
Diritto di famiglia · Aggiornamento settembre 2026
Divorzio da ex moglie senza reddito: quando non spetta l’assegno divorzile
Essere disoccupati o privi di reddito non dà automaticamente diritto all’assegno di divorzio. Ma non basta neppure affermare che l’ex coniuge potrebbe lavorare per escluderlo. Il giudice deve ricostruire la storia economica della famiglia, i sacrifici professionali, la durata del matrimonio e la concreta possibilità di raggiungere l’autonomia.
La risposta in breve. L’ex moglie senza reddito può non avere diritto all’assegno se è concretamente in grado di lavorare, non prova di essersi attivata oppure se la disparità economica non deriva dalle scelte compiute durante il matrimonio. L’assegno può invece spettare quando mancano mezzi adeguati per ragioni oggettive o quando lo squilibrio economico è conseguenza del contributo dato alla famiglia e delle opportunità professionali sacrificate.
La sentenza del 2017 e ciò che è cambiato
La versione originaria di questo articolo commentava la sentenza della Cassazione n. 11504 del 10 maggio 2017. Quella decisione aveva abbandonato il precedente riferimento al tenore di vita matrimoniale e attribuito particolare rilievo all’indipendenza o autosufficienza economica del coniuge richiedente.
Il quadro è stato però ridefinito dalle Sezioni Unite della Cassazione n. 18287 dell’11 luglio 2018. L’assegno divorzile non ha una funzione esclusivamente assistenziale: può avere anche una funzione compensativa e perequativa. Serve cioè, quando ne ricorrono i presupposti, a compensare il coniuge che abbia contribuito alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge, sacrificando concrete occasioni di reddito o di carriera.
Il punto essenziale. Oggi non è corretto affermare che “senza lavoro non spetta mai l’assegno” oppure che “chi non ha reddito deve essere sempre mantenuto”. La decisione richiede una valutazione individuale e comparativa delle condizioni dei due ex coniugi.
Quali sono oggi i criteri per l’assegno di divorzio
La norma di riferimento è l’art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970, non l’art. 156 del codice civile, che riguarda invece il mantenimento durante la separazione. Per riconoscere e quantificare l’assegno divorzile il giudice considera, in modo unitario:
Redditi, patrimoni, disponibilità immobiliari e risorse effettive di entrambi.
Una lunga vita comune può rendere più incisivi ruoli e scelte familiari condivise.
Cura dei figli, lavoro domestico e apporto alla formazione dei patrimoni.
Occasioni di lavoro o di carriera sacrificate nell’interesse della famiglia.
Incidono sulla possibilità reale, non teorica, di produrre un reddito adeguato.
Formazione, esperienze, territorio, mercato del lavoro e iniziative concretamente intraprese.
Lo squilibrio economico è necessario, ma non sempre sufficiente
Una differenza rilevante tra le condizioni economiche degli ex coniugi rappresenta il punto di partenza. Non determina però da sola il diritto all’assegno. Occorre comprendere perché esista quello squilibrio e se sia collegato alle scelte condivise durante il matrimonio, alla durata dell’unione e al ruolo concretamente svolto dal coniuge più debole.
Il tenore di vita goduto durante il matrimonio non è più il parametro autonomo da ripristinare. Può tuttavia offrire elementi utili per ricostruire l’organizzazione familiare, le risorse disponibili e le scelte economiche compiute nel corso dell’unione.
Non esiste la soglia universale di mille euro
La giurisprudenza non stabilisce una cifra mensile fissa al di sotto o al di sopra della quale l’assegno spetti o venga escluso automaticamente. Mille euro possono avere un significato diverso secondo territorio, patrimonio, abitazione disponibile, età, condizioni di salute e complessive risorse della persona. Le formule standard non sostituiscono l’analisi del caso concreto.
Ex moglie disoccupata: deve dimostrare di avere cercato lavoro?
La ricerca effettiva di un’occupazione è un elemento importante, soprattutto quando la domanda si fonda sulla funzione assistenziale dell’assegno. Il coniuge richiedente deve allegare e provare la mancanza di mezzi adeguati e l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Possono assumere rilievo:
- curriculum inviati, candidature e colloqui sostenuti;
- iscrizione ai servizi per l’impiego e percorsi di formazione;
- eventuali offerte ricevute, rifiutate o incompatibili con condizioni personali documentate;
- titoli di studio, esperienze professionali e durata dell’inattività;
- età, salute, carichi di cura e concrete opportunità nel mercato del lavoro locale.
La semplice dichiarazione “non trovo lavoro” può quindi non bastare. Allo stesso tempo, una generica affermazione dell’altro coniuge secondo cui l’ex sarebbe ancora giovane e potrebbe lavorare non è necessariamente sufficiente: la capacità lavorativa deve essere effettiva e valutata in concreto.
Schema pratico
Più probabile il rigetto: matrimonio breve, assenza di sacrifici professionali, capacità lavorativa concreta, mancata ricerca di occupazione o rifiuto ingiustificato di opportunità adeguate.
Più probabile il riconoscimento: matrimonio lungo, cura prevalente della famiglia, rinunce professionali condivise, età o salute sfavorevoli, divario economico collegato al ruolo assunto durante la vita coniugale.
Chi deve provare che cosa
Chi richiede l’assegno deve documentare i propri redditi e patrimoni, l’inadeguatezza dei mezzi, le ragioni oggettive che impediscono di procurarseli e, quando invoca la funzione compensativa, il contributo dato alla famiglia e le rinunce professionali che hanno prodotto o aggravato lo squilibrio economico.
L’altro coniuge può contestare questi elementi e provare, per esempio, redditi non dichiarati, disponibilità patrimoniali, attività lavorative, concrete occasioni rifiutate o l’assenza di un collegamento tra il matrimonio e l’attuale disparità. In caso di contestazioni, il giudice può disporre approfondimenti sulle condizioni economiche e patrimoniali delle parti.
Assegno di separazione e assegno divorzile non sono la stessa cosa
| Separazione | Divorzio |
|---|---|
| Il vincolo matrimoniale permane. Il mantenimento del coniuge è regolato principalmente dall’art. 156 c.c. e conserva un collegamento con il tenore di vita matrimoniale, nei limiti elaborati dalla giurisprudenza. | Il matrimonio è sciolto o cessano i suoi effetti civili. Si applica l’art. 5 della legge n. 898/1970 e l’assegno svolge funzioni assistenziale, compensativa e perequativa. |
Per questo motivo l’assegno riconosciuto durante la separazione non viene automaticamente confermato nel divorzio: presupposti e valutazioni devono essere riesaminati. Per approfondire tempi e modalità della procedura si può consultare la guida sul divorzio breve e sulla negoziazione assistita.

Nuova convivenza o nuovo matrimonio
Il nuovo matrimonio del beneficiario determina la cessazione dell’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile. La stabile convivenza di fatto richiede invece una valutazione più articolata: secondo le Sezioni Unite n. 32198/2021 può incidere sulla componente assistenziale, mentre l’eventuale componente compensativa non viene necessariamente cancellata quando restino da compensare sacrifici e contributi maturati nel precedente matrimonio.
Anche in questa materia sono quindi sconsigliabili sospensioni unilaterali dei pagamenti. Se cambiano redditi, lavoro, salute, convivenza o condizioni familiari, occorre chiedere formalmente la revisione delle condizioni.
Domande frequenti
Se l’ex moglie non lavora, l’assegno è automatico?
No. Devono essere valutati mezzi economici, impossibilità oggettiva di procurarseli, contributo alla famiglia, sacrifici professionali, durata del matrimonio, età e salute.
Se potrebbe lavorare, perde sempre l’assegno?
No. La possibilità di lavorare deve essere concreta. Inoltre può restare rilevante la funzione compensativa quando la disparità derivi da scelte familiari condivise e da rinunce professionali provate.
Basta dimostrare che l’altro coniuge guadagna molto?
No. La forte capacità economica dell’altro è un elemento della comparazione, ma non crea da sola il diritto all’assegno.
Le regole valgono anche per l’ex marito?
Sì. La disciplina è neutra rispetto al genere: l’assegno può essere chiesto dall’ex moglie o dall’ex marito quando ricorrono i presupposti di legge.
Posso smettere di pagare perché l’ex non cerca lavoro?
Non unilateralmente se esiste un provvedimento o un accordo efficace. Occorre domandarne la modifica e provare i fatti nuovi o gli elementi che giustificano la revisione.
Valutazione del caso concreto
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Riferimenti principali: art. 5, legge n. 898/1970; Cass. n. 11504/2017; Cass., Sezioni Unite, n. 18287/2018; Cass., Sezioni Unite, n. 32198/2021.
Le informazioni hanno carattere generale e sono aggiornate a settembre 2026. Ogni situazione richiede l’esame dei documenti, delle prove disponibili e delle condizioni personali ed economiche delle parti.
