitamente invasivo della sfera sessuale della figlia minore – Condotta inerte della genitrice – Configurabilità dell’ipotesi di reato contestata. (Cp, artt. 40, 572)
Integra la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 572 c.p. la condotta inerte, indifferente e silenziosa posta in essere dalla madre convivente della minore a fronte di comportamenti del suo compagno invasivi della sfera sessuale della figlia e perduranti nel tempo, non suscettibili affatto di essere fraintesi come affettuosità distorte o semplici confidenzialità, in quanto, al contrario, manifestazioni frequenti e prolungate di ben espliciti sfoghi di libidine, platealmente espressi ed attuati senza sottintesi, né mai plauditi da forme di ritegno o da accortezze di non essere visto o osservato. In circostanze siffatte, rilevato che il delitto previsto e punito dalla norma di cui all’art. 572 c.p. è reato a forma aperta ed a dolo generico, per il quale acquista rilevanza tutto ciò che cagioni, con carattere di continuità e permanenza nel tempo, sofferenze e degradazione della persona offesa, non può negarsi che la genitrice, titolare dei doveri genitoriali e della connessa autorità, consentendo i descritti comportamenti, generatori di ben visibili e manifestati turbamenti della figlia, abbia in tal modo concorso a determinare, con commissione mediante omissione, secondo lo schema dell’art. 40 c.p., uno stato di continua sofferenza e degradazione della figlia medesima, tale da integrare certamente l’ipotesi di maltrattamenti contestata. Nella specie, verificatesi le descritte circostanze, emerge con tutta evidenza la violazione del decoro e della dignità della giovane, lasciata dalla madre esposta alle invasività a sfondo sessuale del convivente, con una indifferenza sconfinata nella volontà di consentire quei comportamenti e, quindi, forzatamente, di accertarne gli effetti afflittivi sulla figlia, aggiuntivamente colpevolizzata dalle sue stesse parole minimizzarci, quando, addirittura contro di lei, prendeva le difese del suo uomo.
Corte d’Appello di Trento, Sentenza 9 gennaio 2012, n. 353
Violazione degli obblighi di assistenza familiare – Fatto tipico – Mezzi di sussistenza al minore – Omessa corresponsione – Mancato adempimento dell’obbligo civilistico al mantenimento – Concetto di portata più ampia – Condotte diverse – Irrilevanza della distinzione sul piano pratico – Figlio minore privo di beni o redditi propri – Condotta omissiva costituente al contempo inadempimento dell’obbligazione di natura civilistica e violazione della norma penale di cui all’art. 570 c.p. (Cp, art. 570)
Il fatto tipico del reato di cui all’art. 570, comma secondo, c.p. consiste nell’avere, il genitore, fatto mancare i mezzi di sussistenza al minore, espressione, questa, che comprende solo ciò che è strettamente necessario alla cita, a prescindere dalle condizioni economico-sociali pregresse degli aventi diritto, ed è condotta ben diversa dall’omesso adempimento dell’obbligo civilistico di mantenimento. Tale obbligo di contribuzione in favore dei figli minori e del coniuge economicamente non autosufficiente, invero, attiene ad un concetto di portata più ampia e comprende tutto quanto sia richiesto per assicurare un tenore di vita adeguato alla posizione economico-sociale della famiglia, a prescindere dallo stato di bisogno. Si rivela, dunque, giuridicamente errato istituire un rapporto di equivalenza o interdipendenza tra il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento, concordato o fissato dal Giudice civile, e la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza, poiché ne conseguirebbe l’ingiusto risultato, da un lato, che andrebbe assolto colui che puntualmente paga un assegno di mantenimento insufficiente a garantire le esigenze fondamentali di vita e, dall’altro, che sarebbe condannato colui che, pagando solo in parte l’assegno di mantenimento, soddisfi, comunque, le menzionate esigenze fondamentali dell’avente diritto. Ciò rilevato, tuttavia, la distinzione di cui innanzi tra il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento stabilito dal Giudice in sede civile e la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza per la prole minore diviene del tutto irrilevante, sul piano pratico, ogni qualvolta (come nella specie) il figlio minore non dispone di beni o di redditi propri ma dipende totalmente dai genitori ed uno di questi non provvede alle spese necessarie per la sua sussistenza, ovvero vi provvede in misura largamente insufficiente rispetto alle risorse proprie ed ai bisogni del minore, in quanto la condotta omissiva costituisce al tempo stesso inadempimento dell’obbligazione di natura civilistica e violazione della norma penale di cui all’art. 570 c.p.
Tribunale di Trento, Sentenza 19 gennaio 2012, n. 37
Reati contro la famiglia – Maltrattamenti in famiglia – Aggressioni fisiche e morali della moglie – Ingiurie e denigrazioni – Stato di profonda prostrazione fisica e psichica – Circostanze del reato – Accertamento della responsabilità penale del prevenuto. (Cp, art. 572)
E’ imputabile del reato di maltrattamenti in famiglia il prevenuto che sottoponga a maltrattamenti la moglie convivente, aggredendola con violenze fisiche, percuotendola in diverse occasioni con calci e pugni, provocandole violenze psicologiche con frasi ingiuriose e denigranti la sua persona, causandone uno stato di profonda prostrazione sia fisica che psicologica. La condotta del prevenuto, connotata da una serie indistinta di vessazioni, quali offese verbali, denigrazioni morali, percosse, umiliazioni, portano all’accertamento della sua responsabilità penale per il fatto ascritto laddove, i fatti trovino preciso riscontro nella querela della p.o. nonché nei documenti allegati e nelle dichiarazioni di soggetti estranei alla vicenda, testimonianti, appunto, il clima di generale ed indistinta sopraffazione della p.o.
Tribunale di Padova, Sentenza 2 febbraio 2012, n. 32