Revoca dell’assegnazione della casa familiare: quando è possibile
Diritto di famiglia – area tematica dello Studio Legale Gabrielli
La funzione dell’assegnazione
L’art. 337-sexies c.c. stabilisce che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. La ratio non è quindi quella di favorire economicamente uno dei genitori, ma di preservare continuità abitativa, relazioni e abitudini dei figli.
Quando il presupposto può venir meno
Figli non più conviventi
Se il figlio non abita più stabilmente nella casa e il collegamento con quell’ambiente non è più attuale, può venir meno la ragione dell’assegnazione.
Autonomia economica
La tutela della casa non è destinata a protrarsi indefinitamente quando i figli maggiorenni hanno raggiunto indipendenza economica.
Trasferimento stabile
Se il nucleo che giustificava l’assegnazione si trasferisce altrove in modo stabile, occorre verificare se persista ancora il collegamento con la casa familiare.
Mutamento dell’assetto familiare
Ogni fatto sopravvenuto deve essere letto in funzione dell’interesse concreto dei figli, non come automatismo.
Nuova convivenza o nuovo matrimonio: nessuna revoca automatica
La formulazione dell’art. 337-sexies richiama convivenza e nuovo matrimonio, ma la Corte costituzionale ha escluso che tali fatti possano produrre automaticamente la perdita della casa. Il giudice deve valutare se e come la nuova situazione incida realmente sull’interesse dei figli.
Figli maggiorenni e permanenza nella casa
La Cassazione ha più volte chiarito che l’assegnazione presuppone la presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti stabilmente conviventi. La verifica deve essere attuale e concreta: non basta un collegamento meramente formale o occasionale con l’abitazione.
Documenti utili
- provvedimento che ha assegnato la casa;
- certificazioni di residenza e stato di famiglia;
- documentazione sul domicilio effettivo dei figli;
- prove dell’autonomia economica dei figli maggiorenni;
- titolo di proprietà, mutuo e spese dell’immobile.
Approfondimenti collegati
Fonti
Art. 337-sexies c.c. · Corte di Cassazione – dossier Casa familiare · Relazione Cassazione 2026, assegnazione della casa familiare.
Aggiornato al: 23 settembre 2026
ARTICOLO INFORMATIVO redatto e verificato dall’Avv. Massimiliano Gabrielli, patrocinante in Cassazione, Studio Legale Gabrielli – Roma e Fiumicino; l’uso di strumenti Ai è implementato per la stesura iniziale e creazione immagini e schemi

Se la casa assegnata alla moglie viene pignorata dalla banca cosa succede? È possibile che la banca la venda?
Il riferimento normativo e’ l’art. 2812 del codice civile. In base a tale articolo bisogna distinguere due ipotesi:
a) Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale e’ successivo all’ipoteca.
In tal caso i creditori posso espropriare l’immobile trascorsi 9 anni dall’assegnazione, anche se il provvedimento viene trascritto nei registri immobiliari. In questo caso il diritto di abitazione della moglie si estingue, e quest’ultima ha diritto solo ad una parte del ricavato della vendita, dopo la soddisfazione integrale dei creditori.
b) il provvedimento di assegnazione e’ precedente all’ipoteca.
In questa ipotesi ci sono due possibilita’: se il provvedimento del giudice e’ stato trascritto, i creditori dovranno rispettarlo fino a quando l’assegnazione non sara’ revocata dal giudice. In caso contrario, i creditori possono procedere con il pignoramento e vendere la casa!
Bisogna, tuttavia, riportare una diversa interpretazione dell’art. 2812 c.c., fornita dalla Cassazione. La Suprema Corte ha, invero, sostenuto, che la differenza sta nel trascrivere o meno il provvedimento di assegnazione prima del pignoramento e non prima dell’ipoteca, per cui:
a) se il provvedimento non viene trascritto prima del pignoramento, i creditori possono pignorare l’immobile e venderlo trascorsi 9 anni dall’assegnazione.
b) se il provvedimento viene trascritto prima del pignoramento, la moglie mantiene il diritto di abitazione finche’i figli non siano divenuti indipendenti economicamente.
La Cassazione ha giustificato tale interpretazione facendo riferimento all’art. 6 comma 6 della Legge sul divorzio. Tale articolo richiama l’art. 1599 del c.c., che si riferisce pero’all’ affittuario, equiparandolo in tal modo all’assegnatario della casa coniugale (Cass. 26 luglio 2002 n.11096, Cass 2 aprile 2003 n. 5067)
Nel caso che l’immobile da oltre due anni sia concesso in “fringe benefit” al marito da parte della società proprietaria dello stesso, in quanto il marito ne è sia dipendente che socio di minoranza – qualora la casa venga assegnata alla moglie, in caso di separazione coniugale, in quanto genitore collocatario del figlio minorenne, e qualora dopo la sentenza di separazione vi sia revoca del “fringe benefit” da parte della società proprietaria dell’immobile per poterne disporre liberamente, può tale revoca assumere carattere ostativo rispetto alla permanenza del titolo di godimento abitativo dell’immobile da parte del figlio e della madre, come disposto nella sentenza di separazione? Essi sarebbero, in buona sostanza, costretti ad abbandonare la casa familiare? Grazie della gentile risposta. Lorenzo